La disciplina del MACSE
Il presente Alert illustra le principali previsioni, senza pretesa di esaustività, della disciplina del MACSE.
QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI DEL MACSE?
In data 22 ottobre 2024 è stata pubblicata da Terna S.p.A. ("Terna") la disciplina concernente il nuovo Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico ("MACSE"), approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con D.M. n. 346 del 10 ottobre 2024 (la "Disciplina MACSE").
Tale disciplina contiene le regole di funzionamento del MACSE adottate ai sensi dell'art. 18 (rubricato "Sviluppo di capacità di stoccaggio) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, e in conformità ai criteri definiti dall'Autorità per Energia Reti e Ambiente con Delibera ARERA n. 247/2023/R/EEL del 6 giugno 2023 recante "Criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210".
La disciplina e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del MACSE e, in particolare, la partecipazione alle procedure concorsuali del MACSE, i requisiti di ammissione, le attività propedeutiche, il funzionamento delle aste, la regolazione dei contratti e le garanzie pre-asta e post-asta.
QUALI OBIETTIVI SI PONE IL MACSE?
Gli impianti di stoccaggio avranno un ruolo fondamentale per l’esercizio del sistema elettrico negli scenari futuri, caratterizzati da una crescente diffusione delle fonti di energia rinnovabile, permettendone il pieno sfruttamento e contribuendo a fornire i servizi di dispacciamento utili a garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema.
Il Decreto Legislativo 210/21 ha previsto l’introduzione di un nuovo meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (MACSE) elaborato con l’obiettivo di integrare le rinnovabili con un livello efficiente di “overgeneration” (ovvero nei momenti in cui la produzione di energia elettrica supera la domanda) a partire dagli sviluppi di rete previsti. Questo meccanismo consentirà al sistema di acquisire nuova capacità di accumulo attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine aggiudicati attraverso aste competitive organizzate da Terna, a cui possono partecipare gli operatori titolari di nuovi sistemi di accumulo.
I soggetti selezionati in esito all’asta hanno:
- l’obbligo di realizzare l’impianto;
- l’obbligo di rendere disponibile la capacità di stoccaggio a operatori di mercato terzi, per l’utilizzo della stessa nel mercato dell’energia, attraverso una piattaforma gestita dal GME;
- l’obbligo di offrire tale capacità sul MSD;
- il diritto di ricevere da Terna un premio fisso annuo.
CHI PUO' PARTECIPARE AL MACSE E CON QUALI SDS?
La Disciplina MACSE richiede il soddisfacimento di requisiti soggettivi e oggettivi.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, possono essere ammessi al MACSE i soggetti che rispettino i seguenti requisiti:
- non siano inadempienti ad obbligazioni nei confronti di Terna;
- non si trovino in una posizione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 259 c.c., o non siano sottoposti al medesimo controllo ai sensi dell'art. 2497 c.c., o non abbiano uno o più amministratori in comune con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- non siano in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure non sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure;
- non sussistano, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- non siano stati sospesi dal MACSE ai sensi dell'art. 9 della Disciplina MACSE.
Il soggetto che intende essere ammesso al MACSE è tenuto a presentare la richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti soggettivi sopracitati, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 1 della Disciplina MACSE. Tale richiesta di ammissione deve pervenire a Terna almeno 120 giorni prima della data di esecuzione della prima asta a cui il richiedente intende partecipare.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, sono ammessi
1. i SdS (SdS) nuovo appartenenti ad una delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della procedura concorsuale se:
- il partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove, previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio (tra i titoli abilitativi rilevanti sono espressamente escluse le autorizzazioni all'esercizio ai fini ambientali);
- il SdS ricade, alternativamente, in uno dei seguenti casi:
- il sistema di stoccaggio non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo;
- il sistema di stoccaggio condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro impianto di generazione e/o di consumo ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo;
- il sistema di stoccaggio ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione, ma tale gruppo di generazione utilizza la medesima fonte di energia primaria per la produzione di energia elettrica;
- il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della disciplina del mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della disciplina del mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
- il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del progetto pilota riserva ultra-sapida, oppure è stato contrattualizzato e, successivamente, è stato oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva;
- il partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del sistema di stoccaggio;
- l'avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.
2. SdS nuovo non appartenenti ad alcuna delle tecnologie di riferimento identificate dallo studio in vigore al momento dello svolgimento della procedura di gara. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16.7 della Disciplina MACSE, il quantitativo assegnato a tali SdS non può essere superiore al 10% del contingente nazionale.
