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25 gennaio 202328 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Podcast

Facebook sanzionata per violazione del divieto di pubblicità di gioco

AgCom ha emesso una sanzione di 750 mila euro nei confronti di Meta per violazioni della normativa sulla pubblicità del gioco con vincita in denaro. Si tratta della sanzione più elevata emessa sulla materia finora e farà molto discutere. Ne parla Giulio Coraggio nell’episodio del podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it disponibile qui.

 

Technology, Media & Telecommunications

Come sfruttare il potenziale dell'AI generativa affrontandone le problematiche legali

I sistemi di AI generativa, come Chat-GPT, continuano a evolversi e a cambiare il nostro modo di vivere e lavorare rendendo sempre più importante comprenderne le problematiche legali.

  • La crescita dell'AI generativa e le sue problematiche legali

Negli ultimi mesi, tutti parlano del GPT-3 creato da Open AI e della sua applicazione Chat-GPT, che è in grado di generare testi dal tono naturale, consentendo lo sviluppo di chatbot più realistici e di applicazioni di AI basate sul linguaggio.

GPT-3 sfrutta la cosiddetta intelligenza artificiale generativa (AI), nota anche come Generative Adversarial Networks (GANs), un tipo di intelligenza artificiale in grado di generare nuovi contenuti, come immagini, video e testi, senza l'intervento umano. Lo fa addestrandosi su un ampio set di esempi e imparando a creare nuovi esempi simili, diversi da quelli visti in precedenza. Può essere utilizzata in qualsiasi campo per creare contenuti e migliorare l'efficienza di aziende in diversi settori, come la sanità, la finanza e la produzione industriale, anche attraverso la creazione di dati sintetici per addestrare altri modelli di IA e migliorarne le prestazioni.

Dai diritti di proprietà intellettuale delle opere generate dall'AI alla responsabilità dell'AI generativa, ci sono una serie di questioni legali che devono essere affrontate. Ma a queste sfide si accompagna una serie di possibilità con una rivoluzione dell'operatività aziendale e al miglioramento della sua efficienza. E' fondamentale trovare un equilibrio tra l'abbracciare il potenziale dell'AI generativa e l'affrontare le problematiche legali che ne derivano.

Questo articolo intende fornire alcuni frammenti dei potenziali problemi legali dell'IA generativa, che saranno affrontati in modo più dettagliato nei prossimi articoli.

  • Diritti di proprietà intellettuale delle opere generate dall'AI: Chi detiene i diritti delle opere create dall'AI?

Una delle problematiche legali cruciali dell'AI generativa riguarda la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale. La capacità dei sistemi di AI di creare nuove opere senza l'intervento umano solleva questioni su chi detiene i diritti di queste opere e su come proteggerle da eventuali violazioni. Alcuni sostengono che le opere generate dall'AI dovrebbero essere considerate "opere orfane" e non soggette alla tutela del diritto d'autore, poiché il creatore non può essere identificato. Allo stesso modo, in alcuni contenziosi è stato stabilito che un'AI non può essere l'inventore ai sensi della normativa sui brevetti.

Questo scenario solleva preoccupazioni per la mancanza di protezione di queste opere e per il loro potenziale uso improprio. Per affrontare questo problema, una possibile soluzione è quella di creare una nuova categoria di diritti di proprietà intellettuale specifica per le opere generate dalle IA. Ma questo creerebbe un ulteriore livello di diritti di proprietà intellettuale che devono essere attribuiti a qualcuno e potrebbe limitare lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale.

Lo stesso vale per i dati sintetici, che sono dati generati artificialmente dai sistemi di AI, piuttosto che raccolti da fonti reali. Ad esempio, se un sistema di AI genera immagini sintetiche basate su immagini reali, chi possiede i diritti sulle immagini sintetiche? Ciò solleva questioni relative ai diritti dei creatori dei dati originali, nonché ai diritti dei creatori dei dati sintetici. E la questione sta già dando origine a controversie.

  • Responsabilità dei sistemi di AI: Chi è responsabile quando le decisioni generate dall'AI sono sbagliate?

