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15 novembre 20248 minuti di lettura

Labour News – Le novità della settimana

Venerdì 15 novembre 2024
In evidenza

Corte di Cassazione, 10 ottobre 2024, n. 26446: Licenziamento e sfogo su Facebook

La Corte di Cassazione ha stabilito che un dipendente non può essere licenziato per aver offeso il datore di lavoro su Facebook, se tale comportamento è frutto di una reazione a un illecito commesso dall’azienda.

Nel caso di specie, una lavoratrice veniva licenziata per aver pubblicato sul suo profilo social frasi denigratorie contro la propria azienda e il suo amministratore delegato. In particolare, lo sfogo della dipendente scaturiva da un avvenimento che aveva interessato l'edificio dove lavorava, ossia una fuoriuscita di sostanze tossiche che aveva causato l'intossicazione di alcuni suoi colleghi. La Società, dunque, procedeva al licenziamento della dipendente ritenendo che il post sui social integrasse uno di quei delitti per i quali il CCNL di categoria prevedeva il licenziamento per giusta causa (più precisamente, la diffamazione).

Tuttavia, la Corte d’Appello riteneva il licenziamento illegittimo in quanto il post in questione era stato scritto dalla lavoratrice in un momento di ira, mossa dalla preoccupazione per i rischi alla salute e quale reazione ad un illecito commesso dalla datrice di lavoro.

La Suprema Corte ha confermato la decisione resa dai giudici di secondo grado statuendo l'illegittimità del licenziamento e chiarendo che in casi simili è compito del giudice del lavoro, in assenza di una pronuncia del giudice penale, verificare la sussistenza di eventuali reati e cause di giustificazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto condivisibile quanto statuito dalla Corte d'appello in merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 599 c.p., che esclude la punibilità delle condotte motivate da una reazione a un’ingiustizia subita.

Lavoratori delle piattaforme digitali: la direttiva europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Il 10 novembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della Direttiva sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° dicembre 2024.

A partire da tale data, gli Stati membri avranno due anni per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie.

Tra i temi di maggior rilievo, la Direttiva introduce una «presunzione di subordinazione» per i lavoratori delle piattaforme digitali, operante in presenza di specifici indici di assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle piattaforme medesime.

 

Le altre novità

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 4 novembre 2024, n. 28255: Attività non vietate dal medico e compatibilità con infortunio

La Corte di Cassazione ha stabilito che le attività svolte da un lavoratore durante un periodo di assenza per infortunio non costituiscono motivo valido di licenziamento qualora i medici non abbiano fornito alcuna prescrizione limitativa dei movimenti necessari per lo svolgimento delle attività in questione.

Il caso in esame ha a oggetto il licenziamento intimato a una lavoratrice assente dal lavoro a causa di un infortunio alla spalla per aver, durante tale periodo di assenza, svolto attività incompatibili con il suo stato di salute. Ebbene, la Corte di Cassazione, condividendo quanto statuito dalla Corte d'appello, ha evidenziato come l'INAIL non avesse prescritto alla lavoratrice alcuna terapia né tantomeno l'immobilizzazione della spalla o l'uso di un tutore, ma si era limitato a prescrivere ulteriori accertamenti medici. Inoltre, era stato accertato a mezzo di consulenza tecnica medico–legale, che le condotte oggetto di contestazione disciplinare, in linea con le prescrizioni terapeutiche del momento, non avevano contribuito in alcun modo a pregiudicare o ritardare la guarigione clinica ed il rientro in servizio della lavoratrice.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento statuendo che il licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività durante l'assenza per malattia è legittimo solo ove la già menzionata attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio della dipendente.

Circolari e Prassi

ANAC: Adottate le nuove linee guida sui canali interni di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha pubblicato le nuove “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”, le quali mirano a semplificare e uniformare l'applicazione della normativa, migliorando la protezione dei whistleblower.

Tra i temi trattati: l'adeguamento del Modello 231, che dovrà includere anche il coinvolgimento dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale, la gestione delle segnalazioni, il coordinamento tra canali interni ed esterni e l'introduzione di precise sanzioni disciplinari per infrazioni.

