Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast
É giusto che la responsabilità dell'Intelligenza Artificiale sia regolata?
Le proposte di direttive sulla responsabilità dell'intelligenza artificiale e sull'era digitale fanno sorgere polemiche perché potrebbero limitare la crescita di queste tecnologie. Ne parla Giulio Coraggio nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it disponibile qui.
Walter Ruffinoni, CEO di NTT Data sull’innovazione in Italia al DLA Piper Innovation Summit 2022
Walter Ruffinoni, CEO di NTT Data illustra a Giulio Coraggio la visione della sua azienda sul futuro dell’innovazione in Italia. Potete vedere l’intervista qui.
Luna Bianchi sulle potenzialità e criticità legali del metaverso al DLA Piper Innovation Summit 2022
Luna Bianchi, trademark attorney e Member of the Metaverse Governance Working Group al World Economic Forum, è stata una dei panelist al DLA Piper Innovation Summit 2022 e in questa intervista discute con Elena Varese delle criticità legali del metaverso. Potete vedere l’intervista qui.
Data Protection & Cybersecurity
Cookie wall e monetizzazione dei dati: recenti iniziative editoriali al vaglio del Garante privacy
Il 18 ottobre 2022, il Garante privacy ha comunicato di aver dato avvio ad una serie di verifiche a seguito di alcune segnalazioni concernenti la comparsa di cookie wall per accedere a contenuti online e, di conseguenza, monetizzare i dati.
Gli editori stanno progressivamente adottando la pratica del consenso al tracciamento come moneta di scambio per servizi e prodotti online, alternativamente al pagamento di una vera e propria somma di denaro (paywall). Le testate giornalistiche online scelgono sempre più frequentemente di basare gli introiti sulla pubblicità personalizzata, considerando i dati personali degli utenti internet a tutti gli effetti come una controprestazione contrattuale.
La questione della monetizzazione dei dati non è nuova nel panorama europeo, tanto che il concetto di “do ut data” ha già avuto modo di sollevare dibattiti. Il tema infiamma gli internauti sulla scia dell’approccio liberista del legislatore europeo, il quale, con la direttiva UE 2019/770 che è stata implementata nel Codice del Consumo, sembrerebbe ammettere la possibilità (circostanziata) di pagare con i dati, assimilandoli ad una valuta. Questa pratica deve essere però resa chiara agli utenti, ed infatti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana si è pronunciata nel febbraio 2021, stabilendo che Facebook (ndr “Meta”) non poteva definire il proprio servizio come gratuito. Secondo l’AGCM, si tratterebbe di una classificazione fuorviante, posto che la big tech in questione utilizza i dati dei propri utenti per finalità commerciali, vendendoli a terzi.
Il corrispettivo per poter fruire di contenuti web protetti da cookie wall si sostanzia nell’accettazione di meccanismi di tracciamento non solo tecnici, ma anche di profilazione e terze parti, il che però va a scapito della libertà consensuale manifestata. Quanto libero può definirsi un consenso dato davanti all’alternativa “take it or leave it” propria di un cookie wall? Il requisito richiesto dall’articolo 4 del GDPR al punto 11 sembra scontrarsi con la concezione odierna del dato personale, che abbandona progressivamente l’idea di diritto fondamentale alla tutela della vita privata, per abbracciare la realtà per cui, de facto, l’economia digitale si nutre della mercificazione dei dati degli utenti (data economy). Costituendo ormai un’industria a sé, l’Adtech (Advertisement Technology) fa tremare le basi su cui si fonda l’idea di diritti umani consolidata nel tempo, ipotizzando un vero e proprio diritto di proprietà sui dati personali, da poter allora vendere e scambiare al pari del denaro.
Il Garante privacy italiano aveva già avuto modo di esprimersi sul tema dei cookie wall lo scorso luglio 2021, dichiarandolo illecito, salva una verifica da farsi caso per caso. L’ammissibilità dei cookie wall è subordinata alla «possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti, da valutarsi alla luce dei principi del Regolamento». Perché il cookie wall possa essere considerato in linea con la disciplina vigente, il trattamento dei dati così raccolti dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente.
In attesa di maggiori chiarimenti sul tema da parte del Garante italiano, è possibile ispirarsi ai vicini francesi per alcuni criteri guida su come trattare i cookie wall. Il CNIL (Autorità nazionale francese per la protezione dei dati) è intervenuta individuando alcuni elementi di valutazione, dopo che il Consiglio di Stato francese si era espresso nel giugno 2020 contro un’interdizione totale dei cookie wall, optando per un approccio più cauto, basato su un apprezzamento della libertà del consenso, alla stregua del modus operandi italiano.