3. SdS in riconversione per la tecnologia di riferimento alle condizioni indicate all'art. 6.3. della Disciplina MACSE se:
- il Partecipante è in possesso delle concessioni per l’uso dell’acqua connesso alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di pompaggio e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’intervento di Riconversione;
- il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:
- il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure
- SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure
- il SdS ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione, ma tale gruppo di generazione utilizza la medesima fonte di energia primaria per la produzione di energia elettrica;
- l’impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS è già qualificato alla presentazione di offerte sul Mercato del Giorno Prima (nel seguito: MGP), secondo quanto stabilito dal Codice di Rete;
- l’impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
- l’impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è stato qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE;
- il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
- l’Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell’asta.
QUALI SONO LE FASI PROPEDEUTICHE E GLI ADEMPIMENTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA?
Le attività previste dalla disciplina MACSE per giungere allo svolgimento delle Aste sono le seguenti:
ENTRO QUANDO DEVE ESSERE ADEMPIUTO L'OBBLIGO DI DISPONIBILITA' DA SDS QUALIFICATA?
Il periodo di consegna è definito nella Relazione tecnica (che Terna non ha ancora pubblicato).
Il Periodo di consegna inizia sempre dal 1° gennaio e riguarda soltanto l'SdS contrattualizzato.
COME E QUANDO SI SVOLGE L'ASTA?
Siccome Terna non ha ancora pubblicato Documento Fabbisogni e della Relazione tecnica, i 180 giorni per la prima asta non sono ancora iniziati a decorrere. Conseguentemente, è possibile ipotizzare che la prima asta si terrà non prima di luglio 2025. Terna pubblica sul proprio sito internet il Contingente nazionale e, per ciascuna area, il contingente minimo e il contingente massimo a seguito del quale fissa il giorno in cui è possibile presentare le offerte.
Per ciascuna asta, la cura di domanda è anelastica e corrisponde al Contingente nazionale.
Ai sensi dell'art. 14 della Disciplina MACSE, il partecipante può presentare, per ciascun SdS qualificato, una sola offerta:
- la capacità offerta deve essere non superiore alla capacità qualificata dello stesso;
- il premio (un ammontare espresso in un numero intero di Euro/MWh-anno). Il premio corretto (i.e. il prodotto tra il premio e i coefficienti di cui agli artt. 15.2 e 15.5 della Disciplina MACSE) deve essere non superiore al premio di riserva relativo all'asta in cui l'offerta è presentata.
Per ciascuna asta, Terna seleziona le offerte in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, in modo tale che (i) la capacità complessivamente selezionata in una data area sia maggiore o uguale al contingente minimo o minore o uguale al contingente massimo e (ii) la capacità complessivamente selezionata su base nazionale sia minore o uguale al contingente nazionale.
Al termine di ciascuna asta, Terna comunica a ciascun partecipante tramite il portale MACSE la capacità selezionata, la potenza massima selezionata e il valore del premio in relazione a ciascun sistema di stoccaggio offerto.
QUALI SONO I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE?
Per ciascuna asta, Terna seleziona le offerte in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, in modo tale che:
- la capacità complessivamente selezionata in una data area sia maggiore o uguale al contingente minimo e minore o uguale al contingente massimo;
- la capacità complessivamente selezionata su base nazionale sia minore o uguale al contingente nazionale.
Nel caso in cui vi siano una o più aree in cui la capacità complessivamente offerta in ciascuna di tali aree sia inferiore al rispettivo contingente minimo, la capacità complessivamente selezionata su base nazionale è non superiore alla differenza tra:
- il contingente nazionale;
- la somma delle differenze fra il contingente minimo e la capacità complessivamente offerta nell'area, per tutte le aree in cui la capacità offerta è inferiore al contingente minimo.
Il criterio di aggiudicazione si basa su un algoritmo che, ai fini del rispetto dei contingenti, tiene conto, inter alia, dei seguenti elementi:
- il valore del premio corretto (i.e. il prodotto tra i premio e i coefficienti di cui agli artt. 15.2 e 15.5 della Disciplina MACSE);
- la capacità offerta;
- l'area geografica in relazione alla quale Terna definisce il fabbisogno minimo e il fabbisogno massimo e, per ciascuna asta, il contingente minimo e il contingente massimo;
- i contingenti nazionali e locali definiti per ciascuna area;
- il tipo di tecnologia ammessa all'asta.
