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13 dicembre 202420 minuti di lettura

Innovation Law Insights

13 Dicembre 2024
Data Protection & Cybersecurity  

Direttiva NIS2 - dalla norma alla pratica: la bozza di guida tecnica dell'ENISA sul regolamento attuativo come strumento per la compliance

L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) ha recentemente pubblicato una bozza di guida tecnica (di seguito la "Bozza di Guida Tecnica") volta ad assistere i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento attuativo (UE) 2024/2690 del 17 ottobre 2024 nell'attuazione dei requisiti tecnici e metodologici delle misure di sicurezza previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 (di seguito "Direttiva NIS2").

Oltre a fornire assistenza specifica ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento attuativo (UE) 2024/2690, la Bozza di Guida Tecnica fornisce preziose indicazioni sui requisiti tecnici e metodologici per le misure di gestione del rischio ai sensi della Direttiva NIS2. Pertanto, essa offre uno strumento utile per tutte le società e gli enti che intendono migliorare le proprie pratiche di sicurezza informatica e conformarsi alla nuova normativa.

La Direttiva NIS2 e il relativo Regolamento Attuativo

La Direttiva NIS2 (Direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione) rappresenta un'evoluzione significativa nell'approccio dell'Unione Europea alla sicurezza informatica. Adottata per sostituire l'originaria direttiva NIS, la Direttiva NIS2 mira a migliorare la resilienza e le capacità di risposta agli incidenti delle infrastrutture critiche in tutta l'UE.

La Direttiva NIS2 amplia l'ambito di applicazione dei soggetti contemplati dalla direttiva NIS, includendo un maggior numero di settori e servizi fondamentali per l'economia e la società. Pone l'accento su un approccio alla cibersicurezza basato sul rischio, richiedendo di attuare misure di sicurezza adeguate e proporzionate e introducendo misure di vigilanza e poteri di esecuzione più rigorosi, comprese sanzioni più severe in caso di inosservanza.

La Direttiva NIS2 imponeva agli Stati membri di recepire i suoi requisiti nel diritto nazionale entro il 17 ottobre 2024. Nella stessa data, la Commissione UE ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 (di seguito "Regolamento Attuativo") per fornire requisiti tecnici e metodologici dettagliati per le misure di sicurezza informatica delineate nella Direttiva NIS 2. Il Regolamento Attuativo, che si rivolge a diversi tipi di operatori, tra cui i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD), il cloud computing, le piattaforme di marketplace, i motori di ricerca e i social network, definisce gli standard tecnici e metodologici per la gestione dei rischi di cibersicurezza e specifica i criteri per determinare quando un incidente può essere considerato significativo.

Scopo e campo di applicazione del progetto di guida tecnica

Il 7 novembre 2024, la stessa data di entrata in vigore dell'Regolamento Attuativo, l'ENISA, in collaborazione con la Commissione UE e gli Stati membri del Gruppo di Cooperazione NIS, ha pubblicato la Bozza di Guida Tecnica. Questo documento non vincolante di 155 pagine è stato concepito per offrire consigli dettagliati ed esempi pratici per aiutare i soggetti a comprendere e rispettare le misure di cibersicurezza imposte dalla Direttiva NIS2. La Bozza di Guida Tecnica fornisce ulteriori spiegazioni dei concetti e dei termini utilizzati nel testo giuridico, esempi di prove che possono essere utilizzate per dimostrare la conformità e tabelle che associano i requisiti di sicurezza a vari standard di cibersicurezza europei e internazionali, nonché ai quadri nazionali.

La Bozza di Guida Tecnica, che aderisce allo stesso ambito di applicazione del Regolamento Attuativo, stabilisce i requisiti tecnici e metodologici per un'ampia gamma di sottosettori della Direttiva NIS2:

  • Fornitori di servizi DNS;
  • Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD);
  • Fornitori di servizi di cloud computing;
  • Fornitori di servizi di data center;
  • Fornitori di reti per la distribuzione di contenuti (CDN);
  • Fornitori di servizi gestiti (MSP);
  • Fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP);
  • Fornitori di mercati online, motori di ricerca online e piattaforme di servizi di social networking;
  • Fornitori di servizi fiduciari.

