Antitrust Bites – Newsletter
Novembre 2024Nuove linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative per gli illeciti antitrust: l'AGCM avvia una consultazione pubblica
L'AGCM ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati sul nuovo schema di Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990, volto a sostituire le Linee Guida adottate nel 2014.
Le novità introdotte dal nuovo schema di Linee Guida riguardano anzitutto il calcolo del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione (i.e. il dato sulla base del quale l'AGCM calcola l'importo base della sanzione per gli illeciti antitrust) da prendere in considerazione quando l’infrazione è commessa da un’associazione di imprese e riguarda le attività dei suoi membri. In tal caso, secondo il nuovo schema, il valore delle vendite dovrà corrispondere in generale alla somma dei valori delle vendite realizzate direttamente o indirettamente dai membri stessi e non più al valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri dell’associazione.
Il nuovo schema di Linee Guida introduce inoltre una previsione riguardante la collusione nelle procedure di gara di appalti pubblici stabilendo che qualora una o più gare oggetto di concertazione siano aggiudicate a soggetti diversi dalle parti dell’intesa, come valore delle vendite dovrà essere considerata l’offerta presentata dal partecipante che, secondo il disegno spartitorio, si sarebbe dovuto aggiudicare la gara, salvo che tale valore non sia attendibile o sufficientemente rappresentativo.
In merito all'incidenza delle circostanze aggravanti o attenuanti sull'importo di base delle sanzioni, il nuovo schema di Linee Guida prevede che l'incidenza di ciascuna circostanza considerata dall'AGCM venga ridotta dal 15% al 10%, fissando la percentuale complessiva applicabile al 30%, in luogo del 50% previsto nelle Linee Guida del 2014.
Un'ulteriore modifica riguarda la riduzione prevista nel caso del c.d. amnesty plus (ossia qualora l’impresa fornisca informazioni ritenute decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto del procedimento) che passa dal 50% previsto nelle Linee Guida del 2014 al 45%. La finalità della modifica della percentuale di riduzione della sanzione è uniformare la soglia a quella prevista per la prima impresa che, in applicazione del c.d. "Programma di clemenza" (attualmente sottoposto a consultazione), beneficia della riduzione della sanzione applicabile per la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’articolo 101 del TFUE.
Tutte le parti interessate possono partecipare alla consultazione pubblica presentando le proprie osservazioni sullo Schema di Linee Guida entro il 18 dicembre 2024.
Il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa dell'AGCM
Il 19 novembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa dell'AGCM, che modifica il precedente Regolamento in materia di pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie adottato con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411.
Il nuovo Regolamento assoggetta ad un'unica disciplina i procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, in precedenza disciplinati separatamente nel Regolamento. La disciplina applicabile a tali procedimenti è contenuta in un unico Titolo – il secondo – del nuovo Regolamento, dedicato in generale alle procedure istruttorie, che ricalca in buona parte la disciplina prevista in precedenza per le procedure in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche commerciali scorrette.
Alcune modifiche apportate dal nuovo Regolamento sono principalmente volte a renderne il testo coerente con la previsione di un'unica disciplina per i procedimenti di competenza dell'AGCM nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa; è il caso, ad esempio, delle precisazioni apportate ad alcune definizioni quali quelle di "consumatore" e "professionista". Altre modifiche hanno invece una portata più sostanziale.
In particolare, tra le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento si annoverano:
- l'introduzione di nuove definizioni e l'ampliamento dell'ambito di applicazione del Regolamento, al fine di riflettere le condotte che rientrano nella competenza dell'AGCM nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa. In quest'ottica sono state introdotte le definizioni di «diritti dei viaggiatori nei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici e servizi turistici collegati»; «divieti di prevedere blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»; «divieti di attività parassitarie»; «iban discrimination»; «violazioni degli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta»; «divieto di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni»;
- l'ampliamento dei poteri del responsabile del procedimento, attraverso, tra le altre, la previsione secondo cui il responsabile del procedimento potrà effettuare acquisti a campione di beni e/o servizi, anche in forma anonima, per individuare le violazioni (cd. "mistery shopping"), previa autorizzazione del Collegio;
- l'estensione del termine per la conclusione del procedimento da 120 a 180 giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio. Il termine è invece pari a 240 giorni (non più 180 come nel precedente Regolamento) qualora il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero ovvero nel caso di infrazioni intra-UE, infrazioni diffuse e infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. In quest'ultimo caso, è prevista la sospensione del procedimento dall'avvio dell'azione coordinata tra le autorità competenti interessate dall'infrazione fino alla sua chiusura e fino a un massimo di un anno. In entrambi casi, è adesso prevista una proroga del termine per la conclusione del procedimento pari a 30 giorni quando siano richiesti i pareri di Autorità di regolazione ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del Codice del consumo o dell'AGCOM ai sensi dell'art. 27 co. 6 del Codice del consumo o dell'art. 8 co. 6 del d.lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole;
- la previsione secondo cui possono chiedere di partecipare al procedimento i terzi – non destinatari dell'azione amministrativa – cui può derivare un pregiudizio "diretto, immediato e attuale" dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa;
- la previsione del diritto delle parti di presentare controdeduzioni per iscritto entro venti giorni (in precedenza, dieci) dalla trasmissione della comunicazione della data di chiusura della fase istruttoria.
La Commissione europea ha sanzionato Meta per abuso di posizione dominante nei mercati nazionali della pubblicità online su social media
Con il comunicato stampa del 14 novembre 2024 la Commissione europea ha annunciato di aver accertato che Meta ha posto in essere due condotte di abuso di posizione dominante nei mercati nazionali della pubblicità online su social media e, pertanto, di aver sanzionato la società per 797,72 milioni di euro. Il relativo procedimento istruttorio era stato avviato nel 2021 (si veda Antitrust Bites | DLA Piper).
