Energy Release 2.0 – l'anticipazione di energia a prezzo fisso per i clienti finali energivori
Introduzione
Il Decreto Ministeriale n. 268 del 23 luglio 2024 (il "Decreto Energy Release"), in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023, ha introdotto il meccanismo dell'Energy Release 2.0, finalizzato a favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione rinnovabile da parte delle imprese energivore.
Con il Decreto Direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
A tale provvedimento, qualche giorno dopo, il 14 novembre scorso, ha fatto seguito la pubblicazione da parte del GSE del bando per l'invio delle manifestazioni di interesse da parte dei clienti finali energivori e dei soggetti aggregatori, e l'apertura del portale tramite il quale sarà possibile inviare le richieste di accesso al meccanismo entro il 13 gennaio 2025.
Il meccanismo incentivante dell'Energy Release 2.0
La misura è strutturata come una sorta di scambio o prestito agevolato, in base al quale le imprese energivore ottengono un'anticipazione di energia elettrica da parte del GSE, per un periodo di 3 anni a un prezzo fisso, impegnandosi in cambio a restituire successivamente tale volume di elettricità mediante la realizzazione di nuovi impianti di generazione da fonte fotovoltaica, eolica e idroelettrica aventi una capacità pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto di anticipazione e di restituzione. Secondo i criteri stabiliti dal Decreto Energy Release, l'energia anticipata sarà poi restituita al GSE dai clienti finali energivori/degli aggregatori in un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dei nuovi impianti da fonte rinnovabile realizzati.
L'anticipazione e la restituzione dell'energia avverranno attraverso contratti per differenza a due vie (il contratto di anticipazione e il contratto di restituzione), che prevedono il medesimo prezzo di cessione, determinato dal GSE per un importo pari a 65 EUR/MWh.
Sulla base di quanto previsto nel bando pubblicato dal GSE, la quantità di energia messa a disposizione dal GSE per il meccanismo dell'Energy Release sarà pari a 23 TWh per ognuno dei 3 anni di validità del contratto di anticipazione.
La misura si presenta di estremo interesse per i clienti finali energivori e per gli sviluppatori di impianti da fonte rinnovabile, in quanto mira a consentire ai clienti finali energivori di stabilizzare i costi energetici, migliorando la competitività aziendale e contribuendo altresì alla crescita della capacità di generazione da fonte rinnovabile in Italia.
È infatti stimato che, attraverso questa misura, saranno realizzati circa 5 GW di nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile.
I beneficiari dell'Energy Release 2.0
Potranno accedere al meccanismo dell'Energy Release i clienti finali energivori, in forma singola o aggregata, ossia le imprese a forte consumo di energia elettrica che siano iscritte, alla data di pubblicazione del bando, nell'apposito elenco istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Come precisato nelle regole operative pubblicate dal GSE, le manifestazioni di interesse potranno essere presentate anche dalle imprese che risultano, alla data di pubblicazione del bando, in fase di istruttoria ai fini dell'iscrizione in tale elenco.
È consentita la partecipazione a tali imprese in forma individuale oppure aggregata, fermo restando che in tale ultimo caso dovrà essere individuato un soggetto "aggregatore" che sottoscriverà il contratto di anticipazione e il contratto di restituzione con il GSE, salvo delegare terzi per la firma di quest'ultimo.
L'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile
Il Decreto Energy Release prevede che il soggetto assegnatario dell'energia anticipata si impegni a realizzare, anche mediante soggetti terzi, nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione, mediante:
- l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- interventi di potenziamento o rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici che consentano un incremento di potenza almeno pari a 200 kW.
(la "Nuova Capacità di Generazione").
La Nuova Capacità di Generazione potrà essere realizzata anche tramite soggetti terzi, con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine.
La Nuova Capacità di Generazione dovrà entrare in esercizio entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione. Tale termine potrà essere prorogato esclusivamente per cause di forza maggiore o in caso di ritardi (non imputabili al cliente finale o al soggetto terzo) nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ma in ogni caso non potrà superare il 31 dicembre 2030.
