Building_P_0021

30 giugno 202310 minuti di lettura

Antitrust Bites - Newsletter

Giugno 2023
Adozione dei nuovi regolamenti sugli accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione e delle nuove linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale

La Commissione europea ha adottato i nuovi regolamenti relativi all’applicazione dell’esenzione per categoria dall’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), rispettivamente, agli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) e di specializzazione. La Commissione ha anche adottato le nuove linee guida per l’applicazione dell’art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale (Linee Guida).

I due nuovi regolamenti prevedono – come i precedenti che sostituiscono, ossia il Regolamento (UE) n. 1217/2010 e il Regolamento (UE) n. 1218/2010 – il beneficio dell’esenzione dal divieto di cui all’art. 101 TFUE, al ricorrere di determinate condizioni, per gli accordi riguardanti ricerca e sviluppo e gli accordi di specializzazione.

Le nuove Linee Guida – che sostituiscono le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale del 2011 – forniscono alle imprese indicazioni più chiare e aggiornate, rispetto alle precedenti, per l’applicazione dei regolamenti di esenzione e per aiutare gli operatori del mercato a valutare la compatibilità degli accordi di cooperazione orizzontale – ossia gli accordi tra imprese concorrenti – con le norme UE in materia di concorrenza.

Le nuove Linee Guida, come le precedenti, forniscono indicazioni per verificare la compatibilità con l’art. 101 TFUE delle seguenti categorie di accordi: (i) gli accordi di ricerca e sviluppo; (ii) gli accordi di produzione; (iii) gli accordi di acquisto; (iv) gli accordi di commercializzazione; (v) gli accordi di normazione. Le nuove Linee Guida includono un capitolo specificamente dedicato alle c.d. “condizioni standard”, precedentemente trattate nel capitolo relativo agli accordi di normazione.

Le nuove Linee Guida forniscono anche indicazioni aggiornate al fine di valutare sotto il profilo del diritto della concorrenza gli scambi di informazioni tra imprese concorrenti.

Tra le novità introdotte dalla nuova versione delle Linee Guida assume rilievo la previsione di un capitolo che fornisce criteri per la valutazione degli accordi tra concorrenti che perseguono obiettivi in termini di sostenibilità (c.d. “accordi di sostenibilità”). Le Linee Guida stabiliscono, tra l’altro, una “zona di sicurezza” (soft safe harbour) applicabile agli accordi di normazione di sostenibilità, prevedendo che, al ricorrere di determinate condizioni, è improbabile che questa tipologia di accordi comporti apprezzabili effetti negativi sulla concorrenza, fornendo anche indicazioni per verificare se un accordo di sostenibilità soddisfi le condizioni per l’esenzione di cui all’art. 101, para. 3 TFUE.

Altra novità di particolare rilievo delle Linee Guida è l’introduzione di una sezione dedicata agli accordi di condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica mobile, inclusa all’interno del più ampio capitolo sugli accordi di produzione, che fornisce indicazioni ai fini della valutazione ai sensi del diritto della concorrenza degli accordi in virtù dei quali gli operatori di reti di telecomunicazione mobile condividono l’uso di porzioni delle loro infrastrutture, inclusi gli accordi di condivisione dello spettro radio.

I regolamenti di esenzione entreranno in vigore il 1° luglio 2023. Le Linee Guida entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

 
Estensione della durata del Regolamento Motor Vehicle Block Exemption e aggiornamento dei relativi Orientamenti

Con il Regolamento (UE) n. 822/2023 la Commissione europea ha prolungato per ulteriori 5 anni la validità del Regolamento (UE) n. 461/2010 (c.d. Motor Vehicle Block Exemption Regulation o MVBER; il “Regolamento”). Il Regolamento, la cui scadenza era prevista per il 31 maggio 2023, resterà pertanto in vigore fino al 31 maggio 2028.

Il Regolamento prevede l’esenzione dall’applicazione del divieto di cui all’Art. 101 TFUE agli accordi verticali e alle pratiche concordate nel settore automobilistico, al ricorrere di determinate condizioni.

