Il D.L. "Tutela Ambientale"
Il recente Decreto-legge n. 153/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 ottobre 2024 e in vigore dal 18 ottobre 2024, è rubricato “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. Dalla sola epigrafe è dunque evidente l’ampio ed eterogeneo spettro di settori del diritto ambientale in cui il decreto intende intervenire.
L’analisi che qui si propone parte dall’individuazione degli obiettivi che il D.L. 153 si propone di perseguire, così come sono riportati nella rubrica del decreto e nel suo Preambolo.
… la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale
La prima parte della rubrica del D.L. 153/2024 racchiude quanto descritto nel Preambolo in questi termini:
Semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici.
Il principale strumento previsto dal D.L. 153 per raggiungere questi obiettivi è la razionalizzazione dei procedimenti di VIA e screening di VIA, promuovendo una sorta di “corsia preferenziale” ai progetti prioritari sulla base anche di criteri di sostenibilità tecnica ed economica dei progetti, ossia quelli afferenti alcune categorie di impianti di energie rinnovabili (i.e., impianti di idrogeno verde; impianti alimentati da fonti eoliche o solari; progetti fotovoltaici, agri-voltaici ed eolici onshore di elevata potenza), e ai progetti di preminente interesse strategico nazionale, per valore economico o perché hanno significative ricadute occupazionali.
In questa sede, al di là delle altre “complicazioni” procedimentali in merito all’ordine di precedenza dei progetti, alla fase delle integrazioni documentali, alla durata e all’efficacia temporale dei procedimenti di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ben analizzate nella newsletter già pubblicata sul nostro sito web Le novità del DL Ambiente | DLA Piper, ci si vuole concentrare in particolare sul rinnovato ruolo, all’interno dell’iter, del Ministero della Cultura.
Nella VIA di competenza statale, il Ministero della Cultura – che ha in ogni caso la possibilità di richiedere al proponente ulteriori documenti integrativi, che dovranno essere trasmessi in un termine, comunque, non superiore a 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni, superati i quali l’istanza di VIA si intende respinta se i documenti integrativi non sono trasmessi ovvero risultano ancora incompleti – rilascia il proprio concerto prima dell’emanazione del provvedimento finale. Tale determinazione svolge anche la funzione di autorizzazione paesaggistica, se la relazione paesaggistica consente di esprimere una positiva valutazione di compatibilità paesaggistica sul progetto. Se, tuttavia, la Commissione tecnica (VIA VAS o PNRR-PINEC) ha espresso parere favorevole sul progetto, il dissenso del Ministero della Cultura può, eventualmente, essere superato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis), L. n. 400/1988. La delibera del Consiglio dei Ministri ha efficacia non inferiore a 5 anni e sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA.
Ne deriva che il ruolo del Ministero della Cultura viene rafforzato solo apparentemente: da un lato, infatti, il Ministero della Cultura può richiedere integrazioni documentali ed esprimere un concerto inclusivo dell’autorizzazione paesaggistica. Dall’altro, tuttavia, il suo dissenso non determina necessariamente il rigetto dell’istanza, in quanto è facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri deferire al Consiglio dei Ministri la decisione sul rilascio del provvedimento.
Queste riflessioni portano a considerare le auspicate semplificazione e razionalizzazione del procedimento di VIA e screening di VIA proposte dal D.L. 153 come dei possibili aggravi procedimentali, non solo a carico del privato (come ad esempio l’automatico rigetto dell’istanza ove le richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali non dovessero essere riscontrate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) ma anche della p.a. (nel caso di deferimento al Consiglio dei Ministri non solo per il mero superamento di un dissenso di un’amministrazione ma anche per l’adozione dell’intero provvedimento di VIA).
…la promozione dell'economia circolare
Nel Preambolo, la promozione dell’economia circolare – che per la verità la rubrica della norma enuncia come secondo obiettivo, ma è richiamata dal Preambolo solo in quarta posizione – è correlata ai seguenti obiettivi:
Adottare misure indifferibili per l’economia circolare, nell’ottica dell’assolvimento agli impegni che il Paese ha assunto sul piano europeo e internazionale, nonché volte ad assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga foranea di Genova e dei correlati interventi
Sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale ed europeo, che si pone quindi come obiettivo di carattere generale e astratto, il D.L. 153/2024 introduce la previsione di una maggiore cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, mediante l’inclusione di queste attività nell’elenco di quelle che producono rifiuti urbani ex Allegato L-quinquies del Codice dell’Ambiente, superando le circolari del Ministero della Transizione Ecologica che includevano questi nella categoria dei rifiuti speciali.
Quanto alla gestione di materiali e rifiuti della diga foranea di Genova, quale obiettivo concreto e localizzato, il D.L. 153 incentiva le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova, anche prevedendo che il Sindaco, quale Commissario straordinario, adotti tempestivamente un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità.
V’è allora da chiedersi se, per traguardare gli impegni assunti a livello internazionale in materia di economia circolare, sia sufficiente considerare i rifiuti delle attività di manutenzione del paesaggio come rifiuti urbani – al netto delle modifiche che riguardano unicamente la gestione dei materiali dell’area del porto di Genova – e se invece le modifiche introdotte con il D.L. 153 non avrebbero potuto costituire un’occasione importante per intervenire magari in anticipo rispetto ai tempi di recepimento delle direttive europee in ambito di eco-progettazione.
