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9 agosto 202430 minuti di lettura

Novita' in Materia di "Aree Idonee" e Impianti Fotovoltaici a Terra in Area Agricola

PREMESSA

Il 3 luglio 2024 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale contenente la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2024) (di seguito, "DM Aree Idonee").

Il 13 luglio 2024, è entrato in vigore l’art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 (“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, cd. “DL Agricoltura”), pubblicato sulla G.U. n. 163 del 12 luglio 2024.

Il DM Aree Idonee, sebbene entrato in vigore antecedentemente alla Legge di conversione del DL Agricoltura, richiama e recepisce il contenuto del suddetto DL Agricoltura. E' quindi logico partire dall'analisi del DL Agricoltura.

 

RESTRIZIONI ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN AREA A DESTINAZIONE AGRICOLA

La Norma

L’art. 5 del DL Agricoltura prevede:

“1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Innanzitutto, va segnalato che per la categoria “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola” le aree diverse dalle “aree idonee” individuate dal medesimo articolo 5 del DL Agricoltura sono da ritenersi vietate all’installazione di tale categoria impiantistica.

Ne consegue, che per tale tipologia di impianti, non troverà applicazione la previsione contenuta nell’art. 20 comma 7 secondo cui “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”, atteso che l’art. 5 citato sembra voler restringere le aree dove tali impianti siano ammessi, introducendo un vero e proprio divieto laddove invece le aree siano estranee a quelle specificamente individuate.

Tale interpretazione trova conferma nel DM Aree Idonee laddove all'articoli 1 è previsto che le Regioni individuino le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi del suddetto comma 1-bis dell'art. 20 così come introdotto dal DL Agricoltura.

Dove sono ammessi gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola?

Tali impianti sono ammessi esclusivamente:

  • in siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata [cfr comma 8, lettera a)];
  • nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati [cfr comma 8, lettera c)];
  • in siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali [cfr comma 8, lettera c-bis)];
  • in siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) [cfr comma 8, lettera c-bis1)];
  • in siti privi di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che costituiscono:
  1. aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  2. aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri [cfr comma 8, lettera c -ter ) n. 2) e n. 3)].

Dove sono vietati gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola?

Tali impianti sono vietati in tutte le altre aree diverse da quelle sopra indicate e, per quanto concerne le aree idonee ope legis individuate all’art. 10 comma 8, non sono più ammessi nei seguenti siti:

  • in siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [cfr comma 8, lettera b)];
  • nelle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere [cfr comma 8, lettera c -ter ) n. 1)].

Il divieto si applica anche se tali aree non sono sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o non sono gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e anche se ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo [cfr comma 8, lettera c -quater)].

Essendo ammesse le “aree classificate agricole racchiuse in un perimetro cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”, la limitazione non si applica a nuovi impianti fotovoltaici in area agricola collocati in area limitrofa nel limite di 500 metri da altri impianti fotovoltaici?

La norma consente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola entro il raggio di 500 metri dall’impianto rinnovabile esistente.

Poiché tuttavia la lettera a) del comma 8 dell’art. 20 del D.lgs 199/2021 consente invece unicamente modifiche/rifacimenti/ripotenziamenti che non comportino incremento dell’area occupata nel caso in cui si tratti di "impianto" della stessa fonte, si ritiene che la corretta interpretazione sia la seguente.

E' consente installare impianti fotovoltaici con moduli collocati in area agricola racchiusa in un perimetro cui punti distino non più di 500 metri da un impianto o stabilimento che produca energia non dalla medesima fonte e quindi non da impianti fotovoltaici atteso che la limitazione di cui alla lettera a) si riferisce a “siti ove sono già installati impianti della stessa fonte”.

E' possibilità di installare un impianto FV all'interno dei 500 m da un altro impianto FV.

Il co 8. dell'art. 20 prevede: Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) (500 metri)

Il co 1bis dell'art. 20 che riguarda solo impianti FV con moduli a terra in area a destinazione agricola prevede:

L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.

Come si vede per impianti fotovoltaici a terra in area a destinazione agricola gli impianti della stessa fonte sono soggetti alla limitazione di cui al co 1 bis.

