Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
Cinque previsioni sull’innovazione per il 2023
In questo episodio speciale di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio discute di cosa ci attende nel mondo dell’innovazione per il 2023. L’episodio del podcast su Panorama.it è disponibile qui.
Data Protection & Cybersecurity
La sanzione privacy di 390 milioni di euro contro Meta sulla pubblicità personalizzata potrebbe cambiare Internet?
Il Garante privacy irlandese ha fatto scalpore per la sua decisione di imporre una sanzione ai sensi del GDPR da 390 milioni di euro contro Meta per le sue pratiche di pubblicità personalizzata, creando un precedente che potrebbe avere un impatto sulla pubblicità comportamentale online di qualsiasi azienda.
La decisione si è basata sulla posizione dell’EDPB (European Data Protection Board), che ha ritenuto che l’esecuzione di un contratto non potesse fungere da base legale per la pubblicità personalizzata eseguita da Meta rispetto ai propri utenti. Questa presa di posizione serve da monito per tutte le aziende che eseguono attività di marketing basata sul profilo dei propri clienti e sottolinea la necessità di un’aderenza rigorosa alle normative europee sulla protezione dei dati.
La posizione dell’EDPB su Meta seguita dalla multa del GDPR da parte del DPC irlandese
L’EDPB ha preso una decisione che cambia le carte in tavola e che potrebbe potenzialmente bloccare la possibilità di Meta di utilizzare Facebook e Instagram per la pubblicità comportamentale profilata sui propri utenti sulla base giuridica dell’esecuzione del contratto.
Di conseguenza, la Data Protection Commission irlandese ha emesso due sanzioni ai sensi del GDPR per un importo complessivo 390 milioni di euro, con diversi obblighi che Meta deve seguire per conformarsi alla decisione. Tra queste le più rilevanti sono che Meta deve
- ottenere il consenso degli utenti per gli annunci comportamentali
- dare agli utenti la possibilità di ritirare il consenso in qualsiasi momento e
- evitare di utilizzare dati non personali per personalizzare gli annunci, a meno che l’utente non abbia dato il proprio consenso.
Meta ha solo tre mesi di tempo per conformarsi a questi requisiti.
La reazione di Meta alla sanzione emessa ai sensi del GDPR
Meta ha pubblicato un post in cui ha chiarito la sua posizione in seguito a tale sanzione, affermando di aver deciso di appellarsi alla decisione, poiché a loro avviso il loro approccio alla personalizzazione su Facebook e Instagram è conforme al GDPR ed è parte integrante del fornire a ciascun utente la propria esperienza unica.
L’azienda è delusa dall’esito della decisione e si batterà sia nel merito che rispetto all’importo delle sanzioniinflitte. In un recente post sul blog, l’azienda ha chiarito la propria posizione sulla questione.
L’impatto della sanzione contro Meta sul futuro della pubblicità comportamentale e del marketing profilato
La recente sanzione inflitta a Meta ha provocato una reazione da parte delle aziende che operano online, in quanto evidenzia i potenziali rischi e le conseguenze dell’affidamento alla pubblicità comportamentale, facendo leva sul marketing profilato come strategia principale.
Sebbene il costo finanziario delle sanzioni emesse dal garante privacy irlandese sia significativo, la preoccupazione maggiore per Meta e altre aziende dell’ecommerce potrebbe essere la necessità di richiedere il consenso dei clienti, che potrebbero non essere disposti a concederlo se non vedono un beneficio. Questo potrebbe costringere le aziende a ripensare il loro approccio e a ricalibrare la loro strategia per ridurre l’esposizione al rischio. Inoltre, a seguito di queste decisioni, altri garanti privacy comunitari potrebbero iniziare a esaminare più da vicino tali questioni nelle loro giurisdizioni, aggiungendo un ulteriore livello di incertezza per le aziende che operano online o che fanno affidamento su una strategia multichannel.
