
26 luglio 2024 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Venerdì 26 luglio 2024Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 10 luglio 2024, n. 18904 - Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sul ricollocamento in mansioni inferiori
La vicenda in oggetto trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nella fase di merito, il licenziamento veniva dichiarato legittimo e tutte le richieste del lavoratore venivano rigettate. Avverso la sentenza della Corte territoriale, il lavoratore proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione con sette diversi motivi.
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi ad eccezione del sesto, con il quale il ricorrente sosteneva la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 604/1966, la violazione dei principi normativi e/o giurisprudenziali attinenti all'onore della prova e/o al mancato assolvimento dell'onere di repêchage e la violazione e/o integrale disapplicazione dell'art. 2733 c.c. nonché degli articoli 116, 228 e 229 c.p.c.
Nella sua motivazione, la Corte ha ribadito che l'onere della prova in materia di repêchage grava sul datore di lavoro e che tale onere "è esteso anche alle mansioni inferiori, sicché è tenuto a provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento (Cass. 26 marzo 2010, n. 7381; Cass. 11 giugno 2014, n. 13112; Cass. 24 giugno 2015, n. 13116)".
Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione ha altresì sottolineato che è possibile recedere dal rapporto di lavoro "solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore" e che "in mancanza di tali condizioni, per sottrarsi all'annullamento del licenziamento il datore deve allegare e provare […] che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni".
Per queste ragioni la Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso, annullato la sentenza di secondo grado e rimesso la causa dinanzi alla Corte d'Appello pronunciando il seguente principio di diritto: "Non risulta assolto l'obbligo di repêchage ove l'atto di licenziamento per gmo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni".
Corte Suprema di Cassazione, 8 luglio 2024 n. 18547 - Nullo il licenziamento camuffato da ragioni economiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un datore di lavoro (un supermercato), confermando la sentenza emessa dai giudici di appello, con la quale era stata disposta la reintegra di un lavoratore (che era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa di una presunta crisi aziendale, dopo essersi opposto alla trasformazione del suo rapporto di lavoro in uno a tempo parziale e nei cui confronti era stato avviato un procedimento disciplinare).
In particolare, i giudici di appello - riformando la pronuncia emessa in primo grado - ritenevano che il licenziamento fosse privo di un valido motivo oggettivo e, anzi, che lo stesso avesse una "esclusiva finalità ritorsiva", evidenziando "la manifesta insussistenza del motivo oggettivo" addotto dall'azienda. La decisione datoriale, infatti, si basava su elementi quali la vicinanza temporale tra il rifiuto del lavoratore di trasformare il contratto a tempo pieno in un part-time e il successivo licenziamento.
Proponendo tre motivi di ricorso, il datore di lavoro ha contestato la decisione dei giudici del gravame, sostenendo che fosse stato violato l'art. 41 della Costituzione, così come alcune norme processuali, lamentando un'erronea valutazione delle prove e un eccessivo sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali. In particolare, l'azienda ha sostenuto che "la Corte d'appello avrebbe errato nell'esame dei fatti e nell'interpretazione giurisprudenziale in tema di g.m.o.", entrando nel merito delle scelte aziendali e travisando le prove.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato le suddette argomentazioni di parte ricorrente, affermando che il motivo di ricorso "è totalmente di merito rispetto ai fatti di causa" e, quindi, inammissibile. La Corte ha, inoltre, precisato che i giudici di appello avevano correttamente accertato l'assenza di una crisi nel reparto macelleria, dimostrando, anzi, una crescita del fatturato e un incremento del numero di clienti. A tale proposito, la Suprema Corte, qualificando il licenziamento come ritorsivo, ha sottolineato che "il licenziamento ritorsivo è un licenziamento nullo perché illecito, siccome deriva dalla disciplina testuale (ai sensi dell'art. 1345 c.c.)".
Inoltre, la Corte ha statuito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo addotto dal supermercato fosse in realtà una reazione al rifiuto del lavoratore di accettare la riduzione dell'orario di lavoro, evidenziando che "il licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part time, ancorché ammantato da altre ragioni come il g.m.o., va ritenuto ritorsivo".
La Corte, infine, ha chiarito che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma del Jobs Act (sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale), il licenziamento per motivo ritorsivo rientra tra i casi di nullità del licenziamento, che conducono alla tutela reintegratoria piena.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Francesco Martinelli e Dott.ssa Giusy Stella.
Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.