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21 novembre 202436 minuti di lettura

Incentivi a impianti da fonte rinnovabile innovativi

1. INCENTIVI ALLE TECNOLOGIE RINNOVABILI INNOVATIVE: IL DM FER 2

Il 13 agosto 2024, è entrato in vigore il Decreto 19 giugno 2024, recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio" (di seguito, "Decreto FER 2" o il "Decreto"). ll Decreto FER 2 troverà applicazione fino al 31 dicembre 2028.

Per impianti innovativi si intendono gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio.

L'obbiettivo, come indicato dall'art. 1 del Decreto, è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) sostenendo i costi di produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività.

Per l'operatività del DM FER 2 mancano le regole tecniche del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che avrebbero dovuto essere pubblicate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, le quali sono essenziali per l'applicazione degli incentivi ivi previsti.

L'emanazione di tali regole tecniche è dunque ancora attesa.

 

2. TECNOLOGIE INCENTIVABILI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Come detto, il Decreto FER 2 prevede incentivi significativi per un insieme di tecnologie rinnovabili, contraddistinte da una limitata diffusione e costi operativi spesso superiori a quelli delle fonti tradizionali.

Le tecnologie incentivabili sono qui elencate insieme ai relativi requisiti di ammissione:

Tecnologie incentivabili Requisiti di ammissione generali Requisiti di ammissione specifici
Impianti a biomassa e biogas Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:
  1. possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o, su richiesta del produttore, possesso del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;
  2. preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  3. rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali per le specifiche tecnologie (vedi colonna a destra).
Non sono stati iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto prima della pubblicazione della graduatoria. I lavori si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile come l'acquisto delle attrezzature. L'acquisto dei terreni e le opere propedeutiche non sono da considerarsi avvio dei lavori.
Gli impianti a biogas devono rispettare i seguenti requisiti:
  • potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
  • le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
  • l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
  • gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B;
  • prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.
Gli impianti a biomasse devono rispettare i seguenti requisiti:
  • nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
  • l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
  • gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al DM per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
  • i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
  • i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all'Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.
Impianti solari termodinamici Gli impianti solari termodinamici devono rispettare i seguenti requisiti:
  • sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2;
  • non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni.
Impianti geotermoelettrici Gli impianti geotermoelettrici tradizionali sono ammessi a condizione che abbiano i seguenti requisiti:
  • per i valori di uscita all'impianto Abbattimento Mercurio e Idrogeno Solforato (AMIS), rispetto dei valori limite di emissione di H2S e Hg indicati nell'allegato B alla legge regionale Toscana 5 febbraio 2019, n. 7, per le emissioni all'uscita dalla centrale i limiti sono pari al 70% di quelli indicati nel citato Allegato B;
  • abbattimento delle emissioni di NH3 pari almeno al 75% rispetto al contenuto di NH3 del fluido in ingresso alla centrale;
  • rispetto dei requisiti minimi di esercizio così come definiti dall'allegato A alla legge regionale Toscana 5 febbraio 2019, n. 7.
Per gli interventi di rifacimento, ai fini dell'applicazione dell'allegato 2 del DM 6 luglio 2012, si assume un costo medio di riferimento per impianti a nuovo pari a 4.600 Euro/kW.
Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle che rispettano i criteri di reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque emissioni di processo nulle, come previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
Parchi eolici off-shore Sono ammessi impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche.
Impianti fotovoltaici galleggianti (c.d. floating) Sono ammessi impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.
Per gli impianti fotovoltaici floating i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i.
Impianti alimentati da energia mareomotrice    
 
3. MECCANISMI DI ACCESSO E CONTINGENTI

L'art. 4 del Decreto FER 2 prevede che gli incentivi ivi previsti siano assegnati mediante procedure pubbliche competitive indette dal GSE, con periodicità regolare, nel quinquennio 2024-2028. Nel contesto di dette procedure pubbliche, il GSE metterà a disposizione contingenti di potenza per ciascuna tecnologia, nelle quali i soggetti richiedenti dovranno presentare, con riguardo agli impianti di potenza superiore a 300 kW, un'offerta di ribasso tariffario pari almeno al 2% rispetto alla tariffa base.

il Decreto FER 2 indica i contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive di seguito riportati:

Procedura Tipologia di impianto Categoria Potenza Contingenti totali disponibili 2024-2028 (MW)
Procedure tipo A

Biogas

Nuovi impianti P≤300 150
Biomasse P≤1.000
Procedure tipo B Solare termodinamico piccola taglia Nuovi impianti P≤300 5
Procedure tipo B-1 Solare termodinamico media/grande taglia Nuovi impianti P>300 75
Procedure tipo C Geotermico tradizionale con innovazioni Nuovi impianti Tutte le potenze 100
Procedure tipo C-1 Geotermico a emissioni nulle Nuovi impianti Tutte le potenze 60
Procedure tipo D Fotovoltaico floating su acque interne Nuovi impianti Tutte le potenze 50
Procedure tipo E Fotovoltaico off-shore floating  Nuovi impianti  Tutte le potenze  200
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
Procedure tipo E-1 Eolico off-shore Nuovi impianti
Tutte le potenze 3.800
Procedure tipo F Geotermico tradizionale con innovazioni Rifacimento
Tutte le potenze 150

 

Tali procedure saranno condotte in modalità telematica e, pertanto, le istanze di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi dovranno essere inviate al GSE tramite il suo sito internet del GSE entro 60 giorni. A ciascuna richiesta dovranno essere allegate l'offerta di riduzione della tariffa di riferimento e la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti per la partecipazione alle procedure competitive elencati all'art. 3 del Decreto FER 2.