Resta da vedere se l’interesse legittimo continuerà a essere una base giuridica valida per il marketing profilato o se il consenso sarà l’unica opzione. In definitiva, le circostanze specifiche di ogni caso dovranno essere attentamente considerate e, prima di intraprendere qualsiasi azione, dovrà essere condotta un’accurato test di bilanciamento dell’interesse legittimo, con motivazioni ben argomentate a sostegno.
Quale è la vostra opinione? Fateci avere i vostri commenti sui social media dove questo articolo è pubblicato. Su di un simile argomento, il seguente articolo può essere di interesse “Le 5 regole del Garante privacy sui programmi di fidelizzazione”.
Tracciamento irregolare della posizione degli utenti: accordi transattivi milionari di Google con Stati USA
Lo scorso dicembre 2022, Google ha concluso un accordo transattivo con gli Stati di Washington D.C. e dell’Indiana per un totale di 29,5 milioni di dollari a causa del tracciamento irregolare della posizione dei propri utenti che obbligherà il gigante del tech anche all’adozione di misure volte a garantire maggior trasparenza e consapevolezza nel trattamento dei dati personali.
L’indagine contro Google per il tracciamento irregolare dei propri utenti
Il tracciamento irregolare della posizione attraverso le applicazioni di Google comporta problemi alla privacy per circa 2 miliardi di utilizzatori del software Android di Google e per centinaia di milioni di persone in possesso di un iPhone. “Dalle indicazioni di guida di Google Maps che mostrano come evitare il traffico, alla ricerca di Google che segnala i ristoranti locali e informa su quanto siano frequentati”, sembra che la società dei dati odierna non possa fare a meno di semplificare la quotidianità attraverso i servizi offerti dall’azienda di Mountain View. E’ Google stessa a ricordarci il ruolo essenziale che ormai ricopre nelle vite di sempre più utenti, in una dichiarazione recente pubblicata sul proprio sito ufficiale in risposta alle accuse ricevute da ben 40 procuratori statunitensi.
Le indagini che hanno ritenuto le pratiche di Google come fuorvianti e ingannevoli risalgono al 2018, con la pubblicazione di un report da parte dell’Associated Press (AP) dove veniva messo in evidenza il trattamento illegittimo dei dati riguardanti la posizione degli utenti. Facendo leva sulle evidenze apportate da AP, confermate da studi di ricercatori informatici di Princeton, i Procuratori Generali della coalizione di Stati hanno rivolto al colosso digitale le seguenti accuse:
- tracciamento irregolare della posizione geografica degli utenti contro il loro consenso, nonostante le impostazioni iniziali dell’account relative alla cronologia di localizzazione e alle attività web & app venissero disattivate e
- raccolta dei dati così ottenuti, utilizzati per profilazione a scopi pubblicitari, alimentando un profitto per l’azienda di miliardi.
Tracciamento irregolare anche senza il consenso
Google Maps permette di scegliere se acconsentire al tracciamento della propria posizione per la navigazione, visualizzando così una cronologia (“timeline”) che mappa i movimenti quotidiani dell’utente. Secondo la pagina di supporto offerta dalla big tech, è possibile disattivare in qualsiasi momento tale tracciamento di posizione ed evitare la memorizzazione dei luoghi frequentati dall’utente. L’indagine dell’AP, corroborata dai ricercatori di Princeton, ha dimostrato il contrario.
Le repliche e misure adottate da Google
La chiusura extragiudiziale della questione e la dichiarazione rilasciata sul proprio sito a proposito delle accuse di trattamento irregolare dei dati di posizione determineranno una riorganizzazione da parte di Google delle modalità con cui le proprie applicazioni trattano i dati personali, assieme alla comunicazione chiara e trasparente degli usi che di questi vengono fatti. La big tech ha sottolineato l’adozione delle seguenti misure volte ad incrementare la tutela dei propri utenti e la libertà di scelta sulle impostazioni di posizione:
- la possibilità di controllare l’auto-cancellazione automatica dei propri dati, impostandone la conservazione progressiva per 3, 18 o 36 mesi alla volta;
- la modalità incognito su Google Maps, per impedire a luoghi o ricerche di navigazione di essere salvati nel proprio account; e
- la riorganizzazione della disposizione delle informazioni relative alle impostazioni chiave della posizione, rendendole accessibili in modo trasparente direttamente dalle impostazioni iniziali.