Pensare di affiancare un altro impianto beneficiando della previsione del co 8 c-ter numero 2) significa – a nostro avviso - eludere tale limitazione.

Le Eccezioni alle Restrizioni

Le restrizioni contenute nell’art. 5 del DL Agricoltura non si applicano nel caso in cui l’impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra in aree a destinazione agricola sia

  • finalizzato alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER);
  • rientri in progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
  • sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Cosa si intende per impianti finalizzati alla costituzione di una CER?

Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree a destinazione agricola per essere finalizzati alla costituzione di una CER devono essere intestati ad un produttore membro della CER oppure con accordo volto a mettere a disposizione l’energia prodotta alla neocostituita o neo-costituenda CER.

La previsione è generica e non impone alla CER la partecipazione al regime di incentivazione attualmente previsto di cui al DM del 24 gennaio 2024 e relative Regole Applicative del GSE.

Ove l'impianto fotovoltaico facente parte di una CER non acceda al suddetto sistema di incentivazione, tale impianto fotovoltaico non è soggetto alla limitazione della potenza di 1 MW.

Resta fermo che per impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola con potenza superiore a 1 MW, l'energia autoconsumata potrà essere valorizzata secondo quanto definito nel TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.

Si ricorda che le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Quali sono i progetti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o del Piano Nazionale Per Gli Investimenti Complementari (PNC) nei quali tale categoria di impianti può rientrare?

Gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra in area agricola, sono consentiti se rientrano nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR o rientranti nei progetti del PNC.

Per esempio, rientra anche l’impianto fotovoltaici in auto-consumo collettivo (virtuale) o progetti integrati.

Non sono invece inclusi impianti fotovoltaici della categoria di cui all’art. 5 del DL Agricoltura individuati quali misure di compensazione ambientale o territoriale a favore di Comuni nell’ambito di iter autorizzativi di altre iniziative.

Quali sono i progetti necessari “al conseguimento degli obiettivi del PNRR”?/strong>

Si ritiene che, per impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole “necessari al conseguimento degli obiettivi del PNRR” ulteriori rispetto ai progetti attuativi del PNRR e del PNC, si intenda quelli per i quali è possibile accedere agli incentivi previsti dal D.lgs 199/2021 ovverosia dal decreto cosiddetto FER X.

Si ricorda la novella introdotta dall’art. 4-ter del Decreto Legge n. 181/2023 come convertito dalla Legge n. 11/2024 che ha limitato il divieto di accesso agli incentivi a impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola a quelli incentivati esclusivamente con i benefici previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendo per esclusione l’accesso agli incentivi a quelli incentivati ai sensi del D.lgs 199/2021 e dunque dal Decreto FER X.

La norma, tuttavia, non è coerente con i meccanismi di accesso agli incentivi del Decreto FER X, atteso che per la partecipazione alle procedure competitive è necessario aver ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

Si potrebbe sostenere che il divieto è superabile dichiarando di voler accedere agli incentivi del FER X.

Gli agrivoltaici sono esclusi dal divieto? /strong>

Mentre gli agrivoltaici avanzati sono sicuramente esclusi dalla norma rientrando nella tipologia di progetti per cui il primo comma dell’art. 5 del DL non si applica (cfr progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, tenuto anche conto che essi rientrano nella M2C2, Investimento 1.1.), per quelli semplici potrebbe porsi un dubbio.

E' possibile sostenere che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra costituiscono una categoria diversa dagli impianti agro-voltaici o agri-voltaici, atteso che anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si tratta di due categorie diverse (cfr sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell’11 settembre 2023)

Del resto, l’art. 5 del DL Agricoltura si riferisce agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’art. 6 bis della lettera b) del d.lgs. 28/2011, che non riguarda gli agrivoltaici. Inoltre, la ratio della dell’art. 5 (rubricato “Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo”) e dell’intero DL Agricoltura è quella di limitare il consumo dell’uso agricolo e di avvantaggiare le attività di produzione agricola e simili, e tale ratio è pienamente rispettata nel caso di impianti agrivoltaici (che non comportano consumo di suolo agricolo e consentono la prosecuzione delle attività di coltivazione o zootecniche).

