
17 settembre 2020
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 14 settembre 2020 n. 19062 - Superamento del periodo di comporto: legittima la richiesta di ferie del lavoratore per sospenderne il decorso
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento intimato per giusta causa a una lavoratrice per assenze ingiustificate.
Nel caso di specie, una lavoratrice - assente per una malattia di lunga durata - appena due giorni prima dello scadere del periodo di comporto, chiedeva al datore di lavoro di poter fruire di 20 giorni di ferie. La società si opponeva, di fatto, alla richiesta della lavoratrice e le riconosceva la fruizione di un solo giorno di ferie. Al termine del giorno di ferie, la dipendente non riprendeva comunque servizio, presentando certificazione medica e la società procedeva, quindi, a intimare il licenziamento per giusta causa per "assenze ingiustificate".
Nella fase di merito, il licenziamento veniva giudicato legittimo, in quanto veniva rilevata la consapevolezza da parte della dipendente dell'ingiustificatezza delle assenze contestatele.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della lavoratrice, ha ritenuto invece che l'assenza della dipendente non potesse dirsi "ingiustificata" in quanto aveva comunque provveduto a trasmettere idoneo certificato medico.
La Suprema Corte, disponendo la reintegra della dipendente, pronunciava quindi il seguente principio di diritto: "Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è tuttavia necessario che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive: ne consegue che deve essere annullato il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti del lavoratore per assenza ingiustificata laddove il diniego delle ferie risulta motivato da parte del datore sulla base di ragioni vaghe e inconsistenti".
Corte di Cassazione, 11 settembre 2020 n. 18959 - Distacco a più di 50 km senza consenso del dipendente
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del distacco di un dipendente a una distanza di oltre 50 km.
Nel caso di specie, un dipendente di una società (distaccante veniva distaccato presso un altro stabilimento (utilizzatore) dal 20.5.2009 al 20.2.2010. Il dipendente agiva in giudizio al fine di sentire dichiarare l’inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti “in quanto posto in essere in frode alla legge e, comunque, in violazione delle condizioni di liceità di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003”, con condanna dell’utilizzatore “alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con riconoscimento di ogni consequenziale effetto retributivo, di inquadramento e riparametrazione di ciascun istituto contrattuale conformemente a tale rapporto di lavoro”.
La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda del dipendente. In particolare, “la Corte territoriale, dopo avere illustrato i presupposti ed i requisiti dell’istituto del distacco ex art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003, ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, era ravvisabile l’interesse del distaccante consistito nella utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva in atti documentata, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente ed anzi di incrementare la polivalenza funzionale individuale non negata dallo stesso lavoratore”. I giudici del gravame hanno anche precisato che il distacco era connotato dal requisito della temporaneità e, infine, hanno “sottolineato che, ai sensi dell’art. 30 co. 4 bis del D.lgs. n. 276 del 2003, non era azionabile la tutela costitutiva nei confronti dell’utilizzatore e che l’azione del lavoratore – in considerazione della sua condotta stragiudiziale di non opposizione al distacco disposto ad oltre 50 km di distanza e del comportamento processuale, con il quale erano stati dedotti profili di illegittimità, quali il mutamento delle mansioni senza il consenso del lavoratore ed il trasferimento ad oltre 50 km in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, che erano rimasti indimostrati era da ritenersi diretta a tutelare le ragioni di esso dipendente solo laddove fossero stati intaccati i requisiti essenziali del distacco, cioè la temporaneità e l’interesse del distaccante a che il lavoratore svolgesse la propria attività presso un terzo”.
La Corte di Cassazione, a conferma del precedente grado di giudizio, ha affermato che “in punto di diritto, l’assunto dei giudici di seconde cure, i quali nell’articolazione delle proprie argomentazioni sull’istituto del “distacco” hanno ritenuto che la fattispecie prevista dall’art. 30 co. 3 D.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso dei lavoratori e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive) non sia sanzionata con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 30 co. 1 D.lgs. n. 276 del 2003, è corretto”.Pertanto, secondo la Suprema Corte, “nel caso in esame la Corte territoriale è giunta alla conclusione che la domanda proposta fosse finalizzata a contrastare i presupposti dell’art. 30 co. 1, atteso che non vi era stata mai opposizione formale al distacco (avvalorando quindi un consenso tacito), che le richieste erano tutte incentrate sulla istanza di tutela ex art. 30 co. 1 D.lgs. n. 276 del 2003 e che le problematiche sul mutamento delle mansioni e sul trasferimento oltre i 50 Km erano state ritenute indi mostrate, contraddittorie rispetto a quanto dedotto per altri fini e non supportate da allegazioni in concreto”.
Corte di Cassazione, 11 settembre 2020 n. 18956 - La tardiva presentazione del certificato medico legittima il licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa alla dipendente assente ingiustificata per alcune giornate dal lavoro e che aveva presentato tardivamente il certificato medico di malattia.
Nella fase di merito, la domanda della lavoratrice avente a oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa veniva rigettata. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’assenza ingiustificata “dovendosi così qualificarsi le assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo, e tempestiva e congrua alla stregua dell’art. 42 lett. E) del CCNL di categoria la sanzione irrogata”.
La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dai giudici di merito, ha rigettato il ricorso della lavoratrice richiamando il principio di diritto a cui si è richiamata la Corte territoriale per il quale “devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili a uno stato di malattia e, così sulla rilevanza disciplinare delle stesse nonché sulla ritenuta regolarità formale dei provvedimenti assunti”.
Contrattazione Collettiva
CCNL Rider: sottoscritto il primo contratto collettivo di lavoro in Europa per i rider
Il 16 settembre 2020 è stato sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale per i c.d. rider tra Assodelivery (associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery) e il sindacato Ugl (in rappresentanza dei lavoratori).
Con la sottoscrizione del CCNL aumentano le tutele dei rider: da un punto di vista economico, è previsto un compenso minimo di 10 Euro per ora lavorata, un incentivo orario di 7 euro anche in assenza di proposte di lavoro, oltre a indennità integrative in caso di lavoro notturno, festività e maltempo e a un bonus ogni 2.000 consegne effettuate; inoltre, vengono introdotte misure di sicurezza, quali dotazioni obbligatorie (indumenti ad alta visibilità e casco), corsi di formazione sulla sicurezza stradale e la copertura assicurativa contro gli infortuni e per danni contro terzi.
I c.d. rider rimarranno comunque qualificati come lavoratori autonomi.
Prassi
INAIL - Circolare n. 35 del 14 settembre 2020: COVID-19 - rateizzazione dei versamenti dei premi sospesi
L’Inail, ha fornito le istruzioni operative in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva.
INAIL - Circolare n. 34 dell’11 settembre 2020: Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
L’INAIL, ha fornito alcune indicazioni interpretative riguardo l’art. 3 del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
L’INAIL ha precisato che laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non può costituire condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.
In ogni caso, l’interlocuzione con il medico competente, è, sempre e comunque, di fondamentale importanza ai fini dell’individuazione di più efficaci soluzioni per garantire il reinserimento del disabile da lavoro.
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