QUALI COMUNICAZIONI VENGONO EFFETTUATE DA TERNA SULL'ESITO DELL'ASTA?
Al termine di ciascuna asta, Terna comunica, tramite il Portale MACSE, per ciascun SdS offerto, la Capacità selezionata, la Potenza massima selezionata, la Potenza minima selezionata e il valore del Premio.
Entro 7 giorni, Terna rende disponibile tutti i dati sul proprio sito internet dell'Assegnatario, dell'area, della tecnologia, della Capacità selezionata, della Potenza massima selezionata, la Potenza minima selezionata ma anche, per ciascuna area, il Premio marginale e la media ponderata dei Premi.
QUALI GARANZIE DEVE PRESTARE L'ASSEGNATARIO?
Per ciascun contratto ed entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta, l'assegnatario deve costituire una o più garanzie post-asta di importo complessivo pari alla somma dei prodotti tra:
- la capacità impegnata di ciascun sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;
- il premio di riserva;
- il numero di anni, arrotondato per difetto, del periodo di pianificazione della tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale;
- una percentuale pari al 15%.
Le garanzie post-asta devono essere costituite, alternativamente, nella forma di deposito cauzionale infruttifero o di fidejussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità dello schema di cui all'Allegato 6 della Disciplina MACSE, emessa da istituti bancari iscritti all'albo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993. Nello specifico, le garanzie post-asta nella forma di fidejussione bancaria devono avere durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno appartenente al periodo di consegna e, comunque, fino alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto standard e dai relativi accordi attuativi.
Le garanzie post-asta sono restituite, su richiesta dell'assegnatario, in seguito alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto standard e dai relativi accordi attuativi.
Terna escute le garanzie post-asta qualora l'assegnatario non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto o dagli accordi attuativi. In tal caso, qualora l'assegnatario non provveda entro 10 giorni al reintegro di quanto richiesto, Terna applica quanto previsto nel contratto standard.
Per ciascun contratto standard ed entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta, l’assegnatario è tenuto a versare a Terna un contributo al fondo di garanzia, nella forma di deposito cauzionale fruttifero, pari alla somma dei prodotti tra:
- la capacità impegnata di ogni sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;
- il premio di riserva;
- una percentuale pari al 15%.
Tale contributo viene restituito da Terna, su richiesta dell'assegnatario, in seguito alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto standard e dai relativi accordi attuativi.
QUALI ADEMPIMENTI SONO NECESSARI POST-ASTA?
Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli esiti dell'asta, l'assegnatario invia a Terna le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia secondo il modello di cui all'Allegato 3 della Disciplina MACSE.
Entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta, l'assegnatario è tenuto a:
- inviare a Terna, in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 della Disciplina MACSE, il contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico relativo alla tecnologia di riferimento dei SdS selezionati;
- inviare a Terna l'accordo attuativo del contratto di cui al punto precedente;
- presentare la garanzia post-asta (cfr. paragrafo II.2.3) fornendone la relativa documentazione;
- versare il contributo di garanzia.
L'assegnatario decade dall'assegnazione nel caso in cui non trasmetta uno o più dei documenti sopracitati.
QUALI IMPEGNI CONTRATTUALI ASSUME L'ASSEGNATARIO?
L'assegnatario, oltre a impegnarsi a mantenere i requisiti previsti dalla Disciplina MACSE per tutta la durata del contratto, è altresì soggetto ai seguenti obblighi:
- obbligo di realizzazione (i.e. obbligo di realizzare e abilitare al Mercato per il Servizio di Dispacciamento ciascun SdS contrattualizzato) entro il periodo di consegna (vedi sopra);
- obbligo di disponibilità (i.e. obbligo di rendere disponibile, per l'intero periodo di consegna, la capacità impegnata, la potenza massima impegnata e la potenza minima impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, garantendo un rendimento di carica-scarica almeno paria a quello dichiarato in fase di qualifica);
- obbligo di restituzione (i.e. obbligo di restituire il corrispettivo variabile a salire e il corrispettivo variabile a scendere per ciascuna unità di tempo a cui si riferisce l'offerta sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento).
