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25 ottobre 202414 minuti di lettura

Le novità del DL Ambiente

INTRODUZIONE

In data 18 ottobre 2024, è entrato in vigore il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati” (GU n. 244 del 17 ottobre 2024), di seguito per brevità, il “DL Ambiente”).

Il DL Ambiente deve essere convertito in legge entro 60 dalla pubblicazione, ovverosia entro il 17 dicembre 2024, altrimenti perde efficacia con effetto ex tunc.

Il DL Ambiente contiene modifiche al Decreto Legislativo 3 marzo 2006, n. 152 (TU Ambiente) e trova applicazione anche alle procedure autorizzative di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile soggette a VIA o screening ambientale.

Analizziamo le novità.

 

LE NOVITÀ PER I PROGETTI FER SOGGETTI A VIA O SCREENING AMBIENTALE

Ordine di Precedenza dei Progetti sottoposti a VIA Nazionale (modifiche all’art. 8 del D.Lgs. 152)

Sono dichiarati prioritari e vanno trattati con precedenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nei limiti della quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni:

  • i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’Allegato II alla Parte Seconda (ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro) e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
  •  gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
  • i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW;
  •  i progetti individuati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di concerto con il Ministro della cultura (MIC) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) (non è indicato un termine entro cui emanare il decreto ministeriale) aventi le seguenti caratteristiche: (i) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; (ii) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; (iii) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); (iv) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

L’ordine cronologico, per ciascuna tipologia, è determinato dalla data di effettuazione della comunicazione al proponente di avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

Ai fini dell’applicazione uniforme e coerente dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il MASE comunica al MIC l’ordine di priorità stabilito che ne tiene conto.

Tali modifiche non pregiudicano il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.

Per motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della Commissione Tecnica VIA-VAS e il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC possono, d’intesa, disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Sono prioritari anche:

  • i programmi d’investimento esteri sul territorio italiano di valore ≥ 1 miliardo di €, dichiarati di preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi con delibera del Consiglio dei Ministri;
  • i programmi di investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di € e con significative ricadute occupazionali.

La modifica introdotta all’art. 8 del TU Ambiente può essere così sintetizzata:

  1. è riconosciuto un ordine di trattazione prioritario a determinati progetti. Tali progetti hanno una quota riservata, nei limiti di tre quinti, per la trattazione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, fermo restando l’introduzione di un ordine cronologico di priorità della data di comunicazione al proponente dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web che vale per tutti i progetti prioritari o non;
  2. in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di VIA, non è escluso che il Presidente della Commissione VIA-VAS e il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC possono, d’intesa, disporre l’assegnazione del progetto alla Commissione Tecnica VIA-VAS e, quindi, tale Commissione potrebbe trovarsi a valutare progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Screening Ambientale: Rigetto dell’istanza se manca il Riscontro a Richieste di Chiarimenti o di Integrazioni Documentali (modifiche all’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152)

Viene introdotta una fase nel procedimento di screening per richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Scaduto il termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale, l’autorità competente può chiedere chiarimenti o integrazioni documentali una sola volta ed entro 15 giorni solo se finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA. Il proponente deve riscontrare la richiesta entro un termine non superiore a 30 giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richieste entro il termine assegnato, l’istanza di screening si intende respinta.

Si tratta di una norma cosiddetta “ghigliottina” in quanto dispone l’automatico rigetto dell’istanza ove le richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali non dovessero essere riscontrate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. È vero che deve trattarsi di richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali trasmesse dall’Autorità al proponente entro 15 giorni e per una sola volta dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione dei documenti sul portale, ma è altrettanto vero che la norma non prende in considerazione l’ipotesi della “richiesta tardiva” escludendo in questo caso il rigetto dell’istanza ma solo l’ipotesi del mancato riscontro della richiesta entro il termine assegnato di 30 giorni, prescindendo dalla tardività della richiesta. Sul punto si attende una precisazione in sede di conversione in legge del DL Ambiente.

Viene poi aggiunto il comma 6-bis che prevede che l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale o, nei casi di richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti.

In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l’autorità competente comunica tempestivamente, e per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.

La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.

Questa norma ha procedimentalizzato eventuali ritardi nel rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo la possibilità per l’Amministrazione di giustificare una proroga del termine per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni.

Durata non inferiore a 5 Anni della Verifica di Assoggettabilità a VIA (modifiche all’art. 19, comma 10 del D.Lgs. 152)

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

Ciò significa che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà riportare la data di scadenza. Non è chiaro, però, da quando decorra tale termine. Si auspica una precisazione in sede di conversione che preveda che tale termine decorra dal rilascio dell’autorizzazione unica.

Prorogabilità dello Screening ambientale (modifiche all’art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152)

Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.

Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario.

Se l’istanza è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.

Possibilità di modificare o integrare gli elaborati progettuali nel corso del procedimento (modifiche all’art. 24 del D.Lgs. 152)

Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la richiesta di sospensione del procedimento fino ad un massimo di 12 giorni è accolta se trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione la Commissione VIA-VAS o la Commissione tecnica PNRR-PNIEC resta silente.