Il Regime Transitorio

Le restrizioni a impianti fotovoltaici a terra in area agricola non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata del 14 maggio 2024, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

È opportuno evidenziare che l'art. 5, comma 2, del DL Agricoltura non ancora convertito in legge prevedeva che "le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente".

In sede di conversione in legge, tale previsione è stata oggetto di modifica e l'art. 5, comma 2, del DL Agricoltura si riferisce ora alle "procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse".

Le procedure amministrative includono anche la richiesta di STMG o l’accettazione della STMG? /strong>

Tale modifica della lettera dell'art. 5, comma 2, del DL Agricoltura, avvenuta in sede di conversione in legge, consentirebbe di interpretare la norma nel senso di includere, nell'alveo del generico riferimento alle "procedure amministrative", non soltanto le procedure ambientali (e.g. Valutazione di Impatto Ambientale) e le procedure autorizzative (e.g. autorizzazione unica) ma anche la procedura di connessione alla rete elettrica nazionale volta al rilascio del preventivo di connessione. Infatti, a favore di tale interpretazione muove l'intenzione del legislatore. Se il legislatore avesse voluto mantenere un approccio restrittivo volto ad escludere la procedura di connessione alla rete, non sarebbe stato necessario modificare la lettera dell'art. 5, comma 2, del DL Agricoltura mediante l'inserimento del generico riferimento alle procedure amministrative.

Inoltre, dall'analisi della ratio della norma, emerge che l'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1, del DL Agricoltura ai progetti in relazione ai quali è stata avviata la procedura di connessione alla rete ha lo scopo di tutelare la buona fede e legittimo affidamento dei soggetti che abbiano avviato l'iniziativa per lo sviluppo di impianti fotovoltaici, e sostenuto ingenti costi, sulla base della normativa vigente al momento di entrata in vigore del DL Agricoltura. Se così non fosse, si verificherebbe una disparità di trattamento inconciliabile tra i progetti in relazione ai quali non sono ancora stati avviati gli iter autorizzativi ma solamente la procedura di connessione e i progetti in relazione ai quali gli iter autorizzativi sono già stati avviati.

A sostegno della tesi estensiva, si sottolinea che la procedura per la connessione alla rete elettrica nazionale è disciplinata dalla Delibera ARERA 23 luglio 2008 ARG/ELT 99/08, cioè un provvedimento emesso da un'autorità amministrativa indipendente (i.e. Autorità per l'energia elettrica e il gas) i cui atti sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. l) del c.p.a. Infine, il TAR Campobasso, sez. I, sent. n. 26/2017, riepilogando la vicenda oggetto della controversia, ha fatto riferimento al preventivo di connessione (STMG) quale "provvedimento abilitativo", intendendo il preventivo di connessione come provvedimento amministrativo del gestore di rete emesso in seguito alla richiesta dello sviluppatore.

Peraltro, dello stesso avviso è la Regione Lombardia che, come sopra evidenziato, ritiene che i procedimenti abilitativi sono formalmente avviati alla data di pubblicazione sul BURL (i.e. 4 marzo 2024) ove sia stato accettato il preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e che tali procedimenti saranno conclusi senza applicare le regole applicative introdotte dalla medesima D.G.R.

 

IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI DIRITTO DI SUPERFICIE

Il DL Agricoltura ha introdotto un nuovo comma 2-bis nell'art. 5 volto a disciplinare la durata dei contratti di superficie da stipularsi tra soggetti privati sui terreni ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del d. lgs. n. 199/2021.

In particolare, il comma 2-bis prevede che:

  1. la durata minima dei contratti di superficie, anche preliminari, non deve essere inferiore a 6 anni;
  2. decorsi i primi 6 anni, i contratti si intendono rinnovati per ulteriori 6 anni;
  3. alla seconda scadenza del contratto (ossia 6 anni + 6 anni), salvo diverso accordo tra le parti:
  4. ciascuna parte può optare (i) per il rinnovo del contratto agli stessi termini e condizioni oppure (ii) per la rinuncia al rinnovo del contratto inviando una comunicazione all’altra parte tramite lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della seconda scadenza;
  5. se una delle due parti invia la comunicazione all’altra, la parte interpellata deve rispondere entro 60 giorni;
  6. se la parte interpellata non risponde entro il termine di sessanta giorni, il contratto cessa di produrre effetti;
  7. se nessuna delle parti invia la comunicazione, il contratto si intende automaticamente rinnovato per ulteriori 6 anni;
  8. se le parti hanno previsto una durata inferiore oppure non hanno previsto un termine, la durata si intende convenuta per 6 anni.