Agenzia delle Entrate, 6 novembre 2024, risposta 281/E: Chiarimenti sul regime fiscale dei premi delle polizze a vita a favore dei dipendenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle polizze vita stipulate a tutela del rischio di morte dei dipendenti.

L'Agenzia ha spiegato che l’articolo 51 del TUIR considera, in generale, come reddito da lavoro dipendente tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, tranne alcune eccezioni. Rientrano in tali eccezioni le somme relative ai benefici in natura concessi fino al valore annuo di 258,23 euro (limite temporaneamente elevato nel 2023 a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico e a 2.000 euro per il 2024).

In merito alla deducibilità fiscale, l’Agenzia ha precisato che la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte è concessa solo per importi che abbiano effettivamente concorso al reddito imponibile. Pertanto, se i premi della polizza vita sono stati esclusi dal reddito imponibile secondo il comma 3 dell’art. 51, il lavoratore non potrà richiedere la detrazione prevista dall’art. 15, in quanto tale beneficio è riservato agli oneri assoggettati a tassazione.

Contrattazione collettiva

Nuove figure professionali e percorsi di apprendistato nel settore terziario: firmato l’accordo integrativo al CCNL Commercio

Il 31 ottobre 2024, Confcommercio e le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno firmato un accordo integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore terziario, distribuzione e servizi, definendo nuove figure professionali e i relativi percorsi formativi per il contratto di apprendistato. Con questo accordo, in vigore dal 1° novembre 2024, sono stati stabiliti i profili formativi per le figure professionali introdotte nel rinnovo del CCNL del 22 marzo 2024, con l’obiettivo di consentire l’assunzione di apprendisti anche in ruoli recentemente definiti.

Per ciascuna figura, l’accordo identifica le attività formative necessarie per l’acquisizione di competenze professionalizzanti, specificando il monte ore totale di formazione da erogare; inoltre, alcune professioni includono competenze chiave, distinte tra abilità di settore e di area specifica.

 

Tema della Settimana

“Patente a crediti” - Requisito necessario per gli operatori dei cantieri

Il D.L. n. 19/2024 ha profondamente novellato, tra gli altri, l’art. 27 del T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008). In particolare, ha stabilito che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili – a far data dal 1° ottobre 2024 – dovranno possedere la c.d. “patente a crediti” per poter volgere la propria attività.
Sono esclusi da tale obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Anche le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III sono estranee al campo di applicazione della suddetta norma.
La patente è rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in presenza di determinati requisiti, quali l'iscrizione alla camera di commercio; adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza; DURC in corso di validità; possesso di DVR; possesso del DURF; designazione dell'RSPP.
Attenzione però perché la patente a crediti, così come accade per la patente di guida, può essere anche revocata o sospesa!
Tale può essere il caso diuna dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti che legittimerebbe la relativa revoca. Decorsi 12 mesi si può in ogni caso, chiedere un nuovo rilascio. Inoltre, se nei menzionai cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte o un'inabilità permanente di un lavoratore, in tali casi, l'INL ha potere di sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
Proseguendo nel confronto simmetrico con la patente di guida, vista l'analogia richiamata dallo stesso legislatore, anche la patente a crediti è dotata di un punteggio (iniziale di 30 crediti) che può variare a seconda della storicità dell'azienda e delle eventuali violazioni che abbia o non abbia commesso nel corso delle sue attività (in ogni caso, i crediti possono essere al massimo 100).
I crediti possono essere decurtati anche a seguito di violazioni emerse durante accertamenti ispettivi e, ciò, ad esempio, nel caso di omesse valutazioni nel DVR di aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro (come, piano emergenze etc.).
In ogni caso, l'aspetto rilevante è quello per cui una patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili; in tal caso, può esser consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Con l'auspicio che queste misure possano effettivamente ridurre l'ancora troppo alto numero di infortuni e morti sul lavoro, triste realtà su cui non possiamo permetterci di spegnere i riflettori.