Alla base dell’estensione della durata di validità del Regolamento vi è la considerazione secondo cui, non essendo intervenuto “alcun cambiamento significativo nelle condizioni di mercato alla base del regolamento (UE) n. 461/2010, si può ancora presumere con sufficiente certezza che gli accordi verticali e le pratiche concordate nel settore automobilistico cui si applica tale regolamento continuino a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato”.

L’estensione della durata di validità del Regolamento è accompagnata dall’aggiornamento dei relativi Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli.

Le novità di maggior rilievo della versione aggiornata degli Orientamenti includono le seguenti:

  • l’estensione dei principi in tema di accesso alle informazioni tecniche essenziali per le attività di riparazione e manutenzione da parte degli operatori indipendenti (quali i riparatori indipendenti, i fabbricanti e i distributori di pezzi di ricambio) ai dati generati dal veicolo, nella misura in cui sia siano “essenziali per la riparazione e la manutenzione”;
  • l’obbligo di valutare se l’eventuale negato accesso a una determinata informazione essenziale per la riparazione e la manutenzione, ivi inclusi i dati generati dal veicolo, sia un mezzo proporzionato per affrontare specifiche preoccupazioni in materia di sicurezza;
  • la previsione secondo cui il negato accesso a un’informazione essenziale per la produzione e la manutenzione, compresi i dati generati dal veicolo, da parte del costruttore ai membri della relativa rete di riparatori autorizzati può costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE.
 
Commissione contro Google: un nuovo statement of objections per abuso di posizione dominante nei mercati delle tecnologie pubblicitarie online

In data 14 giugno 2023, la Commissione europea ha reso noto di aver trasmesso a Google e Alphabet una comunicazione di addebiti (statement of objections) con cui ha contestato l’adozione di condotte di “self-preferencing” giudicate idonee a distorcere la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie online (adtech) e integranti un possibile abuso di posizione dominante.

La Commissione ha preliminarmente ritenuto che Google sarebbe dominante nel mercato dei server pubblicitari per editori (in cui opera attraverso la propria piattaforma "DFP") e nel mercato degli strumenti di acquisto programmatico di annunci per l’open web (in cui è attivo con i servizi "Google Ads" e "DV360").

Secondo la Commissione, almeno dal 2014, Google avrebbe abusato della sua posizione dominante nei suddetti mercati favorendo il proprio servizio di intermediazione pubblicitaria (ad exchange AdX):

  • nelle aste di selezione degli annunci pubblicitari bandite attraverso la propria piattaforma DFP, ad esempio comunicando in anticipo ad AdX il valore della migliore offerta dei concorrenti che doveva battere per aggiudicarsi l'asta;
  • facendo in modo che i propri strumenti di acquisto programmatico di annunci (“Google Ads” e “DV360”) fossero presenti con le proprie offerte principalmente su AdX, rendendolo, in questo modo, l’ad exchange più attrattivo.

La Commissione ha qualificato le condotte come pratiche di “self-preferencing” contrarie al divieto di abuso di posizione dominante. Secondo la Commissione le condotte erano volte conferire ad AdX un vantaggio competitivo, ostacolando gli ad exchange concorrenti, ed avrebbero rafforzato la posizione di AdX nella catena di fornitura di servizi pubblicitari online nonché la capacità di Google di applicare prezzi elevati per i propri servizi.

Da quanto si legge nel comunicato stampa, la Commissione ha preliminarmente ritenuto che eventuali rimedi comportamentali risulterebbero probabilmente inefficaci a prevenire il rischio che Google continui ad adottare tali condotte di “self-preferencing” o ne adotti analoghe, considerata la posizione di “intrinseco” conflitto di interesse in cui opera, essendo attiva e dominante in entrambi i versanti del mercato e gestendo il più grande flusso di annunci pubblicitari esistente. In considerazione di ciò, ad avviso della Commissione, l’unico rimedio in grado di risolvere le criticità concorrenziali sarebbe l’adozione di rimedi strutturali, consistenti nella cessione di parte dei propri servizi.

 
L’AGCM ha adottato la Comunicazione relativa alle procedure di transazione

Con delibera del 16 maggio 2023, n. 30629, l’AGCM ha adottato la versione finale della comunicazione sulle procedure di transazione (“Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287”), a seguito della consultazione pubblica che era stata avviata il 2 febbraio scorso e si era conclusa il 24 marzo 2023.