Viene anche prevista la possibilità di applicare tali previsioni ai contratti non ancora scaduti e viene altresì fata salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia 60 giorni dal 14 luglio 2024 e cioè al 12 settembre 2024).

Tali previsioni si applicano anche ai contratti preliminari. Sicché considerando che gli effetti della trascrizione durano 3 anni, ai proprietari dei terreni non sarà concesso il diritto di recedere dal contratto preliminare che abbia una durata inferiore a 6 anni (ad esempio 3 anni), fatto salvo quello previsto dalla norma di chiusura sopra riportata.

Tale previsione potrebbe essere stata motivata dalla novella della Legge di Bilancio 2024 che ha modificato, per le persone fisiche e per le società semplici (anche agricole), la tassazione derivante dalla costituzione del diritto di superficie, assoggettando la relativa plusvalenza (ossia la differenza tra il corrispettivo percepito e gli eventuali costi specificatamente inerenti) all’aliquota IRPEF marginale.

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI PER IMPRESE AGRICOLE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ESCLUSIONE DEL REGIME FORFETARIO DEI REDDITI OLTRE LA SOGLIA DI “AGRARIETÀ”

I nuovi commi 2-ter e 2-quater dell’art. 5 del DL Agricoltura prevedono, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra che entreranno in esercizio SUCCESSIVAMENTE al 31 dicembre 2025, non potranno godere del regime forfetario dei redditi d’impresa previsto per la produzione e cessione di energia oltre la c.d. soglia di “agrarietà” di cui all’art. 1, comma 423 della l. n. 266/2005.

Diversamente, gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data antecedente al 31 dicembre 2025 hanno dirittyo a rientrare nella agevolazione dei redditi agrari – come conseguiti da imprenditori agricoli e società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale:

  • sino a 260.000 kWh anno, redditi agrari determinati catastalmente ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986;
  • oltre tale soglia, redditi d’impresa determinati forfetariamente (salvo opzione per la determinazione del reddito con le regole ordinarie) applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi.

 

IL DM AREE IDONEE

Obiettivo della disciplina del DM "aree idonee"

Il DM Aree Idonee ha l'obiettivo di:

  • individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto «Fit for 55;
  • stabilire i principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

Le Regioni e le Province autonome devono emanare, nei successivi 180 giorni dall’entrata in vigore (ossia entro il 30 dicembre 2024), le proprie leggi con le quali individuare le aree ove sarà possibile realizzare nuovi impianti a fonti rinnovabili e quelle dove invece è vietato.

Burden Sharing

Il DM Aree Idonee contiene ripartizione per ciascuna Regione degli obiettivi per anno per raggiungere gli 80 GW di nuova capacità rinnovabile attesa per la fine del decennio, in modo da rispondere ai nuovi obiettivi sulle energie pulite derivanti dal pacchetto europeo “Fit for 55”.

Come si calcola il raggiungimento degli obiettivi?

Si calcola sulla base della potenza di impianti entrati in esercizio

  1. Potenza nominale degli impianti FER di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2021
  2. Potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento e riattivazione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2021;
  3. Del 100% della potenza nominale di impianti FER off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2021.

Impianti ubicati nel territorio di più Regioni

  1. la ripartizione tra regioni della potenza è definita con accordi o ai sensi del punto 10.5 delle Linee Guida Nazionali
  2. per Impianti FER off-shore, la ripartizione è al 20% a carico della Regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e il restante 80% in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza tra le altre regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l’impianto

Accordo per trasferimento statico di potenza

  • Le Regioni e le Province autonome possono concludere tra loro accordi per il trasferimento statico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.
  • Con DM è istituito lo schema tipo di accordo di trasferimento statico il trasferimento statico non deve pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo

Monitoraggio del MASE

  • il MASE provvede al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti a carico delle regioni e province autonome. In particolare, il MASE (i) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 180 giorni verifica l’adozione delle leggi nel rispetto dei criteri del DM Aree Idonee; e (ii) entro il 31 luglio di ogni anno provvede alla verifica della potenza installata, autorizzata o assentita per ciascuna regione e provincia nell’anno precedente
  • In caso di mancata adozione delle leggi o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l’anno 2026, il MASE propone al Presidente del Consiglio dei Ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri

Gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

  • A decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di scostamento negativo della traiettoria di cui alla Tabella A, il MASE invita la Regione a presentare osservazioni entro 30 gg per valutare le responsabilità;
  • Decorsi 60 gg, il MASE, in caso di accertata inerzia, informa il Presidente del CSM affinché provveda ad assegnare all’ente interessato un termine non inferiore di 6 mesi per l’adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi
  • In caso di mancato adeguamento, il MASE adotta le opportune iniziative per l’esercizio dei poteri sostitutivi
  • Qualora una regione abbia attribuito il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs 387/2003 agli enti locali, è tenuta a vigilare ottemperanza agli obiettivi.

Individuazione Aree idonee

L’art. 1 prosegue poi nello specificare 4 diverse tipologie di aree che le Regioni sono tenute a individuare, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali.

Si tratta in particolare delle:

  • superfici e aree idonee: è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (espressione del parere obbligatorio ma non vincolante dell’autorità competente in materia ambientale; riduzione di un terzo dei termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi, utilizzo della procedura abitativa semplificata – PAS – fino a 12 MW di potenza, innalzamento delle soglie screening e VIA rispettivamente a 12 MW e 25 MW);
  • superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010;
  • superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
  • aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (si tratta della disposizione introdotta dall’art. 5 del decreto-legge n. 63/2024, – di recente convertito in legge – (“DL Agricoltura”), il quale vieta la realizzazione di nuovi impianti nelle aree ricadenti in zone classificate come agricole dai piani urbanistici).

I criteri e i principi per l’individuazione delle aree idonee che le Regioni sono chiamate ad applicare sono i seguenti. Le Regioni, fermo quanto previsto dall’art. 5 del DL Agricoltura, dovranno tenere conto:

  1. della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella nella slide precedente; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali, parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi di logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le aree agricole non utilizzabili;
  2. della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
  3. della possibilità di fare salve le aree idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021;
  4. del fatto che sono considerate aree non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004;
  5. della possibilità di individuare come aree non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  6. della possibilità di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 km.

Regime transitorio

Nel DM Aree Idonee è assente una previsione sul regime transitorio. Il regime transitorio è previsto solo nella Legge di Conversione del DL Agricoltura in relazione al comma 1 bis dell'art. 20.

A stretto rigore le nuove leggi regionali emanate in attuazione del DM Aree Idonee non dovrebbero applicarsi ai procedimenti già avviati.

Le norme in materia di aree idonee incidendo sullo stesso modulo procedimentale applicabile (Autorizzazione Unica, PAS, ecc.) e sull'ammissibilità dell'istanza (prevedendo aree "vietate") non dovrebbero trovare applicazione laddove sia già stata effettuata la verifica di ammissibilità dell'istanza sulla base della previgente istanza.

Non possiamo escludere che alcune Regioni si discostino dal principio tempus regit actionem, disponendo che le norme attuative dell'art. 20 si applichino anche ai procedimenti in corso.

Commento al DM Aree Idonee

La normativa regionale in contrasto con il DM Aree Idonee e l'Art. 5 del DL Agricoltura è da ritenersi abrogata implicitamente?

La risposta è affermativa.

La sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (quali sono sia quella del governo del territorio, sia quella della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia) determina l’automatica abrogazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 62/1953, della preesistente norma regionale in contrasto con essa.

L'art. 9 della legge n. 62/1953 dispone, al comma 1, che «L’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti».

Il successivo Art. 10 prevede che «Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse» (comma 1), imponendosi ai consigli regionali di adottare i necessari adeguamenti alla legislazione regionale entro i successivi novanta giorni (comma 2).

Sul meccanismo abrogativo appena sintetizzato possono vedersi Corte cost., sentt. n. 117 del 2015, n. 223 del 2017, n. 498 del 1993; sull’applicazione del meccanismo cfr. TAR Toscana, sez. III, 3 marzo 2022, n. 273; TAR Piemonte, sez. I, 9 agosto 2017, n. 965; TAR Liguria, sez. I, 29 maggio 2013, n. 851.

