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19 settembre 20235 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Martedì 19 settembre 2023
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza, 6 settembre 2023 n. 25969 Disvalore ambientale e superiore gerarchico

Secondo la Corte di Cassazione, la condotta del manager che sfrutta la sua posizione gerarchica nei confronti dei suoi sottoposti è passibile di licenziamento, considerato il “disvalore ambientale” che tale condotta è idonea a generare.

I giudici della Suprema Corte hanno infatti rigettato il ricorso di una capo area di un negozio, che aveva attuato degli esercizi di potere verso i subordinati (non specificati nel corpo dell’ordinanza in esame). La vicenda è stata trattata per ben due volte in sede di legittimità: in prima battuta la Corte di Cassazione non aveva considerato illegittima la condotta della dipendente. Tuttavia, nel giudizio di rinvio, le sorti della vicenda sono nuovamente mutate ed è stata, invece, confermata la legittimità del licenziamento.

La decisione emessa durante il giudizio di appello “bis” è stata dunque ora resa definitiva. Per la sezione lavoro, infatti, la sentenza rescindente ha indicato al giudice della fase rescissoria di procedere a una nuova valutazione della giusta causa di licenziamento in relazione ai fatti contestati alla lavoratrice nel loro complesso, tenendo conto delle mansioni di gerente da questa svolte e delle maggiori responsabilità connesse a tale ruolo; fatti che sono stati ritenuti così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità impone la valutazione della condotta oggetto di licenziamento per giusta causa non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva. A conferma della sanzione espulsiva irrogata alla dipendente, la Suprema Corte ha pertanto avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “in tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi”.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 settembre 2023 n. 25796 - Sulla validità della conciliazione in sede sindacale

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di impugnabilità e validità di una conciliazione, ha avuto modo di chiarire in quali casi una transazione tra le parti, avvenuta in sede sindacale, sia impugnabile.

Nel caso di specie, un lavoratore e la società datrice di lavoro avevano sottoscritto in data 9/12/2013 un verbale di conciliazione davanti al prefetto, con cui, in cambio della riammissione in servizio da un precedente licenziamento, il lavoratore accettava il pagamento del (solo) 60% dell’importo delle retribuzioni maturate sino al 30/9/2013.

Successivamente nel novembre 2014, il lavoratore veniva nuovamente licenziato e chiedeva quindi con ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento di retribuzioni non percepite e TFR.

La corte d’appello - confermando la sentenza del Tribunale - rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società datrice di lavoro, osservando che l’accordo conciliativo sottoscritto nel 2013 non era “riconducibile al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all’art. 2113, ult. comma c.c., non constando che tale accordo fosse stato concluso presso una sede sindacale e nel rispetto delle modalità previste dal contratto collettivo di categoria”.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando in particolare come i giudici del gravame avessero errato a ritenere la conciliazione impugnabile e quindi invalida, dando rilievo al dato del luogo di sottoscrizione (la Prefettura, e non un’ordinaria sede sindacale) e ritendendo irrilevante la presenza di un sindacalista.

Tuttavia la Suprema Corte, dopo aver affermato il seguente principio di diritto: “Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo”, ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità il rilievo della corte d’appello sul difetto di effettiva e valida assistenza prestata al lavoratore in sede prefettizia, sottolineando inoltre come “l’assistenza [sindacale al lavoratore] non emerga dagli atti di causa, desumibile anche dalla sede non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto l’accordo”.

Il ricorso promosso dalla società è stato, pertanto, rigettato.

 

Prassi

Ministero della Salute, Circolare, 11 agosto 2023 n. 25616 - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione del Covid-19

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 105/2023, il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, fornendo alcune raccomandazioni. In particolare, è stato precisato che anche le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico non sono più soggette alla misura dell’isolamento.

Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione delle infezioni respiratorie:

  • indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • applicare una corretta igiene delle mani;
  • evitare ambienti affollati;
  • evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.

Anche le persone entrate in contatto con casi confermati di Covid-19 non saranno più soggette ad alcuna misura restrittiva.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Avv. Stefano Petri.

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