Le novita della settimana in materia di lavoro 10 marzo 2023
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 28 febbraio 2023, n. 6008 - Ritmi di lavoro e risarcimento del danno
La Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sul tema della ripartizione dell’onere probatorio in caso di asserito danno patito dal lavoratore per c.d. “superlavoro”.
Nel caso di specie, un dirigente medico conveniva in giudizio l’azienda ospedaliera datrice di lavoro per chiedere il risarcimento del danno biologico conseguente all’infarto del miocardio subìto, sostenendo che l’infarto fosse dovuto ai ritmi di lavoro particolarmente gravosi cui era stato costretto per carenza di organico nel reparto in cui lavorava.
Al termine della fase di merito, era stata esclusa la responsabilità (ex art 2087 cod. civ.) dell’ASL sulla base del duplice presupposto che essa non potesse assumere nuovo organico né potesse rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti. Peraltro, per i giudici di appello, il lavoratore non aveva soddisfatto l’onere probatorio su di lui ricadente né aveva dedotto la violazione di specifiche e determinate norme sulla sicurezza.
Il dirigente medico proponeva, dunque, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, censurando, da un lato, il giudizio della corte territoriale sulla (dichiarata) mancanza di colpa dell’ASL e, dall’altro, l’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, ha innanzitutto ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, poiché la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, “incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”.
Alla luce di tale principio, ad avviso della Corte di Cassazione, in base alle risultanze emerse durante fase di merito, i giudici del gravame avevano errato nel giudicare insoddisfatto l’onere probatorio incombente sul lavoratore-ricorrente, poiché quest’ultimo aveva provato di essere stato sottoposto per molti anni al c.d. “superlavoro”, ossia turni e orari particolarmente lunghi e intensi. Né il lavoratore avrebbe dovuto indicare la violazione di “ben determinate norme di sicurezza”, essendo invece idonea a dimostrare la “nocività dell'ambiente di lavoro l'allegazione (e la prova) dello svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti un normale e tollerabile orario lavorativo”.
Sulla base delle richiamate argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dirigente medico, condannando contestualmente la Asl al risarcimento del danno biologico
I giudici di legittimità hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “in materia di sicurezza sul lavoro, nel caso di infarto da superlavoro non spetta al danneggiato provare l’intollerabilità dei carichi in azienda. Grava infatti sull’impresa l’onere di dimostrare che le attività svolte erano normali e tollerabili o che ricorreva un’altra causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile”.
Corte di Cassazione, 23 febbraio 2023 n. 5598 - Dimissioni della lavoratrice e convalida ITL
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’efficacia delle dimissioni rassegnate da una lavoratrice a seguito del periodo protetto previsto per la gravidanza.
Nel caso di specie, la peculiarità era rappresentata dal fatto che non fosse mai intervenuto il provvedimento di convalida alle dimissioni rassegnate da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Infatti, nel caso di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice-madre, anche al termine del c.d. “periodo protetto”, è sempre necessaria la convalida da parte dei servizi ispettivi ministeriali affinché il recesso produca la sua efficacia.
Il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato inter partes tra il giorno in cui la dipendente aveva rassegnato le dimissioni (gennaio 2008) e la data in cui era venuto meno il c.d. “periodo protetto” (maggio 2008), condannava la Società al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle differenze retributive maturate medio tempore.
A seguito dell’impugnazione presentata da lavoratrice, la corte d’appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, dichiarava l’inefficacia delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice per il fatto che non fosse mai stato emanato il provvedimento di convalida da parte dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro. Infatti, è stato precisato che l’efficacia delle dimissioni era sospesa fino alla convalida da parte dei servizi ispettivi e non, come sostenuto dal giudice di primo grado, solo fino alla cessazione del periodo protetto di cui la lavoratrice aveva usufruito. Pertanto, i giudici del gravame condannavano la società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data in cui erano state rassegnate le dimissioni alla data di deposito del ricorso in primo grado.
La società ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’interpretazione secondo la quale era necessaria la convalida dell’ufficio ispettivo del Ministero del Lavoro anche al termine del c.d. “periodo protetto” si ponesse in contrasto con la ratio della norma che - a dire della società - intende garantire la valutazione della spontaneità e dell’autenticità delle dimissioni solo durante il periodo che lo stesso legislatore ha ritenuto “abbisognevole di tutela particolare” e non anche per i periodo successivo.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla società, rilevando come la volontà del legislatore sottesa alla necessità di convalida delle dimissioni è quella di evitare che l’estinzione del rapporto di lavoro sia solo formalmente riconducibile all’iniziativa della lavoratrice. Per questo motivo, il legislatore ha inteso affidare ai servizi ispettivi la verifica dell’effettiva volontà di risolvere il rapporto di lavoro per convalidare l’efficacia del recesso. La ratio perseguita dalla norma in questione è chiara: si tratta di una specifica finalità antiabusiva, che verrebbe vanificata se si consentisse che, una volta trascorso il periodo protetto, non fosse necessaria la convalida per prodursi l’efficacia del recesso.
La Suprema Corte ha, dunque, sancito il principio di diritto secondo cui: “in tema di dimissioni, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, Dlgs 151/2002, una volta trascorso il periodo protetto, è pur sempre necessaria la convalida da parte dei servizi ispettivi ministeriali per il prodursi della efficacia del negozio di recesso”.
Prassi
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Nota dell’8 marzo 2023 n. 453 - Tirocinio fraudolento
L’INL ha fornito importanti chiarimenti sulle azioni che possono essere intraprese in caso di “tirocinio fraudolento”. In particolare, l’Ispettorato- dopo aver ricordato che in caso di tirocinio svolto in modo fraudolento (ossia in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente) è prevista la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio - ha chiarito che “se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che tale fattispecie sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro”. Infatti, il ricorso al Comitato rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa, mentre l’accertamento della natura fraudolenta di un tirocinio è presupposto per l’applicazione di una sanzione penale. Pertanto, al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con il giudicato penale, è stato ritenuto opportuno escludere la cognizioni amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro.
Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Certificazione della rappresentanza sindacale
L’INL informa che, al fine di consentire entro luglio 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione nazionale di categoria, in data 18 gennaio 2023 Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Aumento delle pensioni a partire dal 1° marzo 2023
A fronte della rivisitazione del meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024 (previsto dall’art 1, comma 309, della Legge n. 197/2022), dal 1° marzo 2023 sono rivalutati anche i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS. Tale rivalutazione è prevista in percentuali diverse
Contrattazione Collettiva
CCNL Gomma Plastica: sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto
Dopo la consultazione con i lavoratori è stata sciolta, dai sindacati FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Gomma Plastica, cavi elettrici e affini, sottoscritta in data 26 gennaio 2023. L’accordo di rinnovo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.
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