Labour News – Le novità della settimana
Venerdì 13 dicembre 2024In evidenza
Tribunale di Modena, ordinanza del 14 ottobre 2024: diritto di nomina delle RSA alla Consulta
Il Tribunale di Modena ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 19 St. lav. nella parte in cui esclude la possibilità di costituire RSA per le associazioni sindacali che, nonostante non abbiano firmato i contratti applicati in azienda e non abbiano partecipato alle trattative, risultino effettivamente rappresentative all'interno dell'unità produttiva in ragione del numero di iscritti, dell’adesione agli scioperi indetti e alle firme raccolte per l’elezione delle RSU.
Invero, secondo il Tribunale di Modena l'esclusione delle suddette associazioni costituisce un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento e una lesione del pluralismo sindacale tutelato dall'art. 39 Cost.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il Tribunale ha investito la Consulta affinché vagli la legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. b, dello Statuto dei Lavoratori, sottolineando come gli attuali criteri per la costituzione delle rappresentanze sindacali possano risultare anacronistici e non rispettosi della rappresentatività reale del sindacato all’interno dell’unità produttiva.
DDL Lavoro: attesa per l'approvazione
Dopo l'approvazione alla Camera dello scorso 9 ottobre 2024, il Senato ha approvato l'11 dicembre 2024 il DDL Lavoro (o nuovo "Collegato Lavoro").
Il testo è rimasto invariato rispetto a quello approvato, dopo numerose modifiche rispetto al disegno iniziale, dalla Camera.
Tra i temi oggetto di riforma, si segnalano:
- Dimissioni di fatto: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto.
- Somministrazione a termine: i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie di Somministrazione saranno esclusi dai limiti percentuali attualmente fissati al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato presso l'utilizzatore.
- Periodo di prova nei contratti a termine: fatte salve eventuali previsioni del contratto collettivo più favorevoli, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di lavoro ogni quindici giorni di calendario. Dimissioni di fatto: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto.
Decreto Milleproroghe: proroga delle causali nei contratti a termine
Con il Decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 9 dicembre dal Consiglio dei Ministri, è stata decisa la proroga della disposizione contenuta nell’art. 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2015. Tale norma prevede l’obbligo di apporre una causale in caso di stipulazione di un primo contratto a termine che superi la durata di 12 mesi, ovvero in caso di rinnovi e proroghe che prolunghino a più di 12 mesi la durata del contratto a termine.
Le causali individuate dalla legge sono sostanzialmente due: esigenze di sostituzione di altri lavoratori e causali previste dalla contrattazione collettiva. Qualora la contrattazione collettiva non abbia indicato le proprie causali, l’art. 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2015, prevede che le parti possano apporre una causale ai contratti a termine identificata in “esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva”. Tale possibilità era stata inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2024. Con il decreto milleproroghe, si prevede che questa causale possa essere legittimamente apposta sino al 31 dicembre 2025.
CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo.
Dopo l’approvazione da In data 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizione, scaduto il 31 marzo 2024. L’accordo di rinnovo regolamenta il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027 e contiene alcune importanti novità per gli oltre un milione di lavoratori impiegati in questo settore.
Sul fronte economico, il rinnovo prevede aumenti salariali. Inoltre, tra le voci che compongono la retribuzione base, si introduce anche l’EPA (Elemento Professionale d’Area), volto a valorizzare le competenze del personale. In questo modo, si avrà un aumento contrattuale complessivo di 260 euro per il personale viaggiante (livello B3) e di 230 euro per il personale non viaggiante (livello 3s). Entrambi gli aumenti sono composti da 140 euro di minimo tabellare e la restante parte di EPA, che avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Sul fronte normativo, invece, vengono revisionati i profili professionali, con l’introduzione di nuove figure, prevalentemente legate a competenze informatiche e tecnologiche.
Da ultimo, viene riconosciuto il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, con eccezione del personale con funzioni direttive (quadri e personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa).
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 dicembre 2024, n. 30785: l'esclusione del convivente more uxorio dal congedo straordinario al vaglio di legittimità costituzionale
Con l’ordinanza interlocutoria n. 30785 del 2 dicembre 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, nella formulazione in vigore anteriormente alla modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 105/2022. La disposizione in questione escludeva i conviventi di fatto dalla possibilità di usufruire di un periodo di congedo straordinario, fino a un massimo di due anni, per l’assistenza a un familiare con disabilità grave. Questa esclusione (che può ledere il diritto del disabile grave a una piena vita familiare, negando il riconoscimento della comunità affettiva di appartenenza) è stata ritenuta potenzialmente in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, che garantiscono i diritti fondamentali della persona, la parità di trattamento e la tutela della salute. Ciò ha indotto gli Ermellini a richiedere l'intervento della Consulta, nonostante la norma sia stata già oggetto di riforma da parte del legislatore, che ne ha adeguato il contenuto estendendo il diritto al congedo anche al convivente more uxorio.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione Penale, 28 novembre 2024, n. 43662: il lavoro intellettuale esclude il caporalato
La sezione penale della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603 bis del codice penale (il c.d. "caporalato") statuendo che tale reato non può configurarsi in relazione al lavoro intellettuale
Il caso in esame riguardava l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 bis c.p. disposta nei confronti della Presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa esercente attività di istruzione secondaria, la quale sottoponeva gli insegnanti a condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno e costringeva taluni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con la minaccia della mancata riassunzione in occasione dei successivi rinnovi contrattuali.
Ribaltando le precedenti pronunce, tuttavia, la Corte ha affermato che il dato testuale dell’art. 603 bis c.p. ne esclude la configurabilità con riferimento al lavoro intellettuale, in quanto il riferimento alla “manodopera” limita il campo di applicazione alle ipotesi in cui il lavoro sia legato alla manualità e alla prestazione di lavoro privo di qualificazione.
Tema della Settimana
Misurazione della maggiore rappresentatività: associazioni datoriali e Consiglio di Stato bocciano i criteri proposti dal decreto correttivo al Codice degli Appalti
È attualmente in corso al Parlamento l'esame dello schema di decreto legislativo che introdurrà modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) riguardati, in particolare, i parametri di individuazione del contratto collettivo applicabile al personale impiegato negli appalti pubblici.
Il citato decreto, introducendo il nuovo "Allegato I.01", evidenzia che il contratto collettivo applicato debba – come principio generale – coincidere con il contratto preso a riferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro.
Tuttavia, il decreto prosegue stabilendo che, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, deve essere fatto ricorso ad alcuni parametri residuali, quali: "a) il numero complessivo dei lavoratori associati; b) il numero complessivo delle imprese associate; c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali; d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti."
Inoltre, il decreto prosegue precisando altresì che possa essere valutata, ai fini della verifica delle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, la "presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL".
Rispetto a tali parametri le associazioni datoriali (ABI Confcooperative, Ania, Confindustria, Confcommercio, Legacoop) hanno ritenuto opportuno esprimersi nella nota del 28 novembre 2024, considerato che in un atto avente valore di legge vengono per la prima volta declinati dei criteri per individuare la “maggiore rappresentatività comparata” delle organizzazioni sia datoriali che sindacali.In particolare, le associazioni datoriali hanno illustrato "le ragioni del loro motivato dissenso" rispetto ai parametri individuati nel decreto - ad esclusione di quello riguardante il numero dei lavoratori associati che rimane prerogativa esclusiva delle organizzazioni sindacali - sottolineando come tali criteri possano essere fuorvianti e non supportati da "meccanismi universali" idonei a poter essere applicati a tutti i settori produttivi.
Da ultimo, anche il Consiglio di Stato è intervenuto con parere n. 1463 del 2 dicembre 2024, segnalando le numerose criticità che affliggono il decreto, in particolare in relazione alla disomogeneità e incoerenza tra il principio generale e i successivi criteri residuali da a) a d) sopra richiamati.
Non ci resta dunque che attendere di vedere come il Parlamento risolverà i molteplici dubbi interpretativi sollevati in relazione all'attuale formulazione del decreto.