Pertanto, è indispensabile verificare la normativa regionale per capire se la stessa sia contrastante con i principi e i criteri stabiliti dal DM Aree Idonee e con le limitazioni ma anche le eccezioni previste dall'art. 20 comma 1 bis del D.lgs 199/2021 su cui – come abbiamo rilevate – non sussiste un margine di discrezionalità nell'attuazione di tale norma.

Il DM Aree Idonee è impugnabile davanti al TAR?

Il DM Aree Idonee ha attuato e recepito l'art. 20 comma 1 bis del D.lgs 199/2021 introdotto dall'art. 5 del DL Agricoltura. Su tale norma le Regioni non hanno un potere legislativo e dunque non potranno modificarne le previsioni.

Sebbene tale norma limiti fortemente l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola, ammettendo tali impianti solo in alcune aree e vietandoli in tutto il resto del territorio nazionale, essa recepisce anche le eccezioni e il relativo regime transitorio, rendendo dunque possibile l’installazione in aree agricole oltre che nelle limitate aree ivi stabilite anche ove l'impianto è funzionale alle C.E.R. o è finanziato dal PNRR o dal PNC o ancora è necessario per conseguire gli obiettivi del PNRR (quali gli impianti agrivoltaici c.d. avanzati ma anche quelli con accumulo) e ammettendo iniziative fotovoltaiche su aree agricole che hanno avviato le procedure amministrative prima del 15 maggio 2024.

Il DM Aree Idonee prevede invece che sono "non idonee" "le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e anche la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela "fino ad un massimo di 7 chilometri."

Poiché le Regioni possono non considerare le aree idonee previste dall'art. 20 comma 8 del Decreto RED II, la fascia di rispetto ben più limitata ivi prevista di 3 km per gli impianti eolici e 500 metri per quelli fotovoltaici potrebbe essere disapplicata.

Siamo di fronte ad un capovolgimento dei poteri legislativi e dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione atteso il forte decentramento a favore delle Regioni operato dal DM Aree Idonee perché il DM Aree Idonee consente alle Regioni di considerare come "non idonee" quasi tutto il territorio nazionale lasciando alle stesse ampio margine di discrezionalità troppo ampio che di fatto comporta l'abdicazione ai propri poteri di stabilire criteri e principi.

E' pur vero che ogni Regioni dovrà fare i conti con gli obiettivi di nuova potenza da fonte rinnovabile fissati anno per anno, fino al 2030, per arrivare all’obiettivo complessivo del Pniec di 80 Gw di nuova potenza installata, ma è altrettanto vero che si tratta di norme in totale controtendenza con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e con i criteri stabiliti sia a livello nazionale sia a livello comunitario ( si ricorda che il Regolamento (UE) 2022/2577 e Regolamento (UE) 2024/223 ha dichiarato di interesse pubblico prevalente le fonti rinnovabili e lo stoccaggio di energia elettrica che a livello nazionale).

Gli strumenti giudiziali per contestare la legittimità tanto del DM Aree Idonee quanto dell'art. 5 del DL Agricoltura esistono e possono essere attivati sin da subito. L'operatore che ha avviato lo sviluppo di iniziative fotovoltaiche che non sono più proseguibili a causa dei divieti introdotti dall'art. 5 del DL Agricoltura è legittimato a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio da notificare entro e non oltre il 2 ottobre 2024 per impugnare il DM Aree Idonee sollevando la questione di incostituzionalità dell'art. 20 comma 1 bis del D.lgs 199/2021 (introdotto dall'art. 5 del DL Agricoltura).

Anche le associazioni di categoria insieme a operatori con piani di investimento e iniziative in via di sviluppo possono agire con il medesimo strumento giudiziale, ma occorre dimostrare di vantare un interesse attuale e concreto.

Altrimenti, i progetti vanno adeguati per conformarsi alle caratteristiche degli agrivoltaici c.d. avanzati o per inserimento dell'impianto nell'ambito di CER o di autoconsumi collettivi virtuali oppure pe ottenere i finanziamenti del PNRR e del PNC.