La comunicazione è stata adottata in attuazione dell’articolo 14-quater della L. 287/1990 - introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 118/2022 - che ha tra l’altro conferito all’Autorità il compito di definire “le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione […] e l’entità della riduzione della sanzione […] da accordare in caso di completamento con successo della procedura” (comma 5).

La comunicazione definisce quindi la procedura di transazione distinguendo tra (i) avvio del procedimento e fasi esplorative riguardanti la transazione; (ii) inizio della procedura: discussioni per giungere a una transazione; (iii) proposte di transazione; (iv) comunicazione delle risultanze istruttorie e risposta delle parti; (v) decisione dell’Autorità e riduzione della sanzione ad esito della transazione.

Con riferimento all’avvio del procedimento e alle “fasi esplorative riguardanti la transazione”, è previsto che l’AGCM possa verificare (solo d’ufficio), entro tre mesi dalla notifica dell’avvio dell’istruttoria, se vi è l’interesse delle parti a un’eventuale transazione.

Se l’Autorità ritiene che il procedimento sia idoneo ad essere definito con una transazione, invita le parti a manifestare il proprio interesse a partecipare alle discussioni in vista dell’eventuale transazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni. Laddove le parti manifestino il loro interesse in tal senso, a far data dalla ricezione di tale dichiarazione da parte di AGCM, esse non possono più chiedere il beneficio della non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15-bis della L. 287/1990, ma solo la riduzione ai sensi dell’art. 15-ter nel termine anzidetto.

L’inizio della procedura ha luogo quando, a fronte dell’interesse manifestato da alcune parti del procedimento ad avviare discussioni di transazione, l’AGCM esercita la propria facoltà (ma non obbligo) di avviare la procedura di transazione mediante contatti bilaterali (le “discussioni per giungere a una transazione” di cui alla comunicazione in commento).

Laddove l’Autorità ritenga che la procedura permetta di giungere a una condivisione in merito all’ambito dei potenziali addebiti e alla forcella delle probabili ammende, le parti possono presentare una proposta di transazione entro un termine fissato da AGCM non inferiore a 15 giorni.

Le proposte di transazione – che le parti, se autorizzate dall’AGCM, possono presentare anche in forma orale – devono contenere gli elementi elencati nella comunicazione, tra i quali (i) un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti per l’infrazione; (ii) un’indicazione dell'importo massimo della sanzione che le parti prevedono sarà loro inflitta dall’Autorità e che esse accetterebbero nel quadro di una procedura di transazione; (iii) la rinuncia delle parti a chiedere l'accesso al fascicolo, a presentare memorie e a chiedere audizione.

A seguito della ricezione della CRI, se quest’ultima rispecchia la proposta di transazione presentata all’Autorità, le parti ultime rispondono entro 15 giorni confermando (in termini inequivocabili) che la comunicazione delle risultanze istruttorie corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione.

La decisione definitiva dell’AGCM interviene in un momento successivo rispetto a tale conferma. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Autorità di adottare una decisione finale che si discosti dalla posizione espressa nella comunicazione delle risultanze istruttorie che riporta le proposte di transazione delle parti.

Si segnala infine come, in punto di quantificazione della riduzione della sanzione applicabile in caso di esito positivo della procedura di transazione, il testo della comunicazione in commento abbia apportato una modifica sostanziale rispetto al testo sottoposto a consultazione pubblica nei mesi scorsi.

Ed infatti, se il testo in consultazione si limitava a prevedere che, qualora la procedura di transazione si fosse conclusa positivamente, l’AGCM avrebbe ridotto “di almeno il 10% l'ammontare della sanzione da irrogare”, l’ultima versione della comunicazione stabilisce che, qualora la procedura di transazione si concluda positivamente, l’Autorità ridurrà l’ammontare della sanzione in misura diversa a seconda che si tratti di un procedimento avente ad oggetto un cartello segreto o altro illecito. Nel primo caso, è previsto che l’AGCM applichi una riduzione pari al 10%, negli altri casi, al 20%.