L'energia disponibile e il prezzo di cessione
La quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE per il meccanismo dell'Energy Release è quella derivante dagli impianti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, dei meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto.
Come sopra anticipato, tale energia sarà pari a 23 TWh per ogni anno di validità del contratto di anticipazione.
L'energia elettrica assegnata ai partecipanti e le relative GO saranno ripartite sui diversi mesi dell'anno, secondo le seguenti quote percentuali:
MESE | % MENSILE |
Gennaio | 6% |
Febbraio | 6% |
Marzo | 8% |
Aprile | 10% |
Maggio | 11% |
Giugno | 11% |
Luglio | 11% |
Agosto | 10% |
Settembre | 8% |
Ottobre | 7% |
Novembre | 6% |
Dicembre | 6% |
Come anticipato in precedenza, il prezzo di cessione è stato determinato in un importo pari a 65 EUR/MWh, tenendo conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di grandi dimensioni che utilizzano tecnologie mature e competitive (ad esempio, fotovoltaico ed eolico). Tale prezzo non sarà soggetto a indicizzazione né a inflazione e resterà, pertanto, fisso per l'intero periodo di anticipazione e restituzione.
Presentazione delle manifestazioni di interesse e procedura di assegnazione
Per partecipare alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE, i clienti energivori dovranno presentare una manifestazione di interesse tramite il Portale E-Release messo a disposizione dal GSE entro il 13 gennaio 2025 (60 giorni dall'apertura del bando, avvenuta lo scorso 14 novembre 2024).
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione (espresso in MWh/annui), che non potrà superare, su base annua, i consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dal CSEA (per i clienti finali in forma aggregata tale requisito vale per ciascun partecipante all'aggregazione).
Ai fini della procedura di assegnazione, pertanto, il GSE considererà quale volume di energia elettrica richiesto in anticipazione il minore tra: (i) i consumi rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal CSEA; e (ii) il valore dell'energia richiesto nella manifestazione di interesse.
È inoltre richiesto il versamento di una cauzione per un importo pari ad EUR 10.000, che sarà restituita dal GSE entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione ovvero in caso di esclusione dalla procedura di assegnazione. Tale cauzione sarà invece trattenuta in via definitiva dal GSE in caso di mancata sottoscrizione del contratto di anticipazione da parte del cliente energivoro / aggregatore entro i tempi previsti.
Il cliente finale / aggregatore potrà inoltre indicare una soglia minima di accettazione, ovvero un valore minimo di energia al di sotto del quale si rinuncia, già in fase di presentazione della manifestazione di interesse, all'assegnazione dell'energia elettrica senza escussione della cauzione.
Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, il GSE procederà a verificare i requisiti previsti e ad assegnare, in fase di anticipazione, il volume di energia nella propria disponibilità ripartito mensilmente secondo le percentuali sopra indicate, in base alla quantità richiesta, insieme alle GO imputabili a tale energia anticipata.
Nel caso in cui l'energia nella disponibilità del GSE sia inferiore all'ammontare complessivo richiesto, la quantità di energia elettrica sarà ripartita in misura proporzionale ai volumi oggetto di richiesta.
L'eventuale volume di energia non aggiudicato in esito alla procedura resterà invece nella disponibilità del GSE.
La quantità di energia oggetto di anticipazione e gli eventuali casi di esclusione dalla procedura saranno comunicati dal GSE con lettera di esito pubblicata all'interno del Portale E-Release.
Il cliente finale/l'aggregatore ha facoltà di modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione, con efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. La modifica della quantità oggetto di anticipazione comporterà un aggiornamento: (i) dei corrispettivi generati dal contratto di anticipazione; (ii) delle garanzie di origine assegnate, ricalcolate con le medesime logiche applicate dal GSE in fase di assegnazione, sulla base dell’energia che ancora dovrà essere anticipata dal GSE; (iii) in riduzione della Nuova Capacità di Generazione che il cliente finale singolo/aggregatore è tenuto a realizzare, proporzionale alle mensilità ancora non erogate dal GSE.