Stando al progetto di rilancio di Google, nei prossimi mesi verranno resi disponibili miglioramenti incentrati su trasparenza e controllo dei dati di localizzazione.
L’esigenza di regolare il modo in cui le big tech raccolgono ed utilizzano i dati dei propri utenti è sempre più pressante, tanto che il caso di Google continua una battaglia già da tempo in corso tra autorità garanti della privacy e aziende che dei dati personali fanno una delle prime fonti di profitto. Rimane importante mantenere alta l’attenzione non solo sulla necessità di fornire le dovute informazioni sul trattamento con completezza e dettaglio, ma anche porre l’accento sul modo in cui queste informazioni vengono comunicate, evitando il rischio di sfruttamento delle c.d. “dark patterns”.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La sanzione privacy di 390 milioni di euro contro Meta sulla pubblicità personalizzata potrebbe cambiare Internet?”
Intellectual Property
È possibile registrare come marchio il ritratto di una persona?
Con una serie di recenti decisioni adottate tra il 22 e il 23 dicembre 2022, l'EUIPO si è pronunciata su alcune domande di registrazione di marchio, ciascuna avente ad oggetto il ritratto di una persona, per i prodotti e i servizi delle classi 9, 35 e 41. L'EUIPO ha parzialmente rifiutato tutte le domande di registrazione ritenendo i segni privi di carattere distintivo e pertanto non in grado di distinguere tutti i servizi per i quali sono state presentate le domande da quelli aventi un'origine commerciale diversa.
Non è la prima volta che l'EUIPO si trova a dover esaminare delle domande di marchi figurativi che rappresentano il ritratto di una persona. Ad esempio, nel 2017, la Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO ha deciso sulla domanda di registrazione di un marchio raffigurante il volto della modella Maartje Verhoef, e dalla stessa presentata, con riguardo ad una serie di prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 42 e 44. Inizialmente, l'esaminatore dell'EUIPO ha negato la registrazione del marchio fondato il rigetto sull'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea ("RMUE"), ritenendolo parzialmente descrittivo e privo di carattere distintivo. Successivamente, con la decisione R 2063/2016-4, la Quarta Commissione di Ricorso dell'EUIPO ha invece ritenuto che il segno di cui veniva richiesta la registrazione non consistesse in una "rappresentazione banale di generiche persone", ma piuttosto in una "immagine di una persona specifica, con le sue caratteristiche facciali uniche". Pertanto, annullando la decisione dell'esaminatore, la Commissione ha concluso affermando che l'immagine "consente al pubblico di distinguere i prodotti e i servizi in questione da quelli aventi un'origine commerciale diversa e, in particolare, dall'individuo raffigurato".
Con le ultime decisioni del 2022, l'EUIPO ha nuovamente affrontato la questione concernente la possibilità di registrare come marchio il ritratto di una persona, questa volta anche con riguardo alla rappresentazione computerizzata della presunta immagine di alcuni noti personaggi storici quali, ad esempio, Nefertiti, Cristoforo Colombo e Giulio Cesare (n. di deposito 018603544, 018603569, 018585906, 018585924, 018585908, 018585947, 018585895, 018585913, 018585953, 018585910, 018585940, 018603571, 018603546, 018603568, 018603551, 018585935, 018585956).
L'EUIPO ha respinto le domande di registrazione di marchio di cui sopra (con le decisioni relative alle domande n. 018603544, 018603569, 018585906, 018585924, 018585908, 018585947, 018585895, 018585913, 018585953, 018585910, 018585940, 018603571, 018603546, 018603568, 018603551, 018585935, 018585956), in relazione ad alcuni dei servizi rivendicati nelle classi 35 e 41 della Classificazione di Nizza, per mancanza di carattere distintivo.