L'assegnatario, per ogni mese del periodo di consegna:
- ha diritto a ricevere il corrispettivo fisso determinato ai sensi dell'art. 24 della Disciplina MACSE;
- è tenuto a restituire a Terna il corrispettivo variabile determinato ai sensi dell'art. 25 della Disciplina MACSE;
- è tenuto a restituire a Terna, se positivo, il margine di contribuzione secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 26 della Disciplina MACSE.
IN QUALI CIRCOSTANZE TERNA PUO' RISOLVERE IL CONTRATTO CON L'ASSEGNATARIO?
Terna, ai sensi dell'art. 1456 c.c., può esercitare la facoltà di risolvere il contratto standard o gli accordi attuativi, salvo il diritto al risarcimento del danno, previa semplice dichiarazione in uno dei seguenti casi:
- qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto, venga accertata la carenza originaria o sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 3.2 della Disciplina MACSE;
- qualora dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione fornita dall'assegnatario in relazione alla partecipazione al MACSE;
- qualora la garanzia post-asta (cfr. paragrafo II.5.2) sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o, comunque, sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità previste dalla Disciplina MACSE;
- il contributo al fondo di garanzia (cfr. paragrafo II.5.3) non sia stato validamente costituito, sia inefficace o invalido e non sia ricostituito secondo le modalità di cui alla Disciplina MACSE.
Inoltre, Terna può esercitare la facoltà di risolvere il contratto standard, previa diffida ad adempiere, in caso di inadempimento o inosservanza da parte dell'assegnatario, degli obblighi e condizioni stabilite dalla Disciplina MACSE, dal contratto o dagli accordi attuativi.
IL RECESSO DELL'ASSEGNATARIO E' CONSENTITO?
L'assegnatario, durante il periodo di pianificazione e comunque entro la data in cui si verifica l'adempimento all'obbligo di realizzazione, può esercitare il diritto di recesso al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 22 della Disciplina MACSE.
Il recesso viene esercitato dall'assegnatario in relazione alla capacità impegnata di un SdS contrattualizzato, o parte di essa, e, pertanto, deve essere espresso in valori interi di MWh.
L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento di un importo in favore di Terna pari al prodotto tra:
- la capacità impegnata per cui l'assegnatario esercita il diritto di recesso;
- un dodicesimo del premio di riserva dell'asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- il minore tra (i) il maggiore tra 12 e il numero di mesi, arrotondato per eccesso, che intercorrono tra la data di ricevimento da parte di Terna della comunicazione relativa all'esercizio di recesso e la data di svolgimento dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato; e (ii) 12 e il numero di anni, arrotondato per difetto, del periodo di pianificazione della tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.
Durante il periodo di consegna l'assegnatario non può recedere dal contratto.
COSA SONO I CONTRATTI TIME-SHIFTING?
Ai sensi dell'art. 11 della Delibera ARERA n. 247/2023/R/EEL del 6 giugno 2023, Terna definisce uno o più categorie di contratti di time shifting differenziati a seconda:
- delle prestazioni associate e della localizzazione. Tali prestazioni e localizzazioni sono individuate da Terna in coerenza con le quantità, le tipologie e la localizzazione delle risorse di stoccaggio elettrico approvvigionate tramite il MACSE;
- del periodo di validità, corrispondente all'orizzonte temporale entro cui possono essere esercitati.
Terna, in attuazione dell'art. 11 della Delibera ARERA n. 247/2023/R/EEL, ha identificato le modalità di definizione dei contratti di time shifting per rendere disponibile agli operatori abilitati a operare sulla piattaforma del GME la capacità contrattualizzata per ciascun SdS in esito alle aste del MACSE, la potenza massima e minima contrattualizzata in esito alle aste del MACSE.
Ai sensi dell'Allegato 7 della Disciplina MACSE, i contratti di time shifting si distinguono sulla base di:
- zona di mercato;
- tecnologia di riferimento;
- periodo di validità;
- durata in carica e in scarica;
- rendimento di carica-scarica;
- stato di carica iniziale;
- periodo di ripristino di carica.
Il GME organizza una piattaforma centralizzata per la negoziazione, attraverso aste competitive, delle diverse categorie di contratti standard di time shifting di cui all’Articolo 11, comma 11.1
I contratti di time shifting vengono allocati su una piattaforma centralizzata organizzata dal GME, secondo le procedure definite dal Regolamento del GME di cui all'art. 13.2 dell'Allegato A della Delibera ARERA n. 247/2023/R/EEL, per la negoziazione, attraverso aste competitive, delle categorie dei contratti di time shifting e attribuiscono agli operatori abilitati a operare sulla piattaforma del GME che ne risultano assegnatari il diritto di offrire sui mercati dell'energia e di registrare bilaterali sulla piattaforma dei conti energia per il tramite di unità commerciali di stoccaggio.