… l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico
La rubrica della norma condensa in una formulazione estremamente sintetica altri due obiettivi desumibili dal Preambolo del D.L., in particolare il terzo (in merito al dissesto idrogeologico) e il quinto (in materia di bonifiche):
Introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l’avverarsi di eventi emergenziali, anche mediante l’adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione di un quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico; Semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative, allo scopo di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi del PNRR e di riqualificazione dei siti medesimi.
Con riguardo al primo di questi due ulteriori obiettivi, il D.L. prevede delle modifiche alla previgente disciplina ambientale sia con riferimento alla gestione delle risorse idriche, che alla difesa del suolo. Questi due ambiti di riforma della disciplina ambientale sono accumunati dalla causa che ha indotto il legislatore nazionale ad assumere provvedimenti: la prevenzione da “eventi emergenziali” legati al cambiamento climatico. Si ritiene che in questa locuzione siano da ricomprendere sia la crisi idrica e gli eventi siccitosi, sia gli eventi metereologici estremi (alluvioni).
In merito alla gestione delle risorse idriche il D.L. introduce nel Codice dell’Ambiente la definizione di “acque affinate”, che comprendono le acque reflue urbane, domestiche e industriali trattate secondo l’allegato 5 alla Parte Terza del Codice dell’Ambiente e sottoposte a un ulteriore trattamento in impianti di affinamento, per rendere le acque reflue conformi ai limiti microbiologici e chimici stabiliti dalla normativa che ne permettono il riutilizzo (e.g., irrigazione, usi industriali ecc.). In particolare, l’art. 3 del Decreto legge precisa che l’autorità competente, nei casi di crisi idrica, può autorizzare la ricarica artificiale degli acquiferi (mediante ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi sotterranei) con impiego di acqua di provenienza superficiale o sotterranea, ivi incluse le acque affinate, allo scopo di bilanciare il consumo e prevenire il degrado o l’esaurimento delle risorse idriche, soprattutto in caso di scarsa capacità di ricarica naturale degli acquiferi.
Con riferimento alla prevenzione del dissesto idrogeologico, invece, il D.L. 153/2024 definisce una sorta di programma di azioni che mirano, da una parte, a migliorare l’interoperabilità tra le banche dati per favorire la condivisione di informazioni tra le istituzioni e, dall’altra, a fornire ai Presidenti di Regione maggiori poteri decisionali, agendo come commissari per la gestione ottimale delle risorse. Tuttavia, in mancanza di disposizioni attuative di dettaglio, l’applicabilità di tali dichiarazioni programmatiche è demandata al livello operativo locale.
Per quanto concerne il quinto obiettivo di cui al Preambolo del D.L. legato ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati al fine di raggiungere gli obiettivi di riqualificazione previsti nel PNRR, il Decreto legge si concentra sulla disciplina dei c.d. siti orfani, ossia le aree contaminate per le quali non esiste un responsabile identificabile per l’intervento o questo non provvede e, parallelamente, non provvede nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato. In particolare, le modifiche riguardano:
- il piano di caratterizzazione, che nei siti orfani potrà essere concordato con l’ARPA competente, che avrà 30 giorni per esprimersi. In caso di mancata risposta, l’ISPRA potrà approvare il piano entro un termine di 15 giorni dalla trasmissione del proponente;
- i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica nonché del progetto degli interventi, che potranno essere approvati tutti congiuntamente.
Sempre in materia di bonifica di siti inquinati, con una disposizione ad hoc, il Decreto-legge, modifica il D.L. n. 145/2013 come convertito dalla L. n. 9/2014, prevedendo l’istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano e Cerchiara, con l’obiettivo di accelerarne le attività di bonifica. Il piano prevede la realizzazione di interventi volti a risolvere le problematiche ambientali entro il 31 dicembre 2029, facilitando così il recupero delle aree inquinate.
Anche in questo caso, le disposizioni contenute nel D.L. sembrano soddisfare solo in parte gli ambiziosi obiettivi proclamati nel Preambolo, sebbene con riferimento alla gestione delle risorse idriche l’introduzione della possibilità di ricarica artificiale degli acquiferi rappresenti un significativo elemento di novità.
Gli obiettivi non menzionati nella rubrica
Non sono invece richiamati nella rubrica del Decreto-legge altri due obiettivi del Preambolo: il secondo e il sesto:
Garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
Assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Quanto all’obiettivo dedicato al settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, l’art. 2 del Decreto-legge, che riguarda “disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti”, prevede un divieto alla possibilità di assegnare nuove concessioni per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi liquidi. Le uniche estrazioni permesse sono quelle consentite sulla base di concessioni conferite prima del 18 ottobre 2024 o che erano da conferire prima di quella data. La possibilità di sfruttamento di tali concessioni è prevista per la durata di vita utile del giacimento. Per quanto concerne le proroghe, l’amministrazione deve tenere conto delle riserve disponibili nonché del potenziale minerario ancora da produrre. In tal senso, viene introdotto un processo di riperimetrazione per le aree non più essenziali, riducendo così le zone in concessione alle sole aree ancora rilevanti per le attività previste.
Con riguardo all’obiettivo sul rafforzamento delle capacità amministrative delle p.a. deputate alla tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica, il D.L. detta una serie di previsioni “organizzative”, tra cui la semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese e il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali.
Conclusioni
L’iter di conversione in legge del Decreto-legge è già stato assegnato alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e l’esame in commissione è in corso dal 29 ottobre e, in quella sede, potranno essere proposte e discusse modifiche al testo.