L'Ufficio ha argomentato sostenendo che, sebbene possa essere più difficile ritenere sussistente il carattere distintivo per un marchio costituito dal ritratto di una persona, ciò non significa che la registrazione di tali segni sia del tutto preclusa. Il pubblico di riferimento dei vari Stati membri dell'Unione europea avrà, in linea di principio, la stessa percezione del carattere distintivo intrinseco di tali marchi figurativi che, pertanto, sono da considerarsi privi di carattere distintivo in tutti gli Stati membri oppure, al contrario, dotati del carattere distintivo richiesto in ciascuno Stato membro.
Secondo l'EUIPO la valutazione del carattere distintivo deve essere effettuata tenendo conto dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda, poiché capaci di influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico. Inoltre, nell'ambito della valutazione delle abitudini dei consumatori, si deve tener conto anche delle modalità abituali di vendita dei beni e dei servizi indicati nella domanda. Ad esempio, se la persona ritratta fosse un personaggio noto, un tale marchio, in relazione, ad esempio, a libri, attività culturali e musei o aste non sarebbe intrinsecamente distintivo perché il consumatore medio lo intenderebbe come un riferimento al soggetto in questione e non come un indicatore di origine commerciale.
Così, se è vero che ogni volto è unico, il ritratto di una persona deve aver ottenuto un riconoscimento – in particolare, l'EUIPO parla di "fama" – per poter essere considerato un indicatore di origine commerciale, e dunque essere registrato come marchio. Secondo l'Ufficio, considerando l'attenzione dei consumatori e le caratteristiche specifiche dei marchi richiesti, "l'immagine in questione non consente al pubblico di riferimento di distinguere prima facie in modo immediato e inequivocabile i prodotti e i servizi del richiedente da quelli di altra origine commerciale. Nella misura in cui i consumatori hanno familiarità con l'aspetto di un uomo noto, tale familiarità non giustifica in alcun modo la conclusione che il pubblico di riferimento negli Stati membri, o nei paesi terzi, percepisca la sua immagine come un'indicazione di origine commerciale". Pertanto, riconoscere una persona come "quella" persona non significa considerare l'immagine in questione come un marchio.
Con queste recenti decisioni l'EUIPO quindi sottolinea che la valutazione circa la distintività di un marchio non deve essere condotta in astratto, bensì considerando i prodotti e i servizi indicati nella domanda.
Rimangono tuttavia ancora numerosi i punti interrogativi sulla possibilità di registrare come marchio il ritratto di una persona, nonché le eventuali limitazioni.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’EUIPO sul carattere distintivo come marchio tridimensionale di alcune bottiglie di vodka”.
Novità in materia di Brevetto Unitario: l’EPO rende disponibili i moduli per la richiesta
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha recentemente confermato che il 1° gennaio 2023 ha presso avvio il periodo di applicazione delle misure transitorie per supportare gli utenti nell’azione del Brevetto Unitario, rendendo così disponibili i relativi moduli.
I moduli, reperibili sul sito web dell’EPO, riguardano sia le richieste di effetto unitario, sia le richieste di differimento del rilascio della decisione di concessione di un Brevetto Europeo e possono essere presentati a partire dallo scorso 1° gennaio 2023.
Per quanto concerne le richieste anticipate di effetto unitario, esse consistono in una misura transitoria che consente a coloro che ne fanno richiesta, qualora ne ricorrano i requisiti, di depositare anticipatamente le domande di efficacia unitaria prima dell’avvio del sistema del Brevetto Unitario.
Per quanto concerne, invece, le richieste di rinvio del rilascio della decisione di concessione del Brevetto Europeo, esse consistono in una seconda misura transitoria volta ad evitare che i richiedenti perdano l’opportunità di ottenere un Brevetto Unitario nella fase transitoria, rendendo la domanda di Brevetto Europeo ammissibile alla tutela brevettuale unitaria.