Secondo il CNIL, i fattori da tenere in considerazione sarebbero i seguenti:
- l’utente che opta per negare il consenso al tracciamento ha a disposizione un’alternativa equa e reale per accedere comunque al contenuto?
- le tariffe dell’alternativa a pagamento hanno un prezzo ragionevole?
Molte questioni rimangono ancora scoperte, ad esempio, qualora l’utente preferisca il pagamento ai cookie wall, in che misura sarà possibile esporlo comunque ad attività di tracciamento? Il consenso ai cookie potrà essere verosimilmente richiesto rispetto alla visualizzazione di contenuti che sono ospitati da siti terzi (ad esempio video) o nel caso di plug-in di rimando a social media per la condivisione di contenuti. Agli esperti privacy viene allora richiesto di gestire con cura il tema, evitando di passare da una totale chiusura ad un’ottica di monetizzazione estrema del dato. Gli occhi rimangono puntati sul legislatore europeo ed il futuro regolamento ePrivacy, attendendo indicazioni più precise in materia per uniformità d’approccio a livello dell’Unione Europea.
Su simili argomenti, può essere interessante l’articolo “Infografica - Nuovi obblighi privacy introdotti dal Garante sui cookie”.
Intellectual Property
La Cassazione si pronuncia sul risarcimento del danno per perdita di chances professionali per violazione del diritto morale d’autore
Nell’ordinanza n. 28285 del 28 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità e il risarcimento del danno nella forma di perdita di chances professionali in seguito alla violazione del diritto morale d’autore lamentata da un professionista che nel corso della propria collaborazione con un’emittente televisiva non è stato indicato nei titoli di coda come autore dei filmati da questi realizzati e trasmessi nei programmi televisivi. La Corte ha stabilito che il professionista non ha fornito prova di quale fosse la base economica dei guadagni realizzati su cui poter quantificare un’ipotesi di liquidazione del danno, anche in via equitativa.
La controversia origina dal rapporto di collaborazione di un professionista iscritto all’ordine dei giornalisti, che lavorava come cameraman e montatore di filmati per il servizio pubblico televisivo. Durante tale collaborazione il collaboratore ha realizzato numerosi montaggi, trasmessi in televisione, in cui non è mai stato indicato il nome del professionista quale autore nei titoli di coda. Pertanto, il professionista ha agito giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del suo diritto d’autore, tra cui anche la perdita di chances professionali.
In primo grado, il Tribunale di Sanremo ha sancito che la controversia avesse ad oggetto solamente il diritto morale d’autore, ossia il diritto a far valere, far riconoscere e rivendicare la paternità di un’opera, diritto che è inalienabile e intrasferibile. Nel caso di specie, i diritti allo sfruttamento economico dell’opera erano stati acquistati legittimamente dall’emittente televisiva. Nonostante il riconoscimento della violazione del diritto morale d’autore, il Tribunale ha rigettato le richieste dell’attore, dal momento che il risarcimento sarebbe spettato esclusivamente per il danno patrimoniale, di cui però non è stata offerta prova. Il professionista ha proposto appello avverso tale decisione, facendo richiesta, oltre della soddisfazione delle domande già presentate in primo grado, del risarcimento del danno anche non patrimoniale, oltre che di quello patrimoniale, per la violazione del proprio diritto morale d’autore, da determinarsi anche con valutazione equitativa.
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza impugnata e il collaboratore ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l’assenza dell’applicazione del criterio di risarcimento equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del risarcimento e la mancanza di motivazione dell’esclusione del danno patrimoniale. La Corte Suprema ha accolto il ricorso e ha rinviato alla Corte d’Appello di Genova per decidere nuovamente sulla questione, sancendo che la violazione del diritto morale dell’attore era incontestata, che la prova del danno subito può essere fornita anche con presunzioni e che lo stesso potrebbe essere liquidato con valutazione equitativa. La Corte d’Appello ha nuovamente confermato le determinazioni delle decisioni di merito, stabilendo che la Corte di Cassazione non ha definito alcuna presunzione legale sull’esistenza del danno: il ricorrente ha fatto riferimento alla perdita di chances, senza però indicarne come prova fatti concreti.
Il professionista ha, quindi, nuovamente proposto ricorso in Cassazione avverso la seconda sentenza in appello, sostenendo che il concetto di perdita di chances professionali comprende la possibilità di delineare delle ipotesi e non necessita di dare prova di fatti concreti, essendo sufficiente una valutazione sulla considerazione di una potenzialità venuta meno. Secondo il ricorrente, l’indicazione del nome dell’autore avrebbe fornito una pubblicità che gli avrebbe sicuramente permesso di acquisire nuova clientela.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che la Corte d’Appello ha correttamente provveduto ad accertare se la richiesta di risarcimento fosse fondata su sufficienti elementi presuntivi. Infatti, confermando l’orientamento consolidato di legittimità sul risarcimento da perdita di chances professionali, la Cassazione ha condiviso la posizione della Corte d’Appello che le mere indicazioni di ipotesi di astratte perdite di occasioni di guadagno, senza fare riferimento a fatti concreti e senza riferimenti al giro d’affari del professionista o ad un eventuale decremento dello stesso, collegabile in qualche modo ai fatti oggetti di causa, costituiscono elementi presuntivi non adeguati a dimostrare l’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale.