La Commissione ha ritenuto che Meta detenesse una posizione dominante (i) sul mercato dei social network personali di dimensione almeno pari allo Spazio Economico Europeo; e (ii) sui mercati nazionali per l'online display advertising sui social media.
Tali mercati sarebbero stati interessati da due tipi di condotte abusive che configuravano:
- un'ipotesi di tying, ossia una pratica che artificialmente lega un prodotto o un servizio ad un altro economicamente separabile. In particolare, Meta aveva previsto che automaticamente e senza consenso da parte degli utenti di Facebook, questi ultimi avessero accesso e fossero esposti ai contenuti di Facebook Marketplace. Questa condotta avrebbe conferito a Meta un vantaggio competitivo non replicabile dai concorrenti di Facebook Marketplace, producendo dunque effetti escludenti;
- l'applicazione unilaterale di condizioni commerciali ingiustificatamente gravose nei confronti dei concorrenti di Facebook Marketplace che utilizzavano i social network di Meta per pubblicizzare i propri servizi. Tali condizioni avrebbero consentito a Meta di acquisire un grande numero di dati relativi alle inserzioni pubblicitarie dei concorrenti di Facebook Marketplace e di utilizzarli a beneficio soltanto di quest'ultimo.
La Commissione, oltre a sanzionare la società, ha dunque ordinato a Meta di interrompere le condotte contestate e di astenersi dal ripeterle in futuro. Peraltro, da marzo 2024 Meta è tenuta al rispetto del Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925), il quale proibisce, inter alia, alle imprese designate come gatekeeper, tra cui Meta, il tying dei loro servizi e impone la predisposizione di condizioni contrattuali eque.
Concentrazioni sotto-soglia: la Commissione accetta la richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 22 EUMR formulata dall'AGCM
Il 31 ottobre scorso, la Commissione europea ha reso noto di aver accolto l'istanza di rinvio presentata dall'AGCM ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE 139/2004 (EUMR) relativamente ad una concentrazione cd. "sotto-soglia".
L'operazione in questione, infatti, pur non raggiungendo le soglie di fatturato che fanno sorgere l'obbligo di notifica formale dell'operazione alla Commissione o all'AGCM, soddisfaceva le condizioni previste dall'art. 16 co. 1-bis della L. 287/1990.
L'Autorità ha quindi esercitato i propri poteri cd. di "call-in", chiedendo all'impresa acquirente di notificare l'operazione di concentrazione sotto-soglia e, in seguito, ha presentato alla Commissione richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 22 EUMR.
Secondo quanto riportato dalla Commissione, l'operazione soddisfa i criteri per il rinvio ai sensi dell'art. 22 EUMR, considerato in particolare che essa rischia di incidere in maniera significativa sulla concorrenza nei mercati in cui le parti sono attive e che tali mercati, secondo la Commissione, hanno un'estensione corrispondente almeno allo Spazio Economico Europeo ed includono quindi anche l'Italia, paese autore del rinvio.
Questa decisione interviene a distanza di meno di due mesi dalla pubblicazione della prima pronuncia della Corte di Giustizia sull'ambito di applicazione dell'articolo 22 EUMR (si veda Antitrust Bites - settembre 2024), con la quale la Corte ha chiarito che gli Stati membri UE privi di competenza ad esaminare una concentrazione non possono rinviarne l’esame alla Commissione ex art. 22(1) EUMR.
Il principio affermato dalla Corte nella sentenza sopra ricordata legittima quindi (solo) gli Stati membri UE muniti di competenza ad esaminare una concentrazione (anche, quindi, in forza dei propri poteri di "call in") a presentare un rinvio ai sensi dell'art. 22 EUMR, proprio come avvenuto nel caso in commento.
Scadenza del regolamento RECTT: la Commissione europea pubblica le proprie valutazioni
La Commissione europea ha pubblicato lo Staff Working Document (SWD) sul regolamento (UE) n. 316/2014 relativo all’applicazione dell’art. 101, par. 3 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia (RECTT) e sulle relative Linee guida.
Il RECTT, adottato nel marzo 2014, prevede un'esenzione dall'applicazione dell'art. 101 TFUE per alcune categorie di accordi di trasferimento di tecnologia quando le seguenti condizioni siano cumulativamente soddisfatte:
- le quote di mercato delle parti dell'accordo non superano determinate soglie previste dal RECTT;
- l'accordo non include restrizioni fondamentali (c.d. hardcore restrictions), come restrizioni sui prezzi, limitazioni della produzione o la ripartizione di mercati o clienti.
Il RECTT prevede anche una lista di restrizioni escluse dal beneficio dell'esenzione, la cui inclusione in un accordo non fa venire meno l'applicazione dell'esenzione per la restante parte dell'accordo.
In vista della scadenza dell'applicazione del RECTT – prevista per il 30 aprile 2026 – la Commissione ha avviato una valutazione sul suo funzionamento, il cui esito è racchiuso nello SWD che evidenzia il successo del RECTT e delle Linee guida nel raggiungimento dei propri obiettivi.
Lo SWD mette anche in luce alcuni profili che rappresentano altrettante aree di miglioramento di cui la Commissione terrà conto nella revisione del RECTT, tra cui la necessità di prevedere che il trasferimento di dati e/o di diritti sui dati sia coperto dalle previsioni del RECTT, l'esigenza di rivedere le regole relative alle soglie delle quote di mercato in considerazione delle difficoltà di applicazione con riferimento ai mercati tecnologici, la necessità che le Linee guida forniscano indicazioni relative ai c.d. licensing negotiation groups e che queste siano aggiornate alla luce della più recente giurisprudenza dell'UE.