Entro 30 giorni solari dalla pubblicazione di tale lettera dovrà essere sottoscritto il contratto di anticipazione tra il cliente finale energivoro o l'aggregatore e il GSE.
Il contratto di anticipazione
Il contratto di anticipazione è un contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE e dai clienti finali energivori o aggregatori assegnatari in esito alla procedura "Energy Release 2.0", e prevede il diritto per gli assegnatari di ottenere un’anticipazione di energia elettrica e di connesse garanzie di origine, consegnate dal GSE per un periodo pari a 36 mesi.
Ai sensi del contratto di anticipazione, in relazione alla quota mensile del volume assegnato al cliente finale energivoro/soggetto aggregatore per ogni mese del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 (indipendentemente dalla data di entrata in esercizio della Nuova Capacità di Generazione), il GSE:
- corrisponderà agli assegnatari il differenziale, qualora negativo, tra il "Prezzo di Cessione" (pari a EUR 65/MWh) e il "Prezzo di Vendita" (pari al prezzo medio mensile di vendita sul mercato dell’energia elettrica); o
- conguaglierà o provvederà a richiedere agli assegnatari il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita.
Inoltre, il GSE riconoscerà le garanzie di origine agli assegnatari, annullandole automaticamente sul conto di proprietà di quest'ultimi.
Il contratto di anticipazione prevede un sistema misto di garanzie in favore del GSE, di importo garantito commisurato al valore dell’energia anticipata (anche attraverso l’eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i clienti finali energivori interessati). Viene infatti prevista la consegna in favore del GSE di: (i) una garanzia autonoma di importo garantito crescente per il periodo di validità del contratto di anticipazione, aggiornabile annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno) sulla base dell'energia anticipata, da consegnarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione sulla base del formato accluso alle regole operative, e che sarà svincolata alla data di entrata in esercizio della Nuova Capacità di Generazione; e (ii) una garanzia collettiva nella forma di trattenuta di una parte del corrispettivo erogato dal GSE a garanzia della realizzazione della minima Nuova Capacità di Generazione. Anche lo svincolo della garanzia e la restituzione delle trattenute avverrà a seguito dell’entrata in esercizio di tutti gli impianti/interventi necessari a garantire la Nuova Capacità di Generazione minima da realizzare. Il GSE, inoltre, può mettere in atto forme di compensazione con eventuali incentivi che il cliente finale riceve dal GSE.
L'anticipazione da parte del GSE viene effettuata a fronte dell'assunzione di un impegno di restituzione dell'energia elettrica da parte dell'assegnatario, il quale è tenuto a sottoscrivere (o a far sottoscrivere da un soggetto terzo con cui abbia stipulato contratti di approvvigionamento di energia elettrica), entro 40 mesi dalla decorrenza del contratto di anticipazione, un contratto di restituzione relativamente a ciascun impianto coinvolto nella restituzione del volume di energia assegnato e delle relative garanzie di origine.
La restituzione dovrà avvenire mediante la realizzazione di Nuova Capacità di Generazione avente potenza pari almeno al doppio di quella necessaria alla restituzione dell’energia anticipata dal GSE, che dovrà entrare in esercizio entro 40 mesi dalla decorrenza del contratto di anticipazione, salvo cause di forza maggiore.
Il cliente finale energivoro/l'aggregatore è tenuto a comunicare eventuali cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della Nuova Capacità di Generazione in nessun modo imputabili o ascrivibili al cliente finale energivoro/all'aggregatore o al soggetto terzo e intervenuti nel corso dei 40 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di anticipazione, trasmettendo la relativa documentazione a comprova. Il ricorrere di tali condizioni sarà accertato dal GSE, ai fini dell’applicazione della sospensione del termine previsto per l’entrata in esercizio.