Nel caso di specie, il professionista non ha mai dato indicazioni economiche sui guadagni realizzati tramite i servizi realizzati con l’emittente televisiva o con altri clienti, che potessero essere utilizzati come base su cui quantificare in via equitativa una liquidazione del danno. Tale tipo di liquidazione del risarcimento avrebbe in ogni caso dovuto tenere conto delle specifiche condizioni economiche e organizzative del professionista, non su parametri generali validi per qualsiasi tipo di professionalità e senza alcun riferimento alle condizioni del danneggiato nel proprio ambito lavorativo. Alla luce di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, oltre che dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
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L’EUIPO ha pubblicato il discussion paper sulle tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti
L'Ufficio dell'Unione Europea per i Diritti Intellettuali (EUIPO), attraverso il suo Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale, ha finalmente pubblicato, in data 22 settembre 2022, un discussion paper "Automated Content Recognition: IP Enforcement and management use cases", ovvero sulle tecnologie di Riconoscimento Automatico dei Contenuti.
Lo studio costituisce la seconda fase del noto progetto già avviato nel 3 anni fa e che ha condotto alla pubblicazione del primo report del novembre 2020: "Automated Content Recognition: Existing technologies and their impact on IP".
Per chiarire meglio il contenuto di questo documento di discussione, ricordiamo che non esiste una definizione universalmente accettata e standardizzata delle tecnologie di Riconoscimento Automatico dei Contenuti.
Si intendono però con tecnologie riconoscimento automatico dei contenuti tutti quegli strumenti tecnologici che, per mezzo di un processo "automatico", e quindi senza l'intervento della revisione umana, consentono di identificare e riconoscere il tipo di contenuto memorizzato in un file digitale o collocato in un ambiente offline e riconosciuto da una fotocamera.
Alcuni degli ambiti in cui queste tecnologie possono essere utilizzate sono certamente il commercio elettronico o il controllo di contenuti online illegali o dannosi sui mercati dell'e-commerce, i social media o anche le piattaforme di condivisione video.
É importante considerare come la ricerca dell’EUIPO si sia concentrata su tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti come l’Hashing, il Watermarking ed il Fingerprinting.
Se l’”hashing” è probabilmente il concetto più noto tra quelli menzionati, è importante riconoscere che il watermarking digitale può essere utilizzato per molteplici finalità, come rendere conoscibile ed evidente a tutti gli utenti chi sia il proprietario del documento, nel caso in cui il marchio sia visibile; dimostrare l'originalità di un documento non oggetto di attività contraffattiva; impedire la diffusione di copie non autorizzate oppure segnare il percorso di vendita del documento, servendosi di un marchio differente per ogni acquirente.
Si parla invece di fingerprint di un file quando si fa riferimento ad una sequenza alfanumerica di bit, di una lunghezza prefissata, che identifica quel file con le caratteristiche intrinseche stesse del file. La fingerprint viene normalmente utilizzata per garantire l’autenticità e sicurezza dei file, ovvero per identificare agevolmente i file distribuiti in rete tramite file-sharing.
Come affermato dall’EUIPO, in alcuni casi, queste tecnologie vengono combinate per ottimizzare le risorse necessarie al riconoscimento dei contenuti, migliorando al contempo il riconoscimento.
Secondo gli esperti, dunque, la sfida più grande nello sviluppo e nell'implementazione di una determinata soluzione di riconoscimento automatico dei contenuti consiste nel trovare il giusto equilibrio tra l'accuratezza nel riconoscimento dei contenuti, la robustezza nel resistere alle alterazioni dei contenuti e le risorse tecniche e gli investimenti necessari per implementarla e gestirla.
Questa seconda fase di studio sulle tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti, inoltre, si è concentrata sull’impiego concreto che i titolari dei diritti e le autorità preposte alla applicazione della legge fanno delle tecnologie menzionate e ha descritto, fornendo una prospettiva generale, tanto le sfide quanto le opportunità che tali tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti offrono o celano in specifici contesti di violazione dei DPI, tanto online che offline.