Oltre ai soggetti di cui sopra, che sono direttamente coperti dal Regolamento Attuativo, il la Bozza di Guida Tecnica offre approfondimenti sui requisiti tecnici e metodologici delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza delineati nella Direttiva NIS2 che potrebbero essere utili per altri soggetti pubblici o privati che mirano a migliorare le loro pratiche di cibersicurezza.

Struttura e contenuto della Bozza di Guida Tecnica

Il progetto di guida tecnica è un documento completo strutturato per facilitare la facilità d'uso e l'attuazione pratica dell'Regolamento Attuativo. Contiene diverse sezioni chiave:

  • Requisiti tecnici: la Bozza di Guida Tecnica descrive i requisiti generali di sicurezza informatica che tutti i soggetti devono rispettare, indipendentemente dal loro settore specifico, comprese le linee guida sulla gestione del rischio, la gestione degli incidenti, la continuità operativa e la governance. Approfondisce inoltre i requisiti più specifici per i diversi settori, fornendo indicazioni su misura per ciascun tipo di entità contemplata dall'Regolamento Attuativo.
  • Consigli per l'attuazione e raccolta di prove: si tratta di sezioni pratiche destinate a offrire consigli dettagliati su come attuare i requisiti, compresi esempi di prove che possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ad essi, rendendo così il testo giuridico più accessibile per i soggetti destinatari.
  • Ulteriori suggerimenti generali: poiché le indicazioni specifiche e gli esempi forniti all'interno della Bozza di Guida Tecnica non devono essere intesi come esaustivi, a questi si aggiungono anche ulteriori suggerimenti generali che i soggetti destinatari possono prendere in considerazione nell'implementazione della Direttiva NIS2 e dell'Regolamento Attuativo, consentendo di scegliere metodi alternativi per soddisfare un requisito o di utilizzare prove diverse per dimostrare la conformità.
  • Tabelle degli standard di riferimento: una delle caratteristiche più preziose della Bozza di Guida Tecnica è l'inclusione di tabelle degli standard di riferimento. Queste tabelle correlano ciascun requisito con gli standard o i quadri normativi europei e internazionali pertinenti, come ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework e standard nazionali. Questo aiuta i soggetti coinvolti ad allineare le loro misure di sicurezza informatica con standard ampiamente riconosciuti, facilitando la conformità e migliorando la posizione di sicurezza.

Conclusioni

La Bozza di Guida Tecnica dell'ENISA rappresenta un significativo passo avanti nel supportare l'attuazione della Direttiva NIS2. Fornendo consigli pratici e dettagliati e mappando i requisiti secondo gli standard nazionali e internazionali già condivisi, la guida aiuta le entità a navigare nel complesso panorama della conformità alla sicurezza informatica.

Una volta finalizzate e adottate, la Guida Tecnica costituirà uno strumento cruciale per i soggetti coperti dalla Direttiva NIS2, fornendo loro il supporto pratico e dettagliato necessario per attuare efficacemente la Direttiva NIS2 e i requisiti dell'Regolamento Attuativo. Attraverso l'allineamento dei requisiti a standard condivisi e offrendo consigli pratici, renderà più agevole ed efficace le misure di sicurezza informatica e la conformità al nuovo quadro normativo.

Man mano che il processo di consultazione sulla Bozza di Guida Tecnica procede verso il termine fissato per il 9 gennaio 2025, è essenziale che gli stakeholders forniscano un feedback per garantire che la versione finale della Guida Tecnica sia il più efficace e pratico possibile. Il successo dell'attuazione della NIS2 dipenderà dalla collaborazione tra le autorità di regolamentazione, le parti interessate del settore e gli esperti di sicurezza informatica, e la guida tecnica dell'ENISA è una componente vitale di questo sforzo collaborativo.

Su un argomento simile può essere di interesse l'articolo "La Direttiva NIS2 è diventata applicabile – Cosa fare per conformarsi?"

Autrice: Marianna Riedo

 

Intellectual Property

Prove online e dimostrazione della divulgazione di disegni e modelli

La recente decisione della Terza Commissione di ricorso nella causa R 0005/2024‑3 (Buildings [transportable]) rappresenta un'importante riflessione sull’utilizzo delle prove online nei procedimenti di nullità per disegni e modelli registrati. Il caso si è concluso con il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità e con l’annullamento di una precedente decisione della Divisione di Annullamento, sulla base dell’insufficienza delle prove presentate per dimostrare la divulgazione di disegni anteriori ai sensi dell’articolo 7(1) del Regolamento (CE) n. 6/2002 (CDR).

Contesto della controversia: argomento delle parti e decisione della divisione di annullamento

La controversia trae origine da una domanda di nullità presentata contro il disegno registrato Buildings [transportable], basata sulla presunta mancanza di novità e carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 CDR, combinati con l’articolo 25(1)(b) CDR.

Il richiedente la nullità aveva fornito come prove principali hyperlink a presunti disegni anteriori pubblicati online. L’argomentazione sosteneva che tali disegni fossero stati divulgati in modo tale da essere ragionevolmente noti agli ambienti specializzati del settore, soddisfacendo così i requisiti di divulgazione previsti dall’articolo 7(1) CDR.

In risposta, il titolare del disegno contestato aveva sostenuto:

  1. Insufficienza delle prove di divulgazione: i soli hyperlink non dimostrano la divulgazione effettiva dei disegni anteriori, in quanto mancavano riproduzioni dettagliate, prospettive multiple e dati verificabili che permettessero un confronto significativo.
  2. Caratteristiche insufficienti dei disegni anteriori: le immagini dei disegni anteriori non evidenziavano le caratteristiche rilevanti, rendendo impossibile una comparazione accurata.
  3. Differenze evidenti: il disegno contestato presentava elementi distintivi tali da essere immediatamente riconoscibili da un utilizzatore informato, differenziandosi dai disegni anteriori.

Nonostante tali argomentazioni, con decisione del 2 novembre 2023, la Divisione di Annullamento aveva dichiarato la nullità del disegno contestato, ritenendo sufficienti le prove presentate dal richiedente per dimostrare la divulgazione e ordinando al titolare del disegno di sopportare le spese del procedimento.

Ricorso del titolare

Il titolare del disegno aveva presentato ricorso contro la decisione della Divisione di Annullamento, contestandone la fondatezza e sostenendo che la decisione si basava su un'errata interpretazione dell’articolo 7(1) CDR. Nel ricorso, il titolare aveva ribadito:

  • Inadeguatezza delle prove online: la semplice presenza di hyperlink o URL non dimostra con certezza la divulgazione dei disegni anteriori, data la possibilità di alterazioni, rimozioni o difficoltà nell'identificazione successiva delle informazioni contenute.
  • Mancanza di concreti elementi comparativi: Le riproduzioni dei disegni anteriori fornite dal richiedente non erano sufficientemente dettagliate per consentire un esame rigoroso della novità o del carattere individuale.

Decisione della Terza Commissione di ricorso

La Terza Commissione di ricorso ha accolto il ricorso del titolare del disegno contestato e ha annullato la decisione impugnata della Divisione di Annullamento. Nella sua analisi, la Commissione ha evidenziato alcuni punti chiave:

  1. Divulgazione come prerequisito: la divulgazione ai sensi dell’articolo 7(1) CDR è un prerequisito essenziale per l’applicazione degli articoli 5 e 6 CDR. Poiché la divulgazione non è stata dimostrata in modo adeguato, non vi era necessità di esaminare ulteriormente la novità o il carattere individuale del disegno contestato.
  2. Insufficienza dei link: un hyperlink o un URL non può costituire una prova autonoma di divulgazione, anche se attivo, a meno che non sia accompagnato da prove concrete, come screenshot o stampe che includano i contenuti completi e il relativo URL. Questo criterio è coerente con le linee guida fornite dalla CP 10 Common Practice - Criteria for assessing disclosures on the Internet.
  3. Rigetto della domanda di nullità: in assenza di prove adeguate di divulgazione, la domanda di nullità basata sull’articolo 25(1)(b) CDR, in combinato disposto con l’articolo 4 CDR, è stata respinta.

Conclusione

La decisione della Terza Commissione di ricorso rappresenta un passo importante nella definizione di criteri rigorosi per la valutazione delle prove online nei procedimenti di nullità. Essa ribadisce che la divulgazione è un elemento cruciale per l’applicazione degli articoli 5 e 6 CDR e che le prove digitali devono essere concrete, verificabili e dettagliate per essere ritenute valide.

Questo caso sottolinea l'importanza di una preparazione accurata delle prove nei procedimenti in materia di disegni e modelli comunitari e contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e la tutela della proprietà intellettuale in un contesto sempre più digitale.

Su un simile argomento potrebbe interessarvi l’articolo: "L’intersezione tra i social media e la normativa su disegni e modelli".

Autrice: Maria Rita Cormaci

 

Food & Beverage

Etichette alimentari nell’UE: confusione crescente e consumatori disorientati

Le etichette alimentari nell’Unione Europea generano una crescente confusione tra i consumatori. È quanto emerge da una relazione della Corte dei Conti europea, che sottolinea come l’attuale sistema normativo sia inadeguato a garantire trasparenza e chiarezza in un mercato sempre più complesso.

Secondo il rapporto, claim, loghi e indicazioni proliferano senza una regolamentazione sufficiente, rendendo difficile per i consumatori distinguere informazioni affidabili da messaggi fuorvianti. Sebbene il regolamento UE 1169/2011 preveda obblighi informativi di base e il regolamento CE 1924/2006 disciplini le indicazioni nutrizionali e salutistiche, il sistema presenta lacune significative. In particolare, l’assenza di profili nutrizionali, consente a prodotti poco salutari, come quelli ricchi di zuccheri, grassi o sale, di vantare benefici per la salute grazie all’aggiunta di vitamine o fibre.

Un altro punto critico riguarda i claim relativi a sostanze e preparati vegetali su cui l’EFSA ha sospeso le valutazioni dal 2010. Con oltre 2.000 indicazioni non regolamentate, ogni Stato membro ha adottato approcci diversi, generando disomogeneità normativa. Anche l’etichettatura degli allergeni non sfugge alle critiche: indicazioni generiche come "può contenere" finiscono per limitare inutilmente le scelte delle persone con allergie, mentre vegetariani e vegani si trovano privi di definizioni armonizzate a livello europeo per i loro prodotti. La confusione aumenta ulteriormente sul fronte delle etichette nutrizionali fronte-pacco, dove coesistono sistemi come Nutri-Score e NutrInform Battery. Questa mancanza di armonizzazione, nonostante fosse prevista dalla strategia Farm to Fork entro il 2022, lascia i consumatori di fronte a sei schemi differenti, ognuno con metodi di valutazione propri. I claim ambientali, infine, spesso sfociano nel greenwashing a causa di criteri non uniformi, contribuendo alla sfiducia generale.

Il rapporto critica anche la scarsa attenzione dedicata all’educazione dei consumatori: dal 2021 al 2025, l’UE ha stanziato solo 5,5 milioni di euro per campagne di sensibilizzazione sull’etichettatura. Mentre i controlli sulle informazioni obbligatorie risultano efficaci, quelli sulle indicazioni volontarie e sui prodotti venduti online rimangono insufficienti. Anche le sanzioni applicate sono spesso inadeguate e poco dissuasive.

La Corte dei Conti avanza cinque raccomandazioni chiave alla Commissione europea da attuare entro il 2027. Tra queste, la necessità di colmare le lacune normative, monitorare le pratiche di etichettatura, rafforzare i controlli, migliorare la rendicontazione e investire maggiormente nell’educazione dei consumatori. Per garantire scelte alimentari realmente consapevoli, l’Unione Europea deve intervenire con urgenza, adottando un quadro normativo più chiaro, omogeneo e orientato alla protezione dei consumatori.

Su un argomento simile può essere di interesse l'articolo "La Commissione Europea pubblica la sua comunicazione in materia di etichettatura dei vini"

Autrice: Carlotta Busani

 

Technology Media and Telecommunication

L'AGCom pubblica la Delibera 459/24/CONS sulla definizione degli standard tecnici per i cavi in fibra ottica a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete

Il 20 novembre scorso l'Agcom ha pubblicato la Delibera 459/24/CONS avente ad oggetto la "Definizione degli standard tecnici per i cavi in fibra ottica a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete".

In particolare, la delibera in commento stabilisce le regole tecniche per la realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica da parte degli aggiudicatari di bandi per lo sviluppo di reti a banda larga finanziate con aiuti di Stato ed è stata adottata in ottemperanza alla legge n. 1° febbraio 2023, n. 10, che attribuisce all'AGCom una nuova competenza in materia di identificazione di standard tecnici.

