
29 ottobre 2020
Le novita della settimana in materia di lavoro 30 ottobre 2020
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 21 ottobre 2020 n. 22988 - Non attiva la procedura antiriciclaggio: sì al licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa a un dipendente che aveva omesso le procedure prescritte in materia di antiriciclaggio.
Nel caso di specie, un dipendente (direttore di un ufficio) impugnava giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver autorizzato l'esecuzione di una serie di operazioni sospette riguardanti il prelievo di ingenti somme di denaro ad opera di esponenti della società, senza attivare la procedura di segnalazione prescritta in materia di antiriciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo indipendentemente dall’importo e dalla tipologia dell’operazione stessa.
Nella fase di merito, il recesso veniva dichiarato legittimo; i giudici di appello, in particolare, affermavano che che “l’omessa segnalazione ha costituito un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore, quale Direttore dell'Ufficio Postale: egli ha permesso tante volte e per somme ingenti in un solo giorno, in poche ore, ai legali rappresentanti di una società di prelevare denaro in contanti, cosi compiendo una serie di irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti e di obblighi di servizio, ripetute nel tempo, con notevole danno d'immagine alla società Poste Italiane, che non ha potuto a sua volta segnalare le operazioni sospette alla Banca d'Italia, con esposizione anche a possibili sanzioni amministrative fino a 50 mila euro per la violazione delle regole poste per combattere il riciclaggio del denaro”.
La Corte di Cassazione, a conferma della decisione resa in appello, ha affermato che nel caso di specie la sentenza di merito ha individuato “gli elementi che avrebbero dovuto indurre le ragioni di grave sospetto di riciclaggio (modalità dei versamenti e dei prelievi, frequenza ed entità delle operazioni, anomalie di comportamento dei soggetti che effettuarono le operazioni per conto della società) e la riconducibilità di tali elementi a quelli che, secondo la normativa regolamentare interna, avrebbero imposto, in capo al Direttore di Ufficio Postale, l'obbligo di attivare la procedura prevista".
Inoltre, “In merito alla proporzionalità della sanzione (nella specie, la sanzione irrogata a consistita nel licenziamento con preavviso per grave inadempimento contrattuale), la sentenza impugnata ha innanzitutto richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, per cui le condotte previste dai contratti collettivi in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo sono esemplificative, data l'origine legale di queste tre forme di licenziamento; ha poi ricondotto il caso "in una di queste ipotesi", osservando che la violazione della normativa regolamentare interna ha finito per ledere interessi dell'intera collettività, poiché ha impedito alla società di intermediazione finanziaria, quale è la società Poste Italiane, di svolgere le attività di segnalazione delle operazioni sospette”.
Tribunale di Roma, Sentenza del 23 settembre 2020 n. 5473 - Sul licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato solo in seguito alla scadenza di detto periodo.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva assunto da una società con contratto di apprendistato professionalizzante per una durata di 36 mesi a partire dal 13 novembre 2017 e con espressa pattuizione di un periodo di prova pari a 3 mesi. Durante il periodo di prova e, più precisamente, il 9 febbraio 2018, il lavoratore si assentava per malattia (protratta fino al 30 giugno 2018). Il lavoratore veniva, dunque, “licenziato per mancato superamento del periodo di prova con lettera del 31.3.2018” ed ha percepito la retribuzione “fino all’8 maggio 2018, data in cui la società ha irrogato un secondo licenziamento sempre per mancato superamento del periodo di prova”.
Il lavoratore ha, quindi, adìto il Tribunale per sentir “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei licenziamenti inflitti in data 31.3.2018 e in data 8.5.2018 …”.
Di contro, la Società “ha dedotto che la normativa del CCNL di settore - (CCNL piccole aziende metalmeccaniche Confapi) - ha attribuito alla malattia efficacia interruttiva del periodo di prova con effetti sospensivi per un periodo corrispondente al numero di giorni di malattia; che tale limite per la contrattazione collettiva non poteva superare la metà del periodo fissato per l’espletamento della prova; che il ricorrente non riprendeva la prova entro tale termine posto che la malattia si protraeva fino al 30.6.2018; che i licenziamenti erano pertanto legittimi”.
Il Tribunale ha precisato che “come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, il comportamento tenuto dalla società che dopo il primo licenziamento ha continuato a retribuire il lavoratore senza comunicare l’avvenuta cessazione all’Inps nonché ad irrogare alla data dell’8 maggio 2018 un secondo licenziamento del medesimo tenore interrompendo questa volta il pagamento delle retribuzioni e comunicando formalmente la cessazione agli uffici competenti non può che essere valutato come un comportamento implicito di voler effettivamente risolvere il rapporto di cui è causa alla data dell’8.5.2018 in luogo del 31.3.2018. Del resto non può accogliersi la prospettazione della società in ordine al secondo licenziamento secondo cui sarebbe stato dettato dal fatto che temevano, la mancata ricezione del primo da parte del lavoratore, a causa di un recente trasloco, perché smentita ed incompatibile con il comportamento tenuto dalla stessa fino all’8 maggio 2018- pagamento retribuzione e omessa comunicazione all’Inps”.
Dunque, sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale ha proseguito affermando che “poiché il periodo di prova scadeva in data 25.3.2018 e il licenziamento è intervenuto in data 8.5.2018, a tale data il rapporto di lavoro era ormai consolidato, con esclusione di legittimità del recesso ad nutum, motivato solo con la scadenza del patto di prova, intimato al ricorrente”.
In accoglimento del ricorso del lavoratore, il Tribunale ha quindi affermato che “il decreto legge 23/2015 (c.d. “Jobs Act”) non prevede espressamente tra le ipotesi di illegittimità il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova adottato quando in effetti detto periodo risulta scaduto dovendosi detta ipotesi ritenere sussumibile per analogia con il licenziamento senza giustificato motivo oggettivo, caratterizzato da un difetto sostanziale di totale mancanza di motivo: ne consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto lavorativo con condanna del datore al pagamento in favore del lavoratore dell’indennità di cui all’articolo 3, comma prima, determinata, con riguardo ai parametri forniti dall’articolo 8 della legge 604/66 e successive modifiche, come indicato nella sentenza 194/18 della Corte costituzionale”.
Prassi
INPS - Messaggio del 26 ottobre 2020, n. 3920 : esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere agli sgravi per le società in fallimento o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale le quali, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
INPS - Messaggio del 23 ottobre 2020, n. 3871: Covid-19 - Conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori in quarantena sanitaria
L’INPS ha fornito le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!