Poiché i sistemi di AI stanno diventando sempre più avanzati, prenderanno esponenzialmente decisioni che possono avere conseguenze significative, come la diagnosi di condizioni mediche, l'approvazione di prestiti e persino la guida dei nostri veicoli. Esistono alcune restrizioni normative e, ad esempio nel settore sanitario, un sistema di AI non è autorizzato a fornire cure mediche e quindi può solo supportare i medici. Allo stesso modo, la normativa del codice della strada è concepita per garantire che i conducenti abbiano sempre il controllo del proprio veicolo, anche se alcuni incidenti degli ultimi anni dimostrano che qualcuno sta abusando delle potenzialità delle auto a guida autonoma.

Inoltre, le norme sulla privacy prevedono che gli individui abbiano il diritto di non essere soggetti a decisioni automatizzate e in ogni caso di chiedere la revisione di tali decisioni da parte di un essere umano (Leggi "Seconda sanzione del Garante privacy contro una società di food delivery") che sono state amplificate in Italia per i sistemi di IA utilizzati per monitorare i lavoratori con il cosiddetto Decreto Trasparenza (Leggi "La circolare ministeriale chiarisce i sistemi automatizzati del Decreto Trasparenza").

In caso di errori dovuti a errori del sistema di AI, sorgono domande su chi ne sia responsabile. Alcuni sostengono che i creatori del sistema di IA dovrebbero essere ritenuti responsabili, mentre altri suggeriscono che il sistema di IA stesso dovrebbe essere ritenuto responsabile.

Un regime di responsabilità per l'intelligenza artificiale è fondamentale per favorirne lo sfruttamento. Di conseguenza, la Commissione europea sta affrontando la questione con una proposta di direttiva UE sull'argomento (Leggi "Presentate le proposte di normativa europea sulla responsabilità per l’intelligenza artificiale e l’era digitale"). La questione è se tali proposte raggiungano il giusto equilibrio tra rendere le aziende responsabili degli errori causati dall'intelligenza artificiale ed evitare obblighi onerosi che potrebbero ostacolare la crescita dell'AI.

  • Trasparenza nei sistemi di intelligenza artificiale e come limitare i potenziali pregiudizi nei modelli di AI?

Con l'aumento della complessità dei sistemi di AI generativa, gli stessi diventano più difficili da capire e da spiegare, rendendo difficile determinare il motivo per cui è stata presa una determinata decisione. Questo può rendere complesso ritenere qualcuno responsabile in caso di errori. Allo stesso modo, i modelli di AI potrebbero incorporare un pregiudizio (il c.d. "bias") che potrebbe portare a un trattamento ingiusto di alcuni gruppi/categorie di individui. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se i dati utilizzati per addestrare il modello di AI sono alterati a causa del pregiudizio dei relativi programmatori, portando il sistema di AI a prendere decisioni che discriminano determinati individui o gruppi.

Le distorsioni nell'AI generativa possono portare non solo a problemi legali, ma anche a problemi etici per il potenziale rischio di discriminazione.

La Commissione europea sta cercando di affrontare questo aspetto dell'intelligenza artificiale, con la legge sull'AI che è stata ora adottata dal Consiglio europeo e che dovrebbe introdurre diversi livelli di certificazione e regimi per i vari tipi di AI, a seconda dei rischi potenziali che ne derivano (Leggi "Il Consiglio dell’UE adotta la proposta di AI Act sull’intelligenza artificiale").

  • Problemi privacy e di cybersicurezza dell'AI generativa: come proteggere gli individui?

Con la capacità dei sistemi di AI di generare immagini e video realistici, si teme che questa tecnologia possa essere utilizzata per invadere la privacy e la sicurezza delle persone. Inoltre, l'uso dell'AI generativa nei contenuti deepfake, che possono essere utilizzati per creare video e immagini false, solleva ulteriori preoccupazioni sulla fiducia nelle informazioni e nei media.

L'uso dell'intelligenza artificiale generativa nei contenuti deepfake può essere utilizzato per creare video e immagini falsi, che possono essere usati per diffondere disinformazione o per molestare o ricattare le persone. Questa tecnologia può anche essere utilizzata per creare immagini realistiche di persone, che possono essere usate per scopi malevoli come il catfishing e il furto di identità. Inoltre, l'uso dell'AI generativa nella creazione di dati sintetici, che possono essere utilizzati per addestrare altri modelli di AI, solleva preoccupazioni sulla privacy delle persone che possono essere rappresentate nei dati.

Un ulteriore aspetto preoccupante è poi che i sistemi di AI generativa possono essere utilizzati per identificare bug nei codici che facilitano potenziali cyberattacchi, compresi gli attacchi ransomware. Allo stesso modo, l'AA generativa può essere utilizzata per riprodurre la voce e/o l'immagine di amministratori delegati e dirigenti di alto livello per eseguire i cosiddetti attacchi informatici del tipo "Fake CEO".

Nei prossimi articoli parleremo sicuramente di molte altre problematiche legali legate all'AI generativa. Nel frattempo, consigliamo di leggere i post ai link in questo articolo e seguiteci per altri articoli sull'argomento.

AGCom avvia la consultazione pubblica per la definizione del servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga

Con Delibera 421/22/CONS, l’AGCom ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga, ai sensi dell’art. 94 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

La norma ha incluso un “adeguato servizio di accesso a internet a banda larga” tra le prestazioni comprese nella fornitura del “servizio universale”, stabilendo che su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile a detto servizio. Il Codice definisce il “servizio universale” come un “un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile”.

L’art. 94 del Codice affida quindi all’AGCom il compito di definire – “alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano” - “il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga” al fine di “garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica della società”.

La disposizione stabilisce altresì che il servizio di accesso a internet a banda larga incluso tra le prestazioni del servizio universale deve presentare caratteristiche tecniche tali da essere in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno un “insieme minimo di servizi” nel quale sono compresi i seguenti: e-mail, motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni, strumenti basilari online di istruzione e formazione, stampa o notizie online, ordini o acquisti online di beni o servizi, ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro, reti professionali, servizi bancari online, utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale, social media e messaggistica istantanea, chiamate e videochiamate.

Come chiarito dallo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, una volta che l’Autorità avrà definito quale sia il “servizio di accesso adeguato a internet a banda larga”, l’AGCom potrà valutare, come previsto dall’art. 96 del Codice, se imporre adeguati obblighi di fornitura del servizio universale al fine di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso da parte degli utenti finali. Lo scopo dichiarato dello schema di provvedimento è pertanto quello di definire il servizio di accesso ad internet in parola, con la precisazione che le “valutazioni sull’eventuale imposizione di obblighi di fornitura del servizio universale saranno oggetto di un successivo apposito procedimento istruttorio”.

Con lo schema di provvedimento viene quindi chiesto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica se “condividono le valutazioni dell’Autorità in merito alla definizione proposta del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga” così come descritte nello schema di provvedimento stesso. In particolare, alla luce di tali valutazioni, l’Autorità ritiene che una velocità minima in download pari a 4 Mbps, fornita con continuità di servizio, e quindi, salvo circostanze eccezionali, ogni giorno per tutto il giorno senza interruzione, consenta un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga.

L’AGCom osserva che, di norma, “una velocità minima in download di 4 Mbps può essere fornita con accessi ADSL con velocità nominali di 10 Mbps” e che gli accessi con velocità nominale maggiore o uguale a 10 Mbps rappresentano attualmente circa il 93% delle linee broadband e ultrabroadband, con la precisazione che “anche in considerazione degli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso degli operatori di comunicazione elettronica, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica, assicurare un accesso a internet a banda larga ad una velocità minima di 4 Mbps risulterà, in prospettiva, un vincolo sempre meno stringente”.

Tale ampiezza di banda – ritiene l’AGCom – soddisfa infatti tutti i seguenti requisiti: (a) consente di usufruire almeno dell’insieme minimo di servizi elencati dal Codice, garantendo anche la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo; (b) almeno il 50% delle famiglie utilizza accessi con una velocità minima di connessione su rete fissa maggiore o uguale a 4 Mbps; (c) almeno l’80% delle famiglie che dispongono di una connessione su rete fissa a banda larga utilizza accessi con una velocità minima di connessione maggiore o uguale a 4 Mbps; (d) non si sovrappone alla strategia italiana per la diffusione della banda larga e non comporta distorsioni competitive.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “L’AGCom avvia un procedimento per la definizione del servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga”.

 

Intellectual Property

Il titolare del marchio apposto su prodotti ricaricabili può opporsi alla commercializzazione del rivenditore?

Con una recente decisione, la Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) si è pronunciata nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Corte Suprema finlandese nella causa C‑197/21. In tale occasione, sono stati chiariti i confini di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, che riconoscono al titolare di un marchio che abbia commercializzato, in uno Stato membro, prodotti contrassegnati con tale marchio e destinati ad essere riutilizzati e ricaricati numerose volte, il diritto di opporsi all’ulteriore commercializzazione di tali prodotti, in detto Stato membro, da parte di un rivenditore.

  • La controversia sulla tutela del marchio in relazione a prodotti ricaricabili

La causa è stata instaurata da un’impresa multinazionale che produce e vende dispositivi per la carbonatazione che consentono ai consumatori di preparare, con acqua di rubinetto, acqua gassata e bevande gassate aromatizzate (la "società A"). Più nel dettaglio, in Finlandia, la società A commercializza tali dispositivi con una bomboletta ricaricabile di biossido di carbonio, anche offerta separatamente. Le società nell’orbita della società A sono titolari di marchi europei e nazionali che figurano sull’etichettatura e sono incisi sul corpo in alluminio di tali bombolette.

Contrapposta alla società A, una società finlandese (di seguito, “società B”) che commercializza in tale Stato dispositivi per la carbonatazione per bevande con un marchio caratterizzato da un elevato grado di somiglianza con i marchi anteriori, riprendendone il comune elemento distintivo. Inizialmente, tale marchio era usato in imballaggi che di regola non includevano bombolette di biossido di carbonio. Tuttavia, successivamente, anche la società B ha dato seguito alla vendita di bombolette di biossido di carbonio riempite in Finlandia, compatibili sia con i propri dispositivi per la carbonatazione sia con quelli della società A, la quale ha anche contribuito alla loro iniziale commercializzazione.

Nello specifico, la società B, dopo aver ricevuto, tramite distributori, le bombolette della società A, rispedite vuote da consumatori, ricaricava le bombolette di biossido di carbonio e ne sostituiva le etichette originali con due proprie etichette, lasciando visibili, però, i marchi della società A incisi sul corpo del prodotto.

A fronte di tali procedure, la società A agiva avverso la società B, ritenendo tale modus operandi idoneo a violare i propri diritti di marchio e a generare un significativo rischio di confusione per il pubblico interessato anche all’origine delle bombolette, che avrebbe potuto ritenere erroneamente sussistente un rapporto commerciale o economico tra le società.

Più nel dettaglio, la società A ha sottolineato che le bombolette di biossido di carbonio vendute sul mercato finlandese non sono tutte della stessa qualità e non presentano tutte le stesse caratteristiche. Inoltre, i rivenditori che riempiono le bombolette in questione senza autorizzazione potrebbero non manipolare i prodotti in modo corretto e sicuro, non disponendo di sufficienti informazioni. Da ultimo, aggiungeva, altresì, che in caso di eventuali controversie, la società A, produttrice delle stesse, non avrebbe potuto incorrere in alcuna responsabilità per i danni causati da bombolette di biossido di carbonio non opportunamente ricaricate da tali rivenditori.

In replica, la società B asseriva che un cambiamento di etichetta non pregiudica la funzione del marchio di indicare l’origine della bomboletta, dal momento che il pubblico di riferimento è nelle condizioni di comprendere che l’etichettatura indica unicamente l’origine del biossido di carbonio e l’identità del rivenditore che ha ricaricato la bomboletta.

Tutto quanto anticipato, il 5 settembre 2019, il Tribunale delle questioni economiche accoglieva parzialmente le domande della società A, ritenendo che il contenuto di una delle etichette fosse idoneo a creare, presso un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento, l’impressione che esistesse un legame tra le società. La sentenza è stata poi impugnata dinanzi la Corte Suprema che ha poi sospeso il procedimento, avanzando una domanda di pronuncia pregiudiziale.

  • L'oggetto del rinvio

Le questioni oggetto di rinvio, sostanzialmente, sono quattro. In breve, si chiedeva se, e, in caso affermativo, a quali condizioni, il titolare di un marchio che abbia commercializzato, in uno Stato membro, prodotti contrassegnati con tale marchio e destinati ad essere riutilizzati e ricaricati numerose volte, sia legittimato ad opporsi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, all’ulteriore commercializzazione di tali prodotti, in detto Stato membro, da parte di un rivenditore che li abbia ricaricati e abbia sostituito l’etichetta su cui figura il marchio di origine con un’altra etichettatura, lasciando al tempo stesso apparire il marchio di origine su tali prodotti.