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

  1. impianti realizzati nelle aree identificate come "aree idonee" in attuazione dell'articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  2. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Una volta ricevuta la documentazione, il GSE provvederà a verificare la completezza di ciascuna istanza e formare una graduatoria dei partecipanti che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento entro i 90 giorni successivi. La graduatoria degli impianti selezionati sarà pubblicata dal GSE sul proprio sito internet, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Inoltre, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, gli operatori potranno avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata dall'art. 6 del Decreto FER 2. Tale procedura prevede che il proponente effettui una specifica richiesta in tal senso, da inoltrare al GSE congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica. Entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi.

Infine, si tenga presente che l'art. 11 del Decreto FER 2 prevede specifiche modalità per la partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea. In particolare, gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali l'Unione Europea abbia stipulato un accordo di libero scambio (che esportano fisicamente la loro produzione in Italia) potranno partecipare alle procedure del Decreto FER 2 alle condizioni e secondo le modalità indicate al comma 2 e seguenti dell'art. 11 del Decreto.

 

4. LE TARIFFE INCENTIVANTI

Quanto alle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti, l'art. 9 del Decreto FER 2 prevede che il GSE procederà ad erogare gli incentivi con modalità differenti a seconda della potenza degli impianti. In particolare, per quanto riguarda:

  1. per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW (a decorrere dal 1° gennaio 2026 la soglia è ridotta a 200 kW), il GSE provvederà direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva1;
  2. per gli impianti di potenza superiore a 300 kW (a decorrere dal 1° gennaio 2026 la soglia è ridotta a 200 kW), l’energia elettrica prodotta resterà nella disponibilità del produttore, che dovrà provvedere autonomamente alla sua valorizzazione sul mercato. In tale ipotesi, il GSE provvederà a calcolare la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e ove tale differenza sia (i) positiva, provvederà all'erogazione degli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete; e (ii) negativa, procederà ad effettuare un conguaglio o a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Si tenga presente che il GSE, erogherà gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata all'Allegato 1 del Decreto FER 2 (anche in questo caso, considerata al netto di eventuali stop derivanti da cause di forza maggiore ovvero dovuti alla realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati).

L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

La tabella qui di seguito illustra il valore della tariffa incentivante per ogni tecnologia ammessa al sistema di incentivazione e la relativa durata.

Fonte rinnovabile Tipologia Potenza (kW) Durata dell'incentivo (anni) Tariffa (EUR/MWh)
Geotermica
Tradizionale con innovazioni
Tutte le potenze 25 100
A emissioni nulle 200
Eolica Off-shore Tutte le potenze 25 185
Fotovoltaica Off-shore floating Tutte le potenze
20 105
floating su acque interne 1<P≤1000 90
P>1.000 75
Biogas utilizzanti specifici sottoprodotti e prodotti 1<P≤300 20 233
Biomasse utilizzanti specifici sottoprodotti e prodotti 1<P≤300 20 246
300<P≤1.000 185
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
Tutte le potenze 20 180
Solare Termodinamico 1<P≤300 25 300
300<P≤5.000 25 240
P>5000 25 200
       

 

Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

  1. esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
  2. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  3. agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Nei casi di cumulo, la tariffa incentivante è ridotta come segue.

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è calcolata applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento:

  1. 12% per gli impianti alimentati da biogas e biomasse;
  2. 26% per tutti gli altri impianti.

 

5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

L'art. 7 del Decreto FER 2 prevede che, una volta pubblicata la graduatoria da parte del GSE, gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie debbano entrare in esercizio entro le tempistiche ivi indicate2 e di seguito riportate:

Tipologie di impianto Categorie di intervento Mesi
Biogas Nuovi impianti 31
Biomasse
Geotermico tradizionale con innovazioni Nuovi impianti 51
Geotermico tradizionale con innovazioni Rifacimenti 36
Geotermico a emissioni nulle Nuovi impianti 60
Fotovoltaico floating su acque interne Nuovi impianti 36
Ecolico off-shore Nuovi impianti 60
Fotovoltaico off-shore floating
Nuovi impianti 43
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina  Nuovi impianti 36
Solare Termodinamico Nuovi impianti 55
 
 Per impianti nella titolarita della PA i termini sono incrementati di 6 mesi

 

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi. Una volta decaduto tale ulteriore termine, il GSE dichiarerà la decadenza degli incentivi e, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione, a quest'ultimo sarà applicata una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente3.

Ai sensi del successivo art. 8 del Decreto, gli operatori dovranno comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. Si tenga presente che la mancata comunicazione entra tale termine comporterà la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva. Successivamente all’entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto titolare avrà inoltre la possibilità di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell'impianto, secondo tempi e modalità che saranno indicati all'interno delle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale. Entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a detta comunicazione, il GSE procederà con l'erogazione degli incentivi.


1Si consideri che i soggetti titolari potranno richiedere, in alternativa a tale modalità, che gli incentivi siano erogati nelle modalità indicate alla successiva lettera b).
2I termini indicati sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.
3Si tenga tuttavia presente che tale disposizione non si applica qualora, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento.