Labour News: Il DDL Lavoro è legge
Dopo il via libera ottenuto alla Camera, in data 11 dicembre 2024 il Senato ha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di lavoro" (c.d. "DDL Lavoro"), collegato alla legge di bilancio. Composto da 34 articoli, il DDL Lavoro introduce importanti novità in materia di risoluzione del rapporto per assenze ingiustificate e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede una maggiore flessibilità in materia di somministrazione. Vediamo nel dettaglio alcune tra le principali novità.
Dimissioni: Risoluzione per assenza ingiustificata
Tra le norme principe del DDL Lavoro spicca sicuramente l'art. 19, rubricato "Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro", relativa alle dimissioni per fatti concludenti.
L'articolo 19 dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre il termine previsto dal relativo CCNL o, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporti la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche.
La ratio della norma è quella di porre fine al modus operandi con cui i lavoratori si assentano in modo ingiustificato dal lavoro al fine di indurre il datore di lavoro al licenziamento così da poter godere indebitamente dell'indennità di disoccupazione NASpI (non riconosciuta invece in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa).
La norma introduce un nuovo obbligo per il datore di lavoro di comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La risoluzione del rapporto non si verifica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
In assenza di tali motivi, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, con la conseguenza che il datore di lavoro non verserà il ticket licenziamento e il lavoratore non potrà accedere alla NASPI.
Smart working: nuovo obbligo di comunicazione
Il DDL Lavoro introduce significative modifiche in materia di smart working. I datori di lavoro sono obbligati a comunicare al Ministero del Lavoro, in modalità telematica, i nominativi dei lavoratori e la durata del periodo di lavoro agile entro 5 giorni dall'inizio, dalla modifica o dalla cessazione del periodo di smart working. Viene confermata la priorità di accesso per determinate categorie di lavoratori: coloro che hanno figli fino a 12 anni o con disabilità, i lavoratori con disabilità grave, i caregivers e coloro che usufruiscono dei permessi ex Legge 104/1992. L'accordo individuale, obbligatorio e redatto per iscritto, deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa, l'utilizzo degli strumenti aziendali, i tempi di riposo e la disconnessione. Può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, con diritto di recesso previo preavviso (30 giorni, 90 per i lavoratori disabili). Il DDL Lavoro prevede inoltre la possibilità di stipulare contratti ibridi che, combinano lavoro dipendente e autonomo con partita IVA, consentono l'accesso al regime forfettario per il reddito autonomo. Le disposizioni della legge 81/2017 restano applicabili, inclusi gli obblighi di sicurezza e salute, come la redazione di un'informativa annuale sui rischi connessi al lavoro agile.
Durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato
Il DDL Lavoro (art. 13) ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato, individuando criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso:
- per i contratti con durata non superiore a sei mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni;
- per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiore a 12 mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni.
Somministrazione di lavoro
Il DDL Lavoro (e in particolare l'art. 10) introduce inoltre ulteriori modifiche alla fattispecie della somministrazione.
In virtù di tali modifiche, vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
E' stata inoltre soppressa la disciplina transitoria (in precedenza valida fino al 30 giugno 2025) relativa alla durata complessiva (24 mesi anche non continuativi) delle missioni a tempo determinato presso l'utilizzatore, in caso di contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore originariamente stipulato a tempo determinato: pertanto, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva (24 mesi) della missione a tempo determinato presso l'utilizzatore.
Attività stagionali
Il DDL Lavoro (art. 11) chiarisce che nella fattispecie di "attività stagionali" rientrano – oltre a quelle espressamente individuate dalla legge - anche "le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro".
Compatibilità tra lo svolgimento di attività lavorativa e cassa integrazione
L'art. 6 del DDL Lavoro, con il fine di incentivare nuove opportunità lavorative, riconosce la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività lavorativa (sia in forma subordinata sia in forma autonoma), con conseguente riduzione del trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Il lavoratore, tuttavia, decade dal diritto di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa.
I contratti a causa mista
Il DDL Lavoro introduce nuove regole per i contratti a causa mista, consentendo ai lavoratori di combinare un rapporto di lavoro dipendente con attività libero-professionali o autonome per lo stesso datore di lavoro, mantenendo il regime forfetario.
Le condizioni sono stringenti: il contratto subordinato deve essere a tempo indeterminato e part-time, con un orario tra il 40 e il 50% di quello pieno previsto dal CCNL applicato, e l’attività lavorativa deve essere prestata a favore di datori di lavoro che occupino più di 250 dipendenti assunti al 1° gennaio dell’anno in cui viene stipulato il contratto. Inoltre, è necessario garantire la separazione tra le due attività, sia in termini di oggetto che di tempi di lavoro.
Queste misure mirano a offrire maggiore flessibilità lavorativa senza compromettere le tutele previdenziali e contrattuali.
Contratto di apprendistato
Il DDL Lavoro ha inoltre previsto che al conseguimento del diploma professionale (o di istruzione superiore) o del certificato di specializzazione tecnica sarà possibile - previo aggiornamento del piano formativo individuale - trasformare il contratto di apprendistato:
- in apprendistato professionalizzante (in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva) o
- in apprendistato di alta formazione e di ricerca, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
Sicurezza sul lavoro
Il DDL Lavoro interviene anche sul D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Salute e Sicurezza), nell’ottica di un percorso di semplificazione e adeguamento della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare:
- viene riconosciuta la possibilità di svolgere la visita medica per valutare l'idoneità alla mansione anche in fase pre-assuntiva; a tal proposito, viene stabilito che la visita pre-assuntiva debba essere effettuata esclusivamente dal medico competente dell’azienda (e non anche dall’ASL). Inoltre, il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e diagnostici, deve tenere conto degli esami già effettuati dal lavoratore, risultanti dalla sua cartella sanitaria e di rischio, evitando ripetizioni;
- viene previsto che, dopo sessanta giorni continuativi di assenza, la visita medica è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente;
- viene meno il requisito delle particolari esigenze tecniche per lo svolgimento di lavori in locali chiusi, sotterranei o semi sotterranei: l'uso di tali locali è consentito quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge - in quanto applicabili. Il datore di lavoro comunica tramite Pec al competente ufficio territoriale dell’INL l’uso di tali locali, allegando adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ulteriori novità
Il DDL Lavoro interviene inoltre in tema di adempimenti contributivi per i liberi professionisti, rateizzazione dei debiti contributivi e fondi di solidarietà.
Il Decreto, infine, conferma la possibilità di effettuare le conciliazioni in materia di lavoro mediante la modalità telematiche
DDL Lavoro
Di seguito una tabella riepilogativa sulle novità introdotte dal DDL Lavoro