Fermo restando che il diritto del titolare del marchio di opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti recanti il suo marchio non è illimitato, la questione se il titolare del marchio possa opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati con il suo marchio e, in particolare, alle misure prese dal rivenditore riguardanti il ritiro delle etichette originali e l’apposizione di nuove etichette su tali prodotti, lasciando visibile al tempo stesso un marchio di origine, deve essere esaminata alla luce dei legittimi interessi del titolare del marchio e, in particolare, a quello relativo alla salvaguardia della funzione essenziale del marchio, ossia garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto contrassegnato.

Per quanto qui rileva, secondo quanto osservato in altra sede dalla CGUE, tra le ipotesi che ricadono nell’ambito di applicazione del suddetto articolo sussiste anche quella secondo cui l’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile ad un marchio crea l’impressione che esiste un legame economico tra il titolare del marchio e tale soggetto terzo e, in particolare, che quest’ultimo appartiene alla rete di distribuzione del titolare o che sussiste una relazione speciale tra questi due soggetti. La Corte ha poi fornito i seguenti elementi interpretativi:

  1. l’impressione complessiva data dalla nuova etichettatura, e dunque le informazioni relative al titolare del marchio che ha fabbricato la bomboletta e quelle relative al rivenditore che effettua la ricarica, devono essere chiare e inequivocabili per un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento;
  2. al fine di valutare l’impressione suscitata dalla nuova etichettatura, devono essere prese in considerazione anche le pratiche nel settore interessato e i livelli di vendita coinvolti;
  3. la presenza, e visibilità, del marchio di origine rispetto all’etichettatura supplementare effettuata dal rivenditore sul prodotto è da considerarsi elemento pertinente nei limiti in cui sembra escludere il fatto che l’etichettatura abbia modificato lo stato del prodotto occultandone l’origine.

Sulla base di questi criteri, la Corte ha pertanto concluso che il titolare di un marchio che ha commercializzato, in uno Stato membro, prodotti contrassegnati con tale marchio e destinati a essere riutilizzati e ricaricati numerose volte non ha diritto di opporsi, in forza di tali disposizioni, all’ulteriore commercializzazione di tali prodotti, in detto Stato membro, da parte di un rivenditore che li abbia ricaricati e abbia sostituito l’etichetta su cui figura il marchio di origine con un’altra etichettatura, lasciando al tempo stesso apparire il marchio di origine su tali prodotti, a meno che tale nuova etichettatura non crei l’impressione errata nella mente dei consumatori che esista un legame economico tra il rivenditore e il titolare del marchio. Tale rischio di confusione deve essere valutato globalmente alla luce delle indicazioni che figurano sul prodotto e sulla sua nuova etichettatura, nonché in considerazione delle pratiche di distribuzione del settore interessato e del livello di conoscenza di tali pratiche da parte dei consumatori.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Tribunale di Roma si pronuncia in materia di importazioni parallele”.

 

Food & Beverages

L’UE ha autorizzato l’immissione sul mercato della farina di grillo domestico

Il 3 gennaio 2023, al termine di un articolato procedimento iniziato nel 2019, la Commissione UE ha pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2023/5 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento.

Il Regolamento 2023/5 è entrato in vigore  il 24 gennaio 2023, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento.

La farina di grillo domestico non è però il primo Novel Food appartenente al mondo degli insetti. Già nel giugno 2021, infatti, era entrato in vigore il Regolamento di esecuzione UE 2021/882 che autorizzava l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor (tarma della farina) essiccata.

Ma cosa sono i Novel Food?

La Commissione Europea ha sintetizzato operativamente la definizione di Novel Food come segue.

I nuovi alimenti sono definiti come alimenti che non sono stati consumati in misura significativa dagli esseri umani nell’UE prima del 15 maggio 1997, quando è entrato in vigore il primo regolamento sui “nuovi alimenti”. Concretamente, quindi, i “nuovi alimenti” possono essere: alimenti innovativi e di nuova concezione; alimenti prodotti con nuove tecnologie e processi produttivi; nonché alimenti che sono o sono stati tradizionalmente consumati al di fuori dell’UE.