Tuttavia, la tutela brevettuale unitaria può essere richiesta solo per i Brevetti Europei concessi a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2012.
Inoltre, la richiesta di differimento può essere validamente presentata solo per le domande di Brevetto Europeo per le quali i richiedenti sono stati informati del testo destinato alla concessione sulla base di una comunicazione ai sensi della Rule 71(3) EPC, ma prima dell’approvazione di tale testo.
Infine, recentemente, l’EPO ha annunciato un differimento nella data di inizio del “Sunrise Period”, posticipandolo di due mesi. Esso, infatti, avrò inizio il 1° marzo 2023, con la piena entrata in vigore dell’Accordo UPC a partire dal 1° giugno 2023.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) anticipa l’entrata in vigore delle misure transitorie per un Brevetto Unitario”.
Pubblicato il report EU e EUIPO sulle violazioni dei diritti IP nel 2021
Come fatto l’anno scorso con riferimento agli eventi del 2020, nel dicembre del 2022 la Direzione generale della Commissione Europea responsabile in materia fiscale e doganale e l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) hanno pubblicato congiuntamente il loro report annuale in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale con riferimento all’anno 2021.
Mediante tale documento, le istituzioni, oltre che fornire i dati relativi alle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, hanno presentato gli sforzi compiuti dalle Autorità dei paesi europei nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Inoltre, il documento pubblicato fornisce delle preziose informazioni per supportare l'analisi della violazione dei diritti IP nel territorio dell’Unione ed il ripensamento o lo sviluppo di nuove, più adeguate, misure contro il fenomeno della contraffazione, da parte delle Autorità a ciò preposte. Infatti, le cifre presentate e le riflessioni che ad esse si accompagnano sono utili strumenti per accrescere la comprensione del fenomeno ed elaborare le varie priorità d’azione.
Il report, intitolato “EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2021” evidenzia come, nell'Unione europea, nel corso del 2021, sono stati detenuti circa 86 milioni di articoli contraffatti.
Tale cifra, vertiginosa, rappresenta un aumento sostanziale, di quasi il 31%, rispetto al numero di articoli contraffatti rinvenuti nel 2020. All’aumento del volume dei prodotti, fortunatamente, non ha conseguito un aumento del valore delle merci contraffatte, che è diminuito di circa il 3%, assestandosi sui circa 1,9 miliardi di euro.
I numeri menzionati mostrano come la contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale sia una attività redditizia per i soggetti coinvolti negli illeciti, e che i tentativi dispiegati nel corso degli ultimi anni per arginare questo fenomeno necessitano di modifiche e rafforzamenti.
Le cifre del report, inoltre, evidenziano come i 10 Stati Membri con il maggior numero di articoli falsi detenuti nell’Unione Europea nel 2021 hanno rappresentato circa il 97% del totale degli articoli falsi detenuti, con l’Italia che da sola ha detenuto ben il 39% del totale degli articoli menzionati, per un valore degli stessi pari al 41% del totale.
Si noti inoltre come, complessivamente, le sottocategorie più comuni di prodotti bloccati, fra tutti gli articoli contraffatti nell’intero territorio dell'UE, sono state: materiale da imballaggio, sigarette, abbigliamento e giocattoli.
Le categorie menzionate hanno rappresentato oltre il 50% dei prodotti.
Dal documento emerge poi, come dai risultati presentati dai report antecedenti, che la Cina è rimasta, anche nel 2021, il principale paese di origine della maggior parte delle merci contraffatte importate nell'UE, con Turchia e Hong Kong sui gradini del podio di questa “particolare” classifica.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’EUIPO ha pubblicato il report sulla violazione online del copyright nel settore media e intrattenimento”.
Technology, Media & Telecommunications
Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCom per il periodo luglio – settembre 2022
Il 28 dicembre 2022, l’AGCom ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle comunicazioni per il 2022, che contiene i dati relativi al terzo trimestre dello scorso anno.
