
15 gennaio 2021
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 17 dicembre 2020 n. 29009 - Spostamento del dipendente che assiste un disabile: serve il consenso anche se la nuova sede è più vicina
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dello spostamento - disposto senza previo consenso - di un lavoratore che fruiva di permessi 104 per l'assistenza a un congiunto disabile.
La Corte d’Appello - in riforma della pronuncia resa dal giudice di prime cure - dichiarava legittimo il trasferimento imposto al lavoratore dalla società datrice di lavoro. In particolare, i giudici del gravame rilevavano che la destinazione del trasferimento era idonea allo scopo di assistere il congiunto disabile, in quanto la nuova sede di lavoro era più vicina al comune di residenza del soggetto disabile da assistere.
Contro la sentenza resa dai giudici di appello, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione .
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del dipendente, rilevava come il "consenso risulta imprescindibile e come tale necessario ai fini della legittimità del trasferimento, che pure sia giustificato da esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro, in un'ottica di bilanciamento di diritti che presuppone comunque che il consenso venga reso"; riteneva, pertanto, che la corte d'appello avesse errato nel ritenere non necessario il consenso in un'ipotesi in cui la sede di lavoro attribuita in sede di trasferimento fosse più vicina al domicilio del disabile da assistere (in termini di mera distanza spaziale).
La Corte di Cassazione ha perciò affermato il seguente principio di diritto: “Il dipendente che assiste un parente disabile non può essere trasferito senza consenso anche se la nuova sede più vicina alla persona bisognosa”.
Corte di Appello di Milano, 8 settembre 2020 n. 540 - Acquisire le e-mail dei dipendenti dal pc aziendale è reato
E’ stata di recente pubblicata un’interessante sentenza di merito.
La Corte di Appello è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’acquisizione di carteggi privati di ex dipendenti da parte del datore di lavoro nell’ambito di una controversia avente a oggetto l’accertamento di concorrenza sleale.
Nel caso di specie, un ex datore di lavoro, a sostegno delle sue accuse presentava nel suddetto giudizio documenti acquisiti dalla posta elettronica degli ormai ex dipendenti (prevalentemente, corrispondenza privata proveniente da account personali).
Il giudice di prime cure, condannava gli ex dipendenti a risarcire il danno patito dall’ex datore di lavoro per violazione degli artt. 2598 n. 3, 2043 e 2476 comma 6 c.c.
La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo ed illecito il comportamento del datore di lavoro sulla base del fatto che “le domande avversarie sono fondate quasi esclusivamente sull'interpretazione (erronea) delle comunicazioni informatiche inviate da/ricevute da account di posta elettronica privati e personali (in nessun modo riconducibili al dominio di posta elettronica aziendale” e “il Codice sulla Privacy e la successiva delibera n. 13/2007 resa dal Garante delta Privacy”, che si riferiscono alla disciplina di controllo degli account di posta elettronica aziendale (e non personale) del dipendente, “sono già rigidissime nella tutela delta riservatezza. Esse, infatti, hanno stabilito che l’accesso alla casella di posta elettronica del lavoratore rientra tra le forme di controllo a distanza lesive dei diritti propri di quest'ultimo ai sensi dell'art. 4 n. 300/ 1970, salvo il caso in cui detto controllo sia inquadrabile come "difensivo' e, quindi ritenuto ammissibile per la riconosciuta e prevalente esigenza datoriale di prevenire o reprimere gli illeciti commessi dal lavoratore in danno dell'azienda, a tutela del patrimonio e dell'immagine di quest'ultima, o comunque giustificato da esigenze organizzate e produttive. Ne deriva che, se già il datore di lavoro non è autorizzato ad esercitare alcun controllo sull'account aziendale di posta elettronica del dipendente se non in particolari circostanze a maggior ragione non lo è allorquando (i)l’oggetto della verifica sia l’account di posta elettronica personale del lavoratore e (ii) il rapporto di lavoro sia cessato”.
Inoltre, il comportamento della controparte risulta illegittimo, anche sotto il profilo penale in quanto “vengono in rilievo il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art- 615ter c.p. quello di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza di cui all’art. 616 c.p”.
Prassi
COVID-19 - INPS: Circolare del 12 gennaio 2021, n. 2 - Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza
L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario, previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
COVID-19 - Ministero del Lavoro: Circolare del 21 dicembre 2020, sospensione degli obblighi occupazionali ex L. 68/1999 per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche le imprese che usufruiscono della cassa integrazione ordinaria a causa dell'emergenza COVID-19 possono accedere alla sospensione degli obblighi di assunzione di disabili.
È stato inoltre precisato che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
L’obbligo di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si ripristina al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini e Dott.ssa Sara Verde.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!