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7 aprile 20239 minuti di lettura

Il Governo approva rilevanti modifiche sul payback dispositivi medici: le aziende poste di fronte ad una scelta cruciale

Con il D.L. 34/2023, in risposta alla mobilitazione del settore dei medical devices, il Governo ha approvato rilevanti novità in tema di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018:

  • è stato istituito un fondo da ripartire tra Regioni e Province autonome al fine di ridurre la quota totale di payback che le aziende devono sostenere.
  • Le aziende che non hanno istaurato un contenzioso o che sono disponibili a rinunciarvi al contenzioso potranno corrispondere un importo ridotto di payback, pari al 48% della somma originariamete richiesta, entro il 30.06.2023.
  • Le aziende che non riununceranno al contenzioso dovranno invece corrispondere l’ammontare totale di payback richiesto, senza poter beneficiare della suddetta riduzione.

La norma in questione, tuttavia, non ha eliminato il  payback sui dispostivi medici, come ci si auspicava, ma impone alle aziende di scegliere se rinunciare al contenzioso, e quindi aderire ad una transazione ex lege, per beneficiare di un rilevante “sconto” sulla quota di payback da pagare, o se proseguire la battaglia avanti al TAR al fine di cercare di demolire in radice l’applicazione retroattiva della misura del payback.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, una volta effettuato il versamento della quota di payback, le aziende potranno detrarre l’IVA, scorporando la medesima dai versamenti effettuati mediante variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972.

Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti del payback e la detrazione deve essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto. A tale fine le aziende emettono un documento contabile (nota di credito) il quale deve riportare gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo di pagamento del payback e deve essere conservato si sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/1972.

Ai fini delle imposte sul reddito (IRES) e dell’IRAP, i costi dei versamenti del payback sono deducibili nell’anno di imposta in cui gli stessi sono effettuati.