UPC: la prima decisione della divisione locale di Lisbona
Il 15 ottobre scorso, la divisione locale di Lisbona dell’UPC ha emesso la sua prima decisione (non squisitamente processuale), a conclusione di un procedimento cautelare che ha visto contrapposte note società operanti nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni.
La pronuncia giunge a quattro mesi dall'instaurazione del giudizio, nel corso del quale parte del contraddittorio si è concentrato anche sulla giurisdizione dell'UPC e sulla competenza della divisione locale portoghese, questioni entrambe accantonate dalla Corte.
Il collegio, composto da tre giudici togati e un giudice tecnico, si è in particolare soffermato sulla valutazione del requisito dell'urgenza, necessario per la concessione di una misura cautelare, offrendone importanti criteri interpretativi.
Secondo la Corte, tenuto conto della natura eccezionale delle misure cautelari, la ricorrente è tenuta a fornire precisi e convincenti elementi a prova del fatto di avere agito tempestivamente non appena a conoscenza dell'illecito, dovendosi in caso contrario concludersi per l'insussistenza di un genuino interesse alla tutela immediata dei propri diritti.
Facendo applicazione di detto principio, nel caso in esame la Corte ha negato la sussistenza del periculum, rigettando dunque il ricorso.
A rilevare è stato in particolare il silenzio della ricorrente circa l'esatta data in cui sarebbe per la prima volta venuta a conoscenza dell'illecito, parametro essenziale per valutare la tempestività della reazione e l'inesistenza di irragionevoli esitazioni.
A tale proposito, la Corte ha inoltre osservato che, essendo le parti società molto note e attive nel settore di riferimento, il debutto sul mercato europeo dei prodotti in tesi interferenti, avvenuto già da qualche anno, difficilmente avrebbe potuto passare inosservato agli occhi della ricorrente. Ciò, a maggior ragione se si considera che quest'ultima, già nell'ottobre 2023, aveva instaurato negli Stati Uniti un contenzioso avente ad oggetto i medesimi prodotti, seppur nei confronti di terzi, e che le parti si erano viste impegnate sin dal 2018 in negoziati per la concessione di licenze SEP. Circostanze, queste, che lasciano presumere che la ricorrente fosse solita monitorare attentamente il mercato, e che potesse dunque essere da tempo a conoscenza degli illeciti lamentati.
Nessun riferimento, invece, all'attualità della condotta asseritamente illecita, evidentemente ritenuta irrilevante dalla Corte data l'assenza di prova circa la tempestività della reazione.