Le novità della settimana in materia di lavoro
24 febbraio 2023Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 16 febbraio 2023, n. 4831 - Sull’insubordinazione verso i superiori
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che si era sottratto ai propri compiti (spostare alcuni carrelli a fine turno) per ragioni connesse al suo stato di salute, utilizzando un linguaggio volgare (ovvero, “espressioni ingiuriose nei confronti dei superiori gerarchici e linguaggio scurrile utilizzato davanti a numerosi colleghi per giustificare il rifiuto di portare fuori dei carrelli”).
A seguito dell’instaurazione del giudizio da parte del lavoratore mediante il c.d. Rito Fornero, il Tribunale - sia all’esito della fase sommaria sia all’esito della fase di opposizione - dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegra del lavoratore, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Successivamente la Corte d’Appello confermava la decisione resa in primo grado, ritenendo che le condotte contestate al lavoratore rientrassero in una insubordinazione verso i superiori, punibile con una sanzione conservativa, escludendo, tuttavia, che tali condotte costituissero una insubordinazione grave per minacce o vie di fatto o, ancora, per rifiuto di obbedienza ad ordini, unica idonea a legittimare invece la sanzione espulsiva.
La Corte di Cassazione ha, dunque, concluso che: “Se è vero che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare I'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale, tuttavia ove la contrattazione collettiva, come nel caso in esame, ancori l'irrogazione della massina sanzione alla gravità della condotta nei confronti dei superiori, all'esistenza di minacce o di vie di fatto, al rifiuto di obbedienza ad ordini, allora non qualunque comportamento può essere causa di Iicenziamento ma solo quello che, per le sue caratteristiche proprie, si palesi ingiustificatamente in netto contrasto con gli ordini impartiti”.
Corte d’Appello di Venezia, 23 novembre 2022, n. 656 - Sul “mal d’ufficio”
E’ stata di recente pubblicata un’interessante pronuncia di merito.
La Corte d’Appello di Venezia è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto disposto nei confronti di una lavoratrice risultata assente dal lavoro a causa di una conclamata situazione di ansia e depressione.
In particolare, il caso trae origine dalla vicenda di una lavoratrice, che - dopo un lungo periodo di assenza per malattia dovuta al protrarsi di una condizione di ansia e depressione (sebbene mai comunicata alla Società) - veniva trasferita dal datore lavoratore presso una diversa sede. A seguito del trasferimento la lavoratrice subiva un peggioramento delle proprie condizioni di salute che la obbligavano ad assentarsi nuovamente dal lavoro per malattia. Dopo un ulteriore e prolungato periodo di assenza dal lavoro per malattia, il datore di lavoro decideva di procedere con il licenziamento della lavoratrice in ragione dell’avvenuto superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL.
Avverso tale provvedimento la lavoratrice agiva in giudizio contestando la legittimità del licenziamento, contestando che la malattia che aveva determinato il superamento del comporto fosse in realtà imputabile a responsabilità del solo datore di lavoro e, pertanto, non computabile nel periodo di comporto previsto dal CCNL. Più precisamente, la lavoratrice contestava alla Società di non aver tenuto in alcuna considerazione il suo stato patologico e che il trasferimento presso un’altra sede fosse incompatibile con le sue condizioni di salute, aggravatesi dopo il trasferimento stesso.
Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice e dichiarava l’illegittimità del licenziamento affermando che i periodi di assenza per malattia oggetto di contestazione fossero in realtà addebitabili alla Società e, quindi, non computabili ai fini del comporto. Secondo tale pronuncia, infatti, la scelta della Società di trasferire la dipendente dopo il lungo periodo di malattia sarebbe stata incompatibile con le condizioni di salute della lavoratrice stessa e, di conseguenza, il peggioramento delle sue condizioni di salute sarebbe stato imputabile e addebitabile al solo datore di lavoro. Il Tribunale evidenziava quindi che lo stato depressivo della lavoratrice era stato provocato anche dalla trasferta imposta dalla Società, poiché tale provvedimento aveva causato alla lavoratrice stessa gravi problemi di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Da ciò, secondo il giudice di primo grado, sarebbe sorta la conseguente responsabilità datoriale per non aver vigilato circa la compatibilità della trasferta con le pregresse condizioni psichiche della lavoratrice.
L’azienda impugnava la decisione promuovendo il conseguente giudizio di appello, sostenendo che l’evento patologico lamentato dalla lavoratrice non fosse in realtà addebitabile al datore di lavoro.
La Corte d’Appello di Venezia, dopo aver analizzato il merito della questione e la documentazione in atti, ha deciso di riformare la decisione di primo grado, accertando e dichiarando la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto sulla base della seguente motivazione: “Deve ritenersi legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto laddove, pur non dubitandosi che il lavoratore abbia vissuto intimamente con sofferenza e disagio la trasferta disposta dal datore, deve ritenersi che la situazione integri unicamente un “mal d’ufficio” dovuto ad un’amplificazione da parte dell’interessato delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno e che in assenza di prova di intento illecito o di condotta illegittima del datore non può assumere rilevanza giuridica”.
Ad avviso della Corte d’Appello, in particolare, lo stato patologico e psichico lamentato dalla lavoratrice altro non era che una forma tipica di “mal d’ufficio” che non poteva essere in alcun modo imputabile e addebitabile al datore di lavoro e, di conseguenza, del tutto idoneo ad essere computato nel periodo di comporto previsto dal CCNL. Ciò anche in considerazione del fatto che la lavoratrice, fino all’instaurazione del giudizio, non aveva mai documentato né reso edotto il datore di lavoro in merito alla patologia sofferta. La Corte d’Appello evidenziava quindi che la condotta datoriale non aveva di fatto determinato alcuna illegittima situazione di stress in capo alla dipendente poiché le circostanze dalla stessa lamentate si riferivano a una normale situazione di insofferenza verso l’attività lavorativa e le mutate - ma legittime - condizioni di lavoro e, ciò, anche in considerazione del fatto che le mansioni alla stessa affidate (addetta alla gastronomia) erano a basso rischio di “stress da lavoro correlato”.
Prassi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e UNICEF: Protocollo sul Lavoro minorile
Il Ministero del Lavoro e Unicef Italia hanno sottoscritto, in data 22 febbraio 2023, un Protocollo di durata triennale (“Tutelare i diritti dei minorenni che lavorano“).
Bonus carburante 2023 e contributi
In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023 (articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023), riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte dei datori di lavoro, di buoni carburante sino all’ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente.
Detta erogazione sarà esente fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo. Ragion per cui sarà meno conveniente sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
INPS - Circolare del 20 febbraio 2023 n. 24 - Calcio femminile - Obbligo di iscrizione al Fondo sportivi professionisti
L’INPS ha illustrato le disposizioni normative e amministrative relative all’estensione dell’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti, a decorrere dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile, relativamente al Campionato di Serie A.
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota del 14 Febbraio 2023, n. 320: Tirocini formativi per studenti stranieri extraUE
L’INL ha fornito un parere (non ancora ufficialmente pubblicato) sull’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di tirocini formativi.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, e Avv. Alessandra Giorgi e Avv. Antonio Orsini.
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