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1 dicembre 20237 minuti di lettura

La nuova disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti

L'attuazione del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Lo scorso 6 novembre è stato emanato dalla Direzione Generale Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto direttoriale n. 143/2023 inerente al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il decreto direttoriale in questione fa parte del set di attesi decreti attuativi del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la disciplina del Registro Elettronico Nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (il “RENTRi”). L’emanazione del primo decreto attuativo del nuovo Registro offre l’occasione per fare il punto circa la nuova disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti.

 

1. IL D.M. 4 APRILE 2023, N. 59

Il 15 giugno 2023 è stato promulgato il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, (il “Decreto RENTRI”), il quale entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre 2023, almeno per una prima tranche di soggetti. Esso detta la disciplina del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. n 152/2006 (il “Codice dell’Ambiente”). Il nuovo sistema informativo, il RENTRi, sarà gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente e supportato tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso le Camere di Commercio. Per completezza, è bene ricordare che, a far data dal 1° gennaio 2019, è stato soppresso il previgente sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del Codice dell’Ambiente.

 

IL RENTRi

Il RENTRi si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico (per la gestione della contabilità dei rifiuti), dei formulari di identificazione dei rifiuti (per le movimentazioni e trasporto) (FIR) nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti.

Esso è articolato in due parti: 
  • la prima sezione riguarda l’anagrafica degli iscritti e include anche le autorizzazioni ambientali;
  • la seconda sezione riguarda la tracciabilità e si occupa di raccogliere i dati registrati nei registri e nei formulari.

Si prevede inoltre l’interconnessione telematica del RENTRI con il catasto dei rifiuti e con la banca dati M.U.D., secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’AgID.

 
I SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tassativamente tenuti ad iscriversi al RENTRi:

  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • Gli enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Gli enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non a titolo professionale;
  • I commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi e non;
  • I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; nonché
  • I comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono invece esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi e, sempre per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non abbiano più di 10 dipendenti. I soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRi potranno continuare ad assolvere ai propri obblighi in materia di tracciabilità dei rifiuti tramite i formati cartacei (i.e. registri di carico e scarico e per il FIR). Anche per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRi, nelle more delle scadenze applicative previste per ciascuna tipologia di soggetti, è prevista la tenuta delle scritture cartacee.

 
LE SCADENZE APPLICATIVE

Dalla data di entrata in vigore del Decreto RENTRi, l’iscrizione al RENTRi è effettuata secondo le seguenti tempistiche:

  • a partire dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale;
  • a partire dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti; e
  • a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Decreto RENTRI.

Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alla data di applicabilità del Decreto RENTRi nei suoi confronti, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

E’ fatta salva la facoltà di iscriversi volontariamente al RENTRi per i soggetti non obbligati ai sensi di legge e per quelli obbligati per i quali, tuttavia, non decorra ancora l’obbligo nelle more delle scadenze applicative.

 
IL CONTRIBUTO ANNUALE

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRi è assicurata mediante il pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuale, per ciascuna unità locale, che varia in base alla classe dell’utente, da un minimo di 15 euro (per il primo anno, 10 per gli anni successivi al primo) a un massimo di 100 euro (per il primo anno, 60 per gli anni successivi) e dei diritti di segreteria (pari a 10 euro).

 

LE SANZIONI

L’art. 258, co. 10 del Codice dell’Ambiente prevede che, fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi non versati, la mancata o irregolare iscrizione al RENTRi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. La sanzione è ridotta ad 1/3 nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le modalità e tempistiche prescritte (e.g. 30 giorni per la comunicazione delle variazioni rispetto alla documentazione trasmessa), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. Tuttavia, tale sanzione è applicata solo qualora i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione di errori materiali e violazioni formali.

Un problema interpretativo sembrerebbe porsi con riguardo all’applicabilità delle sanzioni amministrative e, per alcune fattispecie, penali di cui al Codice dell’Ambiente, ex artt. 260-bis e 260-ter relativi alle violazioni inerenti l’ex SISTRI: deve invece ritenersi che dette sanzioni, invero oggetto di un’abrogazione tacita per effetto dell’abrogazione della norma sostanziale di cui al 188-ter del Codice dell’Ambiente, non risultino operative con riguardo all’omessa iscrizione al RENTRi. Analoghe questioni interpretative si riscontrano anche in riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dal momento che l’art. 25-undecies, co. 2, lett. g) del medesimo decreto (che richiama il c.d. reato presupposto ex art. 260-bis del Codice dell’Ambiente, commi 6, 7 e 8), non è mai stato espressamente abrogato. Poiché però, come si è visto, non sono applicabili alle violazioni RENTRi le sanzioni di cui all’art. 260-bis del Codice dell’Ambiente, parimenti non possono trovare applicazione in via analogica le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Per completezza, si deve segnalare che in caso di inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale, è disposta la reclusione fino a 2 anni prevista per il reato di falso ideologico commesso dal privato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 76, co. 3 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 483, co. 1 del Codice penale. La competenza ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni spetta alle sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali istituito presso le camere di commercio locali.

 

2. Il DECRETO DIRETTORIALE 6 NOVEMBRE 2023, N. 143

Il Decreto Direttoriale 6 novembre 2023, n. 143 stabilisce i nuovi requisiti tecnico-operativi in punto di:

  • Trasmissione dati al RENTRi;
  • Istruzioni per iscrizione e accesso al RENTRi;
  • Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRi con i sistemi adottati dagli operatori; e
  • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti.

Si attendono ancora i decreti direttoriali che stabiliscano le modalità di compilazione dei modelli allegati al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (i.e. FIR e Registro di carico e scarico), i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate nonché i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti. Tali decreti direttoriali, stando a quanto statuito nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, dovrebbero essere emanati entro il 15 dicembre 2023.

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