Lettera congiunta al mercato di IVASS e Banca d'Italia del 26 Agosto 2015
Polizze abbinate finanziamenti - Misure a tutela dei clientiConsiderate le criticità emerse nell'ambito delle rispettive attività di indagine anche a seguito delle segnalazioni di alcune associazioni di consumatori, il 26 agosto 2015 IVASS e Banca d'Italia (le "Autorità di Vigilanza") hanno pubblicato una lettera congiunta destinata alle compagnie di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D del R.U.I. (tra cui banche ed intermediari finanziari), con l'obiettivo di incrementare il livello di tutela di coloro che acquistano polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti (PPI - Payment Protection Insurance - di seguito anche le "Polizze").
Le principali criticità emerse riguardano, in sintesi:
- la diffusione di Polizze caratterizzate da esclusioni, limitazioni e carenze tali da ridurre significativamente l'ambito delle garanzie
- la modalità di offerta non sempre improntate a canoni di trasparenza e correttezza, che conducono talora i clienti a sottoscrivere le Polizze pur in assenza dei requisiti soggettivi cui è subordinata la garanzia (ad esempio, polizza assicurativa riservata ai dipendenti di imprese private sottoscritta da un lavoratore dipendente pubblico)
- la previsione di costi spesso eccessivi ed ingiustificati.
In considerazione di quanto precede, le Autorità di Vigilanza hanno indicato agli operatori del mercato (compagnie di assicurazione ed intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D, del R.U.I.) alcune aree di intervento, sia per quanto attiene alla fase di strutturazione e offerta delle Polizze, sia per quanto attiene alla fase di distribuzione.
In particolare, le compagnie dovranno:
- nel caso di Polizze che prevedano "garanzie rotanti" (ossia Polizze che, a fronte della copertura di diversi rischi e del pagamento di un premio unico, operano solo "a rotazione" in funzione delle condizioni soggettive dei sottoscrittori):
- modificare la struttura delle Polizze al fine di renderle maggiormente corrispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze dei clienti cui sono destinate
- riconoscere il diritto di recesso da esercitarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione
- impartire specifiche istruzioni alle reti di intermediari per la corretta verifica di assicurabilità dei rischi, di adeguatezza del prodotto al cliente e della informativa precontrattuale
- predisporre un assetto dei controlli interni idoneo a verificare l'efficienza della rete di distribuzione, nonché il rispetto delle istruzioni impartite e la commercializzazione dei prodotti in relazione alla clientela specifica
- provvedere alla revisione delle condizioni generali delle Polizze al fine di rimuovere quelle clausole che comportano una significativa riduzione delle garanzie (ad esempio: durata della copertura assicurativa non allineata alla durata del finanziamento; numero di rate rimborsabili dall'impresa di assicurazione inferiore al numero totale delle rate del finanziamento; periodi di "carenza e/o di "franchigia" eccessivamente estesi)
- utilizzare, in sostituzione della "dichiarazione unilaterale di buono stato di salute, questionari che consentano agli assicurandi di rappresentare in maniera consapevole il proprio stato di salute e di indicare la presenza di eventuali malattie pregresse. Con riferimento alle Polizze già sottoscritte, le Autorità raccomandano inoltre che, per i casi in cui gli assicurati non siano stati messi nella condizione di esprimere compiutamente la loro situazione sanitaria pregressa e sorgano contestazioni sul punto, le imprese di assicurazione adottino una politica tesa a favorire il pagamento degli indennizzi assicurativi
- verificare la sussistenza delle condizioni di assicurabilità e l'adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente
- qualora le Polizze siano state sottoscritte da persone prive dei requisiti soggettivi cui è subordinata la garanzia, adottare soluzioni finalizzate al rimborso integrale dei premi e delle spese corrisposte
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento cui è abbinata la Polizza, provvedere alla restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto, specificando nelle condizioni di Polizza i criteri e le modalità di calcolo di tale quota.
Con riferimento alla distribuzione delle Polizze, le Autorità di Vigilanza hanno disposto che le compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D del R.U.I. assicurino che:
- la documentazione precontrattuale relativa al contratto di finanziamento e quella relativa al rapporto assicurativo siano distinte e in ciascuna di esse sia indicato, separatamente, il relativo costo. Le condizioni contrattuali delle Polizze devono inoltre indicare chiaramente il diritto dei sottoscrittori di recedere dalla Polizza
- dopo la stipulazione della Polizza, i clienti sottoscrittori ricevano una comunicazione che riepiloghi le caratteristiche della copertura assicurativa e che ricordi espressamente la facoltà del cliente di recedere dalla Polizza.
Gli intermediari assicurativi dovranno:
- adottare modalità di offerta volte: (a) ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento e della copertura assicurativa e (b) a consentire che il cliente possa valutare l'adeguatezza della Polizza alle proprie esigenze
- al fine di consentire al contraente di compiere scelte consapevoli rispondenti alle proprie esigenze, nella fase di stipulazione delle Polizze, verificare l'adeguatezza della Polizza alle esigenze assicurative del cliente ed illustrare chiaramente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura assicurativa.
Le Autorità di Vigilanza hanno quindi raccomandato sia alle compagnie di assicurazione che agli intermediari assicurativi iscritti alla Sezione D del R.U.I:
- l'adozione da parte dell'organo amministrativo di (a) specifiche policies per la gestione delle Polizze già stipulate e dei reclami ad esse relativi alla luce delle indicazioni sopra riassunte; (b) entro 90 giorni dalla pubblicazione della lettera in esame, di un piano illustrativo delle iniziative programmate per rendere le Polizze e le modalità di offerta ed esecuzione conformi alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza. Tale piano, previa approvazione dell'organo di controllo, dovrà essere attuato nei successivi 90 giorni.