Aggiungi un segnalibro per cominciare

curved roof
31 maggio 20248 minuti di lettura

L’adozione della Direttiva europea sull’obbligo di una due diligence in materia di diritti umani e ambiente

Lo scorso 24 maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente adottato la Direttiva 2022/0051, definita Corporate Sustainability Due Diligence Directive (la “CS3D”).

La CS3D introduce obblighi di due diligence per le grandi imprese UE ed extra-UE per dare conto degli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente.

La nuova regolazione non riguarda esclusivamente le grandi imprese ma anche le attività delle relative filiali e partner commerciali lungo la catena del valore.

 

PREMESSA

La CS3D prende avvio da una proposta della Commissione risalente al 23 febbraio 2022 nell’ambito del Green Deal europeo e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Il percorso legislativo è stato caratterizzato da un lungo trilogo, durato per tutto il 2023, che ha condotto alla versione provvisoria del 14 dicembre 2023, versione che tuttavia è stata bocciata da parte del Consiglio il 28 febbraio 2024 (a causa dei “ripensamenti” di alcuni stati membri, tra cui Italia, Francia e Germania). La nuova versione della direttiva, rielaborata per assicurare un restringimento dell’ambito applicativo in accoglimento delle perplessità riscontrate in sede di prima bocciatura del testo, è stata approvata dal Consiglio il 15 marzo 2024 e dal Parlamento in seduta plenaria il 24 aprile 2024, per essere poi adottata formalmente dal Consiglio un mese dopo, il 24 maggio 2024.

La direttiva dovrà essere implementata da parte degli stati membri entro 2 anni dall’entrata in vigore (ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, che si attende già nei prossimi giorni).

 

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

La versione finale della CS3D ha visto un significativo restringimento (quasi del 70%) del proprio campo applicativo rispetto alla versione iniziale. In particolare, la normativa concerne esclusivamente le società UE con almeno 1.000 dipendenti e un fatturato mondiale superiore ai 450 milioni di euro e le società extra-UE con un fatturato netto maggiore di 450 milioni di euro generato nell’UE. Sono incluse anche le società madre di gruppi che raggiungono tali dimensioni. Ciò si pone in discontinuità rispetto a quanto era previsto dalla proposta di direttiva, laddove erano comprese le società con più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale maggiore di 150 milioni di euro.

Le soglie dimensionali rilevano anche al fine della scansione temporale di applicabilità della nuova direttiva, che sarà obbligatoria nel termine di:

  • 3 anni dall’entrata in vigore per le società UE con più di 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato netto mondiale nonché per le società extra-UE con più di 1.500 milioni di euro di fatturato netto nell’Unione;
  • 4 anni per le società UE con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato netto mondiale nonché per le società extra-UE con più di 900 milioni di euro di fatturato netto nell’Unione; e
  • 5 anni per le società UE con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto mondiale nonché per le società extra-UE con più di 450 milioni di euro di fatturato netto nell’Unione.

Rispetto alla versione di fine dicembre 2023, non sono neppure state riproposte le eccezioni con riferimento ai c.d. settori operativi ad alto rischio (e.g., petrolifero, estrattivo, agricoltura, industria tessile e pesca). Questi settori erano contemplati nelle precedenti versioni della direttiva affinché quest’ultima potesse applicarsi anche alle società che, pur al di sotto dei requisiti dimensionali, operassero in settori particolarmente a rischio di impatti socio-ambientali.

Per effetto di queste modifiche, l’ambito applicativo della direttiva comprende esclusivamente le società di grandissime dimensioni (rappresentanti circa lo 0,5% delle società operanti nell’UE). Tuttavia, la CS3D si applicherà non solo alle grandi società europee ma anche alle loro filiali e, in generale, alla catena del valore, coinvolgendo quindi, potenzialmente, anche imprese extra-UE.

 

LE OBBLIGAZIONI

La CS3D si compone di plurime obbligazioni di human rights due diligence, comprendenti:

  1. l’identificazione e la valutazione dei potenziali impatti avversi sui diritti umani e sull’ambiente (compresa la mappatura delle proprie operazioni, di quelle delle filiali e dei partner commerciali);
  2. la prevenzione e la mitigazione delle esternalità negative nonché la minimizzazione dei relativi effetti (anche tramite l’astensione dall’entrare in rapporti commerciali con società che abbiano causato impatti negativi nonché la sospensione e/o terminazione dei rapporti commerciali in essere);
  3. l’integrazione della due diligence nelle policy aziendali e nei sistemi di risk management (compresa la previsione di un codice di condotta che descriva i principi che devono essere seguiti dalla società e dalle sue filiali);
  4. la cessazione dell’impatto negativo eventualmente generato e la conseguente attività rimediale (ripristinatoria e/o compensatoria) da porre in essere;
  5. il monitoraggio dell’efficacia delle attività implementate, anche in riferimento a quelle attuate dalle filiali e dai partner commerciali;
  6. la previsione di meccanismi endoaziendali di complaint per i soggetti lesi;
  7. la comunicazione all’esterno degli impatti identificati e delle misure attuate (anche per mezzo del bilancio di sostenibilità); e
  8. l’allineamento delle policy aziendali con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi di limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, adottando piani annuali di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, da accludere eventualmente al bilancio di sostenibilità.