Nelle conclusioni del documento, l’EUIPO coglie poi l’occasione per affermare che, come dimostrato dai casi d’uso analizzati nell’opera, varie tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti fanno già parte degli strumenti di supporto alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
In molti casi, ad esempio, il riconoscimento dei contenuti è solo un componente essenziale di soluzioni più ampie che possono: portare alla rimozione automatica o alla notifica di contenuti potenzialmente in violazione della proprietà intellettuale di artisti; combinare le conoscenze acquisite attraverso le tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti con informazioni contestuali o comportamentali per perfezionare l’individuazione di contenuti e attività che violano la proprietà intellettuale; supportare il lavoro investigativo per identificare la fonte dei contenuti che violano la proprietà intellettuale ed elaborare la migliore strategia per affrontarli.
Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “Proposte CE responsabilità per intelligenza artificiale ed era digitale (dirittoaldigitale.com)”
Technology Media & Telecommunications
Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 30 settembre 2022
Con comunicato stampa del 7 ottobre scorso, Infratel ha informato della pubblicazione della Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga, aggiornata al 30 settembre 2022. Questa nuova edizione fa seguito a quella pubblicata lo scorso 9 settembre, nella quale erano rappresentati i dati sullo stato di avanzamento del Piano aggiornati al 31 agosto 2022.
La Strategia nazionale per la Banda Ultralarga – “Verso la Gigabit Society”, prevista nell’ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), ha come obiettivo quello di portare la connettività a 1 Gpb/s su tutto il territorio italiano entro il 2026 e favorire lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili.
La Strategia include diversi Piani di intervento pubblico per promuovere e incentivare la copertura di aree geografiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.
Le attività operative del Piano Nazionale Banda Ultralarga sono state avviate nel 2016 da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, l’obiettivo di Infratel è di intervenire nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture a banda larga e ultralarga al fine di estendere le opportunità di accesso a Internet veloce per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. È attraverso Infratel che il Ministero dello Sviluppo Economico implementa le misure definite nella Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga con l’obiettivo di ridurre le disparità infrastrutturali e di mercati esistenti nel territorio italiano, attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.
La Relazione in commento descrive lo stato di avanzamento del Piano focalizzandosi sulle cinque fasi operative principali: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.
Nella fase di progettazione definitiva sono identificati i tracciati delle reti da realizzare, le infrastrutture da riutilizzare, gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’infrastrutturazione in tecnologia FTTH, nonché i siti necessari per l’infrastrutturazione in tecnologia FWA. A seguito dell’approvazione dei progetti definitivi da parte di Infratel, si apre la fase della progettazione esecutiva, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. All’esito della fase di progettazione esecutiva possono essere avviati i lavori nei cantieri. Completati i lavori nei cantieri, Infratel svolge le verifiche finali che, in caso di esito positivo, condurranno al rilascio di un collaudo positivo.
La Relazione indica che, al 30 settembre 2022, la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH è stata approvata in 6.145 comuni, ossia 12 in più rispetto al 31 agosto 2022. Si registra un aumento anche in relazione al numero di Comuni in cui è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla rete in tecnologia FWA. Infatti, al 30 settembre sono 6.819 – in aumento di 6 unità rispetto al 31 agosto scorso – i Comuni con progetti approvati.
Come si legge nella Relazione, i Comuni in relazione ai quali è stata approvata la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH sono complessivamente 4.930, mentre è pari a 2.836 il numero di progetti relativi alla rete in tecnologia FWA approvati in fase esecutiva; si assiste, dunque, ad un aumento, rispettivamente di 103 e 18 unità rispetto al 31 agosto scorso.
Inoltre, al 30 settembre 2022, sono state completate le attività di infrastrutturazione in 5.389 dei complessivi 7.237 cantieri aperti per la realizzazione di reti in tecnologia FTTH; rispetto al 31 agosto 2022, sono stati aperti 191 nuovi cantieri e sono state completate le attività in ulteriori 195 cantieri. Per quanto riguarda l’infrastrutturazione in tecnologia FWA sono stati aperti 31 nuovi cantieri rispetto al 31 agosto scorso, per un totale di 2.793; i lavori sono stati portati a termine in 2.699 cantieri, con un aumento di 46 unità rispetto all’ultimo aggiornamento.
I lavori relativi all’infrastrutturazione in tecnologia FTTH si sono conclusi con collaudo positivo in 2.444 Comuni; 71 in più rispetto al 31 agosto 2022. I lavori di infrastrutturazione in tecnologia FWA hanno avuto esito positivo in 873 siti, con un aumento di 51 unità rispetto al precedente aggiornamento.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Pubblicata la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 31 agosto 2022”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Camila Crisci, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi, Carlotta Busani, Carolina Battistella, Deborah Paracchini, Vincenzo Giuffré, Cristina Criscuoli, Giulia Zappaterra, Maria Chiara Meneghetti, Giacomo Lusardi, Tommaso Ricci e Maria Rita Cormaci.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo, Eleva Varese e Alessandro Boso Caretta.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.
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