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5 marzo 20246 minuti di lettura

La clausola “Russian roulette” nel conflitto tra soci

Con una recente ordinanza, il Tribunale di Milano si è pronunciato in via cautelare sulla controversia sorta tra due noti personaggi del mondo dello spettacolo in seno alla loro società a responsabilità limitata, dagli stessi detenuta indirettamente in via paritetica e titolare di uno dei podcast più seguiti in Italia, accogliendo il ricorso, promosso da uno dei soci, per ottenere il sequestro giudiziario delle quote detenute dall’altro.

Il caso ha portato alla ribalta, anche per i non addetti ai lavori, il meccanismo della c.d. clausola di Russian roulette che consente il superamento dello stallo decisionale e del conflitto tra soci.

 

La vicenda

Nel corso del 2023 è sorto un dissidio tra i due soci sul loro progetto imprenditoriale, poi giunto nelle aule del Tribunale di Milano che ha accolto la richiesta di sequestro giudiziario di uno dei due soci.

La vicenda trae appunto origine dall’attivazione della clausola statutaria della loro società a responsabilità limitata, che prevede uno specifico meccanismo di risoluzione dello stallo dell’organo amministrativo (composto da due amministratori, designati rispettivamente dai due soci, con pari poteri).

Al verificarsi di un perdurante stallo dell’organo amministrativo, ciascun socio ha il diritto di proporre all’altro socio l’acquisto della quota detenuta da quest’ultimo ad un prezzo determinato. Il socio ricevente può conseguentemente (i) accettare la suddetta proposta o (ii) acquistare la partecipazione della parte proponente al prezzo determinato da quest’ultima ovvero proporre di vendere a un prezzo superiore.

A seguito dell’attivazione della predetta clausola, uno dei soci nel rifiutare la proposta di acquisto avanzata dall’altro, si è obbligato ad acquistare le quote di quest’ultimo al prezzo indicato nella proposta iniziale. Di fronte al rifiuto del socio proponente di trasferire le proprie quote, l’altro socio ha agito dinanzi il Tribunale di Milano ottenendo in via cautelare il sequestro delle quote in attesa del relativo giudizio di merito.

 

Le varianti della Russian roulette

La clausola statutaria della Russian roulette trae origine dai sistemi di common law, dove viene inserita di frequente in statuti e patti parasociali prevalentemente di società partecipate in misura paritaria, in quanto idonea a superare fasi di stallo decisionale degli organi deliberanti.

Nella sua schematizzazione più semplice, la clausola prevede che, al verificarsi dello stallo, a uno o entrambi i soci è attribuita la facoltà di presentare all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo (fisso) che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio ricevente può accettare l’offerta e vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dall’offerente ovvero farsi acquirente della partecipazione di quest’ultimo per il medesimo prezzo.

Una prima variante può prevedere che, dopo che un socio abbia presentato l’offerta di acquisto della partecipazione di un altro socio ad un prezzo determinato, la parte ricevente possa accettare di vendere oppure sia obbligata a formulare una proposta di acquisto ad un prezzo maggiore (c.d. texas shootout).

Nella prassi di common law è stata elaborata anche una variante della clausola detta sale shootout nella quale a un socio è attribuita la facoltà di indicare un prezzo al quale è disposto a vendere la propria partecipazione all’altro socio che, se non ritiene di accettare tale proposta, diviene a sua volta obbligato a cedere la propria partecipazione al medesimo prezzo ma diminuito di una percentuale precedentemente stabilita.

Inoltre, all’interno della clausola è anche delineato il procedimento specifico per la formulazione dell’offerta, con l’individuazione di un meccanismo di priorità (ad es. attribuendo ad uno dei soci il diritto di ricorrere alla clausola entro un certo termine dal verificarsi dello stallo, decorso il quale l’iniziativa passa all’altro socio) volto a stabilire quale dei due soci offerenti debba prevalere sull’altro. Ciò per evitare che sia lo stesso ricorso alla clausola a generare una situazione di stallo che, invece, la pattuizione intende risolvere.

Alternativamente, ancora, la clausola potrebbe prevedere la consegna da parte di entrambi i soci di una busta chiusa ad un soggetto terzo, con acquisto della titolarità della partecipazione dell’altro socio da parte di chi ha offerto il prezzo maggiore (c.d. fairest sealed bid).

L’esperienza ha comunque dimostrato che vi possono essere ulteriori varianti o particolarità apportate dalle parti alle suddette tipologie di clausola, come nel caso in esame che, a ben vedere, presenta caratteristiche riconducibili a diverse delle varianti sin qui descritte.

 

La validità della roulette russa nell’ordinamento italiano

La clausola della roulette russa, accolta anche da diversi sistemi di civil law, è andata diffondendosi anche nel nostro Paese.

La validità di questa clausola nell’ordinamento italiano, a lungo dibattuta, è stata recentemente avallata da varie pronunce di legittimità e di merito (da ultimo Cassazione n. 22375/2023 e Corte di Appello di Roma n. 782/2020) che ne hanno confermato la meritevolezza di tutela all’interno del nostro ordinamento, eliminando, tra l’altro, qualsiasi dubbio in relazione alla possibile violazione del divieto di patto leonino previsto dall’art. 2265 del codice civile (atteso che la concreta finalità della clausola di Russian roulette non è quella di escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite realizzate dalla società).

Da un lato, infatti, la clausola tende ad evitare uno stallo, salvaguardando, attraverso la ricollocazione delle partecipazioni sociali, il progetto imprenditoriale; dall’altro, la predetta clausola non rimette al mero arbitrio di una delle parti la determinazione dell’oggetto, in quanto alla indicazione unilaterale del prezzo della partecipazione si accompagna il rischio di perdere, per il medesimo prezzo, la propria partecipazione.

Alcune recenti Massime dei Consigli Notarili di Milano e Firenze hanno altresì confermato la legittimità di tali clausole, giungendo però a conclusioni parzialmente diverse rispetto alla necessità di (e modalità con cui) prevedere un meccanismo di predeterminazione del prezzo.

In particolare, mentre secondo la Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 181 del 9 luglio 2019 “il principio di equa valorizzazione delle azioni o quote in caso di exit “forzato”, rinvenibile sia nelle norme in tema di recesso legale (artt. 2437-ter e 2473 cod. civ.) sia in quelle di riscatto convenzionale (art. 2437-sexies cod. civ.) e di esclusione (art. 2473- bis cod. civ.)” dovrebbe trovare applicazione anche alle clausole statutarie che, come la Russian roulette, configurano un exit forzato del socio, intravedendosi una analogia strutturale con le clausole di drag along e tag along, la più recente Massima del Consiglio Notarile di Firenze n. 73/2020 afferma che “la clausola statutaria c.d. “roulette russa”, finalizzata a risolvere una situazione di stallo decisionale, è legittima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento; in particolare, la validità della clausola non soggiace alla condizione che siano indicati criteri da seguire per la determinazione del prezzo e che quest’ultimo sia almeno pari al valore di liquidazione della partecipazione spettante al socio receduto ai sensi degli artt. 2437-ter e 2473 cod. civ.”.

La clausola della roulette russa mette in luce la duttilità delle clausole statutarie e il trend verso una sempre maggiore apertura all’influenza delle prassi internazionali sulla governance societaria. Sarà senza dubbio interessante vedere come i giudici di Milano risolveranno nel merito la controversia.