Per ciascuna tecnologia di riferimento, i contratti di time shifting possono avere una durata pluriennale (non superiore a 10 anni), annuale, mensile, settimanale e giornaliera.
Terna, 10 giorni prima della negoziazione di ciascun contratto di time shifting sulla piattaforma del GME, calcola per ciascuna tecnologia di riferimento e per ciascuna zona di mercato la capacità totale di rendimento di carica-scarica.
Per ciascun periodo di validità sopracitato, Terna definisce la capacità da allocare tramite la piattaforma del GME, in base alla capacità totale definita e alle manutenzioni programmate di ciascun sistema di stoccaggio.
In esito alle negoziazioni avvenute sul mercato dell'energia, il GME comunica a Terna i programmi intermedi cumulati e i programmi finali cumulati delle unità commerciali di stoccaggio. Per ciascuna unità di tempi a cui si riferisce l'offerta sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento, Terna definisce i programmi intermedi e finali cumulati dei SdS per i quali è stato adempiuto l'obbligo di disponibilità di cui al paragrafo II.5.2.
Qualora in esito ai mercati dell'energia, gli operatori abilitati a operare sulla piattaforma non abbiano rispettato i limiti di energia cumulabile in prelievo e/o in immissione, l'utente del dispacciamento è tenuto a pagare a Terna (se positivo) o ricevere da Terna (se negativo) il corrispettivo di cui all'art. 12.3 della Delibera n. 247/2023/R/EEL.
IN QUALI CASI VIENE RESTITUITA LA GARANZIA PRE-ASTA?
La garanzia pre-asta verrà restituita da Terna (i) a ciascun partecipante assegnatario, entro 15 giorni da quanto Terna invia allo stesso la copia controfirmata del contratto e/o dell'accordo attuativo, e (ii) a ciascun partecipante non assegnatario, entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta, nel caso in cui la sua offerta non sia stata aggiudicata.
IN QUALI CASI VIENE ESCUSSA LA GARANZIA PRE-ASTA?
La garanzia pre-asta verrà escussa da Terna qualora
- il partecipante assegnatario non adempia agli obblighi di cui ali artt. 18.1, 18.2, 18.4 e 18.5 della Disciplina MACSE ovverosia non consegni la documentazione per le verifiche antimafia, non stipuli il contratto e/ l'accordo attuativo e/o non consegni la garanzia post-asta; e
- a seguito di verifiche effettuare ai sensi dell'art. 8 della Disciplina MACSE prima della stipulazione del contratto e/o dell'accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita.
QUALI POTERI HA TERNA IN CASO DI IRREGOLARITA'?
Terna verifica la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione fornita.
Nel caso in cui i dati e/o la documentazione siano irregolari o incompleti, Terna comunica al partecipante gli adempimenti necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, Terna esclude dall’asta i SdS fornendo adeguata motivazione.
Ai sensi dell'art. 8 della Disciplina MACSE, Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento, anche tramite ispezioni, le dichiarazioni rese e la documentazione fornita dal soggetto in relazione alla partecipazione al MACSE. Qualora a seguito di tali verifiche, incluse le verifiche antimafia, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione, Terna esclude il soggetto dalla procedura concorsuale e/o dispone la decadenza dello stesso da ogni eventuale diritto acquisito relativamente ai SdS cui tali informazioni non veritiere si riferiscono. In tal caso il soggetto non ha diritto al risarcimento del danno per eventuali spese sostenute ed è tenuto a restituire a Terna quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne diritto.
Inoltre, fermo quanto previsto dal contratto, Terna può sospendere un partecipante dal MACSE in caso di grave violazione della Disciplina MACSE, fornendo adeguata motivazione. La valutazione circa la gravità tiene conto dell'entità della violazione e delle conseguenze da essa derivanti. La sospensione dal MACSE comporta che il soggetto partecipante non può partecipare alle procedure concorsuali che si svolgono nel periodo di sospensione. Tale sospensione viene revocata da Terna qualora vengano meno i presupposti della stessa.