Il contratto di restituzione
Come anticipato, il cliente finale energivoro/l'aggregatore ha facoltà di assolvere all'obbligo di restituzione dell'energia anche delegando soggetti terzi con i quali avrà stipulano, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Ai sensi del contratto di restituzione: (i) il cliente finale energivoro/l'aggregatore o il soggetto terzo sono tenuti alla restituzione in favore del GSE del volume di energia elettrica assegnato e del controvalore delle garanzie di origine, nel corso di un periodo di 20 anni a partire dalla data di stipula del contratto, mettendo a disposizione del GSE l’energia elettrica prodotta dagli impianti/interventi realizzati ai fini della restituzione, per la quota parte immessa in rete, sul mercato elettrico gestito dal GME; e (ii) il GSE corrisponderà al cliente finale energivoro/all'aggregatore o al soggetto terzo delegato, il differenziale, qualora positivo tra il
"Prezzo di Acquisto" (pari al prezzo individuato nel mercato MGP determinato nel periodo rilevante delle transazioni, nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto) e EUR 65/MWh ovvero conguaglierà o provvederà a richiedere al cliente finale energivoro/all'aggregatore o al soggetto terzo delegato da quest'ultimo, il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Acquisto e EUR 65/MWh.
Il valore economico delle garanzie di origine riconosciuto mensilmente dal cliente finale energivoro/dall'aggregatore/dal soggetto terzo sarà pari al minor valore tra: (i) il prezzo medio ponderato relativo all’anno solare precedente registrato nelle sessioni di mercato delle GO organizzato dal GME; e (ii) il prezzo medio di valorizzazione delle GO relativo periodo di anticipazione.
Il soggetto firmatario del Contratto di Restituzione dovrà avere le proprietà degli impianti coinvolti nella restituzione e non potrà cedere a soggetti terzi la proprietà dell’Impianto senza il preventivo consenso del GSE. Nel Contratto di Restituzione, così come nel Contratto di Anticipazione, non sono previste clausole c.d. di change of control riferite al soggetto firmatario dei contratti.
Restituzione dell'energia anticipata mediante autoconsumo in sito
L'energia elettrica oggetto di restituzione può anche essere autoconsumata in sito secondo le modalità definite dal DM. In tal caso, il contratto di restituzione deve essere sottoscritto dal cliente finale energivoro e prevedrà la regolazione tra quest'ultimo e il GSE dell’importo pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e EUR 65/MWh. L'ARERA è chiamata a definire le relative modalità di misurazione e di trasmissione dei dati.
Le possibili strutture contrattuali tra clienti finali energivori e terzi
Le Regole operative non disciplinano le forme contrattuali che regoleranno i rapporti tra i clienti finali energivori e i soggetti terzi delegati alla realizzazione della Nuova Capacità di Generazione. In tale contesto normativo, i terzi possono essere coinvolti dai clienti finali energivori a vario titolo, anche successivamente alla data della manifestazione di interesse e dell'eventuale assegnazione, mediante diverse tipologie contrattuali, secondo le quali:
- il soggetto terzo si impegna a ottenere il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio della Nuova Capacità di Generazione e a cedere successivamente il progetto al cliente finale energivoro, che lo realizza per conto proprio a fini di autoconsumo;
- il soggetto terzo si impegna a ottenere il titolo autorizzativo e a mettere in esercizio la Nuova Capacità di Generazione e a cedere successivamente l'impianto costruito al cliente finale energivoro, che lo utilizza per il proprio autoconsumo;
- il soggetto terzo si impegna ad ottenere il titolo autorizzativo, a mettere in esercizio la Nuova Capacità di Generazione e a mettere l'impianto a disposizione del cliente finale energivoro, mediante un contratto di locazione operativa; o
- il soggetto terzo si impegna a ottenere il titolo autorizzativo, a mettere in esercizio la Nuova Capacità di Generazione e a cedere al cliente finale energivoro l'energia prodotta dall'impianto, mediante contratti PPA virtuali o fisici, onsite o offsite.