Questa definizione operativa riassume l’articolo 3 del Regolamento UE 2015/2283 del 25 novembre 2015, applicabile dal 1 gennaio 2018, (Regolamento “Novel Food”), secondo il quale è un alimento nuovo “Qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri che rientra in almeno una delle seguenti categorie”. L’articolo infatti procede ad indicare analiticamente tutte le macro-categorie di alimenti che possono rientrare nella definizione di “alimenti nuovi” e conseguentemente devono essere sottoposte alla procedura prevista dal Regolamento 2015/2283 prima di essere immesse in commercio.

Tornando alla farina di grillo, nel luglio del 2019 la società Cricket One Co. Ltd. Ha presentato alla Commissione Europea, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento Novel Food, una domanda di autorizzazione per l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento.

La domanda riguardava l’uso della polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus (grillo domestico) intero nel pane e nei multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita. La società ha altresì richiesto di utilizzare la farina di grillo nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, ed addirittura nelle bevande tipo birra o nei prodotti a base di cioccolato.

A seguito di tale domanda, la Commissione Europea ha richiesto all’Autorità Europea per la sicurezza alimentare di emettere un parere scientifico sulla sicurezza della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) intero quale nuovo alimento.

A tale richiesta ha fatto seguito un parere positivo dell’Autorità per la sicurezza alimentare, la quale ha concluso che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti.

A seguito quindi della conclusione dell’iter procedurale previsto dal Regolamento Novel Food, la polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico può essere immessa sul mercato dell’Unione ed è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, istituito tramite Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Su di un simile argomento, può essere di interesse l’articolo “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) presenta la nuova strategia per la sicurezza alimentare 2022 – 2030”.

 

Commercial

AGCM: sanzione per oltre 5 milioni a noto e-commerce per pratiche commerciali scorrette conseguenti ad abusi relativi al diritto di recesso

L’AGCM ha sanzionato per oltre 5 milioni di euro una nota società di e-commerce accertando la perpetrazione di due pratiche commerciali scorrette: annullamento unilaterale di ordini in caso di superamento di determinate soglie di resi conseguenti all’esercizio del diritto di recesso, e presentazione di prezzi ingannevoli.

  • Le pratiche commerciali scorrette legate ad abusi del diritto di recesso

A partire dal 2019 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), sono pervenute sporadiche segnalazioni da parte di singoli consumatori relative a questioni inerenti alla condotta oggetto di sanzione da parte di AGCM. Come si rinviene nel provvedimento adottato da AGCM, per esempio, un consumatore segnalava: “senza nessun apparente motivo l’e-commerce mi comunica che non posso più procedere agli acquisti presso la sua piattaforma”.

Successivamente, a seguito della segnalazione pervenuta nell’aprile 2021 da parte del Nucleo Special Antitrust della Guardia di Finanza, sono stati acquisiti ulteriori elementi informativi che sono stati indispensabili ai fini dell’individuazione della condotta del noto e-commerce. Tra questi, anche la prospettazione, dal 1 febbraio 2022, di c.d. “Prezzi di mercato” che venivano paragonati ai prezzi applicati dall’e-commerce, mostrando dunque uno sconto rispetto ai “prezzi di mercato”.

AGCM a seguito di un lungo iter, contesta pertanto la scorrettezza dei comportamenti posti in essere dall’e-commerce che integrano due distinte pratiche commerciali:

  1. l’annullamento unilaterale di ordini già perfezionati dei consumatori, in caso di superamento di determinate soglie di resi conseguenti all’esercizio del diritto di recesso: dalle evidenze acquisite, AGCM attesta innanzitutto che l’e-commerce, procedeva al reiterato annullamento unilaterale degli ordini online dei consumatori che superavano una determinata soglia di resi conseguenti all’esercizio del diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo, inibendone la facoltà di effettuare ulteriori acquisti sul sito, in ragione di una precisa policy interna aziendale, finalizzata a limitare il numero di resi. Su questo punto, l’e-commerce si difendeva argomentando che era necessario procedere a tale annullamento al fine di contrastare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei consumatori, che sarebbero risultati in un danno economico al professionista. In particolare, sembrava che si trattasse di consumatori che in modo seriale esercitavano il diritto di recesso. Tuttavia, la principale contestazione di AGCM si rinviene nel fatto che di ciò, i consumatori non ricevevano alcuna informazione, né prima di effettuare acquisti online, né successivamente attraverso il servizio di customer care, e non tanto sull’inibizione degli account; e
  2. la prospettazione, con modalità, ingannevoli dei prezzi dei prodotti e degli sconti effettivamente applicati: le risultanze istruttorie avrebbero fatto emergere due distinte modalità informative che l’e-commerce avrebbe utilizzato, rispettivamente fino al 1 febbraio 2022, e successivamente. Prima di tale data, venivano utilizzati dei frequenti cambiamenti di prezzi, e spesso venivano innalzati in occasione del repricing per essere ribassati dopo solo poche settimane, in occasione delle promozioni (es. in occasione del Black Friday). Dal 1 febbraio 2022, invece, venivano prospettato ai consumatore un certo “prezzo di mercato”, come prezzo base di riferimento, al quale sarebbero stati applicati dei presunti sconti. Il prezzo di mercato, però, non veniva applicato dal professionista, ma sarebbe stato frutto di un calcolo rispetto al prezzo applicato da altri operatori.

In seguito all’attestazione delle due violazioni, l’AGCM avrebbe rinvenuto la violazione di diverse norme del Codice del Consumo, e avrebbe pertanto (i) irrogato una sanzione di oltre 5 milioni euro, e (ii) ordinato all’e-commerce di informare l’Autorità sulle iniziative assunte per superare gli elementi di criticità evidenziati nel provvedimento sanzionatorio, entro 60 giorni.

  • Impatto del provvedimento per le aziende

La decisione di AGCM è una decisione molto importante nel mondo e-commerce, che fa comprendere come l’intervento dell’Autorità, come è stato poi confermato dalla stessa, si inquadra nella più ampia attività di enforcement nei confronti degli e-commerce, per assicurare il “corretto ed equilibrato sviluppo” dello stesso, e che pertanto potrebbe non fermarsi a questa sanzione, ma proseguire in una più ampia indagine rivolta a tutti gli e-commerce.

Tuttavia, paradossalmente, con la decisione dell’AGCM che sanziona le pratiche commerciali scorretta riferita all’annullamento unilaterale degli ordini, sembra aprirsi un nuovo scenario per gli e-commerce, e sembra affermarsi il principio secondo il quale “se è trasparente va bene”. Per cui, nonostante il diritto di recesso sancito dall’art. 52 del Codice del Consumo, che l’AGCM ricorda essere un diritto tout court, sia un diritto previsto non solo a livello nazionale, ma anche comunitario, questo può essere limitato fintantoché venga prospettato in maniera chiara ai consumatori. Difatti, il motivo della contestazione da parte di AGCM, per quanto attiene alla prima pratica, non riguarda tanto il comportamento in sé, ma quanto il fatto che i consumatori non fossero a conoscenza di tali restrizioni.

Per quanto attiene alla contestazione sull’ingannevole prospettazione dei prezzi ai consumatori, invece, questa decisione si inserisce dopo il provvedimento preso nei confronti di un altro market place di abbigliamento di seconda mano. In questo caso si può notare come i provvedimenti dell’Autorità si stiano inasprendo, anche alla luce del fatto delle nuove disposizioni presenti all’interno della Direttiva Omnibus sull’indicazione dei prezzi (Leggi “In arrivo la Direttiva Omnibus in Italia: cosa fare per conformarsi”)

Pertanto, suggeriamo ai professionisti che operano nel mondo dell’e-commerce di rivedere non soltanto le condizioni generali d’acquisto, che tuttavia rimangono il primo documento a dover essere adattato in caso di cambiamenti che possano essere valutati come “scorretti” da parte dei consumatori, ma anche il layout stesso dell’interfaccia e-commerce, per evitare la presenza di c.d. dark pattern, che possono trarre in inganno il consumatore. Infine, si evidenzia che a breve verrà implementata la Direttiva Omnibus in Italia, e che l’occhio di AGCM sarà ancora più attento e rivolto verso gli e-commerce, sia per quanto attiene ai generali obblighi di trasparenza, nonché all’indicazione dei prezzi (Leggi “Black Friday: cosa cambia con la Direttiva Omnibus per i siti di e-commerce”).

 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Emanuele Gambula, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Noemi Mauro, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.

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