Si tratta di una norma che, finalmente, consente di modificare e/o integrare gli elaborati progettuali, eventualmente recependo, nel corso del procedimento, le indicazioni degli enti. È previsto un meccanismo di silenzio-assenso in relazione all’accoglimento dell’istanza di sospensione in esame in quanto essa si considera accolta nel caso in cui l’Amministrazione rimanga silente.

Screening ambientale condizionato: richiesta in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale (modifica all’art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006)

In sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, il proponente potrà richiedere che, al termine del procedimento di screening ambientale, il progetto non venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale specificando le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti significativi e negativi.

Tale norma sembra dunque consentire che il provvedimento di non assoggettabilità a VIA possa prevedere condizioni ambientali da ottemperare a cura del proponente, sempre che lo stesso lo abbia richiesto in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale.

Verifica di adeguatezza della relazione paesaggistica da parte del MIC e richiesta di integrazione (modifiche all’art. 24 del D.Lgs. 152)

È stato aggiunto il comma 4-bis all’art. 24 con la previsione di una ulteriore fase procedimentale per la verifica da parte del MIC dell’adeguatezza della relazione paesaggistica.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le consultazioni o le controdeduzioni, il MIC ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a 30 giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il MIC può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni, il termine assegnato per le integrazioni.

Ricevuta la documentazione integrativa, il MIC la trasmette tempestivamente all’autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del MIC, nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l’istanza si intende respinta e il MIC ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica.

Si tratta di una ulteriore norma di “sfoltimento” delle pratiche che comporta l’automatico rigetto dell’istanza nel caso di mancato riscontro di richiesta di integrazione documentale del MIC. Si tratta di una norma pericolosa in quanto manca una specifica indicazione su quali integrazioni possono essere richieste dal MIC, anche al fine di evitare l’ipotetico contenzioso che potrebbe sorgere su tale norma.

Autorizzazione paesaggistica in sede di VIA solo se la Relazione paesaggistica è completa (modifiche all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006)

È stato modificato l’art. 25, comma 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 prevedendo che il concerto del competente direttore generale del MIC comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto.

Tale norma ha l’obiettivo di incidere sui recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (ex multis, Consiglio di Stato. nn. 7299/2024, 4098/2022) secondo cui si può ritenere che l’autorizzazione paesaggistica sia compresa nell’ambito del provvedimento di VIA rilasciato con Delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della L. 400/1988. Tale obiettivo viene perseguito imponendo che la relazione paesaggistica sia sufficientemente completa in modo da consentire il giudizio positivo circa la compatibilità paesaggistica del progetto.

Provvedimento di VIA rilasciato con delibera del Consiglio dei Ministri (modifica all’art. 25 del D.Lgs. 215/2006)

Il MIC è tenuto a motivare adeguatamente l’eventuale diniego del concerto e, in caso di dissenso del MIC rispetto al parere favorevole della Commissione Tecnica VIA-VAS o Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, può applicarsi l’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della L. 400/1988.

Nei casi in cui, con delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis della L. 400/1988 venga superato il dissenso del MIC, l’atto medesimo sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ove la relazione paesaggistica sia completa e consenta un giudizio positivo di compatibilità paesaggistica.

In tali casi, la delibera del Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA e ha una durata non inferiore a 5 anni.

Istanza di VIA con la dichiarazione sulla legittima disponibilità dei terreni

Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, viene previsto che il proponente alleghi all’istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Innanzitutto, la locuzione "la legittima disponibilità a qualunque titolo della superficie" si presta a diverse interpretazioni. La norma potrebbe essere intesa nel senso di riferirsi anche alla richiesta di pubblica utilità e di approvazione del piano particellare allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica. La norma non richiede infatti espressamente che il proponente abbia stipulato contratti di diritto privato con i proprietari dei terreni e pertanto non esclude che l'esproprio non sia più perseguibile. In questo caso, l'istanza di VIA andrà dunque presentata subito dopo all'istanza di Autorizzazione Unica e poi quest'ultima andrà integrata con l'evidenza della presentazione dell'istanza di VIA, essendo l'istanza di VIA condizione di procedibilità dell'istanza di Autorizzazione Unica.

Anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la norma richieda la dimostrazione di aver stipulato contratti di diritto privato, la norma - facendo riferimento all’istanza di VIA – non troverebbe applicazione nel caso in cui l’istanza di VIA sia già stata dichiarata procedibile (perché completa di tutta la documentazione) e ciò in virtù del principio del tempus regit actum, secondo cui “la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento è destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell’ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso cfr.: Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 maggio 2004, n. 2894; Consiglio di Stato, Sezione VI, 20.7.04, n. 5252; Consiglio di Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”.

Pertanto, se la fase della procedibilità dell’istanza di VIA si è già conclusa, tale disciplina non può trovare applicazione e l’istanza di VIA non è soggetta all’obbligo di allegare tale dichiarazione.

Regime transitorio

Il D.L. Ambiente non stabilisce un regime transitorio e, pertanto, la nuova disciplina troverà applicazione non soltanto in relazione alle procedure non ancora avviate, ma anche alle procedure attualmente in corso, salvo che le specifiche fasi procedimentali oggetto di modifica da parte del DL Ambiente non si siano già concluse (es con il rilascio del parere del MiC o con la procedibilità dell’istanza).