Al fine di facilitare l’attuazione delle complesse attività di due diligence, è prevista nell’immediato futuro l’implementazione da parte della Commissione Europea di: (i) linee guida sulle best practice per condurre una due diligence; (ii) helpdesk, tramite cui le società possono chiedere informazioni e supporto su come adempiere agli obblighi di due diligence; e (iii) modelli di clausole contrattuali da inserire su base volontaria nei contratti di adesione dei partner commerciali ai codici di condotta della capogruppo.

 

LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE E LE AUTORITA’ DI SORVEGLIANZA

Nella direttiva si richiede che gli stati membri prevedano delle adeguate sanzioni amministrative con riferimento alla violazione degli obblighi di due diligence. In particolare, devono essere previste delle sanzioni pecuniarie non inferiori nel massimo edittale al 5% del fatturato netto mondiale della società, che vengano applicate tenendo in considerazione, inter alia, (i) la gravità della violazione e dell’impatto, (ii) eventuali attività rimediali e di ravvedimento operoso, (iii) eventuali investimenti intrapresi ex ante e (iv) eventuali benefici acquisiti o perdite economiche evitate in conseguenza della violazione.

Come sanzione accessoria, è prevista anche la possibilità di disporre la pubblicazione del provvedimento di comminazione della sanzione con esplicitato il nominativo dell’impresa responsabile e la natura della violazione.

A tal fine, la direttiva richiede agli stati di istituire autorità di sorveglianza (da inserire in una rete europea coordinata dalla Commissione) e suggerisce di designare a tal fine le autorità nazionali già preposte al controllo degli intermediari finanziari. Le autorità sono dotate di poteri di investigazione, informativa, acquisizione documentale, ispezione, inibitoria nonché della possibilità di imporre obblighi rimediali e di comminare sanzioni.

 

LA RESPONSABILITA’ CIVILE

È prevista una responsabilità risarcitoria per il caso di violazione, sia dolosa che colposa, degli obblighi di due diligence previsti dalla CS3D, qualora da tale violazione derivi un danno concreto ad una persona fisica o giuridica. Nel caso in cui la violazione sia stata causata congiuntamente da una società e da sue filiali o partner commerciali, la responsabilità è tipo solidale. Al contrario, la responsabilità della società target è esclusa qualora il danno sia stato causato esclusivamente dai partner commerciali.

In tal senso, il fatto di aver previsto delle misure di due diligence (anche qualora siano state certificate da terze parti indipendenti e/o siano supportate da clausole contrattuali) non esonera automaticamente la società da responsabilità.

Inoltre, gli stati devono prevedere tempi di prescrizione che non impediscano l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei soggetti danneggiati e comunque non inferiori a 5 anni.

 

EFFETTI NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA ESG EUROPEA

La nuova CS3D ha come obiettivo quello di aumentare sensibilmente la consapevolezza degli impatti socio-ambientali delle (poche) società regolate. A tal fine, questa normativa rappresenta il completamento di una serie di regolazioni europee in materia di social corporate responsibility.

Nello specifico, la CS3D stabilisce le obbligazioni sostanziali che devono essere pubblicate tramite il bilancio di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464, definita Corporate Sustainability Reporting Directive (la quale prescrive obblighi di disclosure delle informazioni di sostenibilità da accludere nella nota integrativa al bilancio di esercizio). Permette inoltre alle aziende di rendere conto in maniera precisa del proprio impegno nella sostenibilità, arginando fenomeni di concorrenza sleale basati su pratiche di greenwashing (alla luce della Direttiva sulla Transizione Verde e della proposta di Direttiva Green Claims).

Tutto questo si pone in un’ottica di miglioramento della concorrenza all’interno del mercato in termini di comparabilità di informazioni non finanziarie. Infatti, la CS3D stabilisce un riferimento chiaro in materia di prescrizioni di human rights due diligence all’interno del mercato UE, contrastando la proliferazione di normative statali che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e fenomeni di c.d. forum shopping.