I dati riportati nell’Osservatorio sulle comunicazioni indicano che vi è stato un aumento degli accessi complessivi per la rete fissa rispetto al mese di giugno 2022, in misura pari a 9.000 unità. La variazione annuale rispetto a settembre 2021 è nulla, mentre rispetto al corrispondente mese del 2018 si è registrata una flessione degli accessi quantificabile in 624.000 unità.
L’AGCom informa che le tradizionali linee in rame si sono ridotte di 1,2 milioni nell’ultimo anno e di 8,1 milioni nell’ultimo quadriennio, mentre le linee che utilizzano altre tecnologie sono aumentate di circa 790.000 unità da inizio anno e di oltre 1,2 milioni rispetto a settembre 2021. Se nel mese di settembre 2018 il 61,9% degli accessi alla rete fissa era in rame, nel corrispondente mese del 2022 essi sono diminuiti attestandosi al 23,1% del totale.
Nel mese di settembre 2022 si è altresì riconfermato il trend, già registrato nei trimestri precedenti, del graduale aumento degli accessi in rete FTTH (“Fiber To The Home”), che hanno raggiunto le 3,26 milioni di unità, ossia il 16,3% del totale, con un aumento del 33,2% rispetto al dato di settembre 2021. Gli accessi alla rete in tecnologia FWA (“Fixed Wireless Access”) hanno raggiunto 1,75 milioni di unità, con un aumento del 4,2% rispetto a settembre 2021, mentre quelli in tecnologia FTTC (“Fiber to the Cabinet”) sono aumentati del 3,5% attestandosi a 10,35 milioni.
A fine settembre 2022, le linee broadband hanno raggiunto i 18,8 milioni con un aumento di 54.000 unità rispetto all’anno precedente.
Le dinamiche appena descritte hanno determinato un aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione. In particolare, le linee con velocità pari o superiore a 30 Mbit/s hanno superato l’80% delle complessive linee broadband. Tra di esse sono ricomprese le linee con prestazioni superiori ai 100 Mbit/s, pari al 66,6% del totale, con un aumento di 38,7 punti percentuali rispetto al settembre 2018.
L’aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione ha comportato un aumento del volume complessivo del traffico dati a livello giornaliero, che nella prima metà del 2022 ha subito un incremento del 5,1% rispetto al 2021. Anche i dati di traffico su base giornaliera calcolati in relazione a ciascuna linea a banda larga hanno registrato un aumento, pari al 6,8%, rispetto al corrispondente periodo del 2021.
Con riferimento al segmento della rete mobile, l’AGCom riporta che, a fine settembre 2022, il numero complessivo delle SIM (sia c.d. “human”, ossia “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono interazione umana, che M2M, ossia “machine-to-machine”) ha raggiunto circa 107,1 milioni (con un aumento di circa 1,4 milioni su base annua). Rispetto a settembre 2021, le SIM M2M sono aumentate di circa 800.000 unità, per un totale di 28,6 milioni, mentre le SIM human hanno subito un incremento di circa 600.000 unità, divenendo pari a 78,5 milioni.
Nel terzo trimestre del 2022, sono valutabili in circa 56,9 milioni le SIM human che hanno prodotto traffico dati. Il consumo medio unitario giornaliero è stimabile in circa 0,60 GB, in crescita del 28% rispetto al corrispondente periodo del 2021.
Nell’Osservatorio l’AGCom rende noto che, nel mese di settembre 2022, si sono collegati a internet più di 44 milioni di utenti. Inoltre, ciascun utente, secondo i dati riportati dall’AGCom, ha trascorso in media circa 65 ore navigando su internet nel mese di settembre 2022.
Per quanto riguarda i dati relativi alle piattaforme di e-commerce, nel mese di settembre 2022 sono stati più di 38 milioni gli utenti collegati a siti o app di e-commerce (in aumento di 448.000 unità rispetto a settembre 2021). In media, a settembre 2022, ciascun utente ha trascorso circa 2 ore e mezzo navigando su tali piattaforme.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Emanuele Gambula, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicoletta Iurilli, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Noemi Mauro, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
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