Infatti, l'art. 2-bis della legge 10/2023 – con la quale è stato convertito in legge il d.l. 187/2022 recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici – ha inserito all'interno della legge 31 luglio 1997, n. 249 (la legge istitutiva dell'AGCom) la previsione secondo cui l'Autorità, sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy, "individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività".

La nuova competenza attribuita all'AGCom si inserisce nell'quadro degli obiettivi individuati dall'UE in materia di connettività, racchiusi dapprima nella Comunicazione del 2016 sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (c.d. “Gigabit Society”), cui è seguita la Comunicazione del 2021 sul decennio digitale (c.d. “Digital compass”), entrambe confluite nella Decisione 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

Con riferimento alle infrastrutture digitali, tale decisione stabilisce che “la rete gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica”. Come si legge nell'allegato A alla del. 459/24/CONS, il conseguimento di tali obiettivi richiede investimenti adeguati e gli investitori privati costituiscono la prima fonte di investimento, che all’occorrenza può essere integrata da fondi pubblici nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Affinché un aiuto possa essere approvato – evidenzia l'AGCom – è necessario che le reti fisse e mobili finanziate dallo Stato presentino caratteristiche notevolmente più avanzate rispetto alle reti esistenti, inducendo pertanto un "salto di qualità" – il cd. step change – che si ottiene se, a seguito dell'intervento statale, (a) lo sviluppo della rete fissa o mobile finanziata dallo Stato rappresenta un nuovo, ingente investimento; e (b) la rete finanziata dallo Stato apporta al mercato nuove capacità di rilievo in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza dei servizi a banda larga.

Pertanto, l’intervento dell'AGCom di definizione degli standard tecnici per i cavi in fibra ottica è funzionale a garantire “adeguati livelli qualitativi” e “prestazioni elevate di connettività” per tutte le tipologie di reti che verranno realizzate con finanziamenti pubblici, pur conservando per ogni singola tipologia le caratteristiche, in termini di requisiti e prestazioni, individuate sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga (Comunicazione della Commissione 2023/C 36/01).

Gli standard individuati dall'AGCom riguardano vari aspetti tecnici relativi ai cavi in fibra ottica, inerenti, tra l'altro, a:

  • la scelta della tipologia di cavo (ad esempio microcavo, cavo per posa interrata/aerea, cavo multifibra/monofibra). Nell'allegato A alla delibera viene indicato che la scelta della tipologia di cavo dettata dalle specifiche condizioni infrastrutturali e realizzative rilevanti nel caso concreto. Lo stesso vale per le caratteristiche geometriche, meccaniche e dei materiali costruttivi dei cavi che contengono le fibre ottiche, in quanto fortemente dipendenti dal contesto in cui vengono impiegati. In concreto, la scelta della tipologia di cavo è determinata da parte della stazione appaltante nei singoli bandi di gara sulla base delle specifiche progettuali e delle condizioni infrastrutturali e realizzative e coerentemente con gli obiettivi cd. di step change;
  • la potenzialità del cavo da utilizzare. Anche tale elemento dipende dallo specifico contesto di installazione e viene determinato dalla stazione appaltante nei singoli bandi di gara, sebbene possano essere individuati dei principi secondo cui guidare la scelta della potenzialità del cavo. In ogni caso, la realizzazione del collegamento deve comunque avvenire nel rispetto della normativa nazionale relativa alla produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici di cui alla l. 186/1968;
  • i cavi in fibra ottica utilizzati nell'ambito dei collegamenti di backhauling, con posa terrestre, aerea o sottomarina. Al riguardo, l'AGCom prevede, tra l'altro, che la potenzialità dei cavi in fibra ottica per le tratte di backhauling deve garantire un'adeguata capacità aggiuntiva disponibile al fine di garantire l'accesso all'ingrosso a tutte le sue componenti, attive e passive, a condizioni eque e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati;
  • la rete di accesso primaria e secondaria in fibra ottica. Anche in questo caso, come evidenziato dall'AGCom, la potenzialità dei cavi deve garantire un'adeguata capacità aggiuntiva disponibile;
  • i segmenti di terminazione in fibra ottica. In particolare, nell'allegato A si legge che la potenzialità dei cavi in fibra ottica per il segmento di terminazione deve garantire un'adeguata capacità aggiuntiva disponibile e rispettare quanto suggerito da una specifica guida (la CEI 306-2);
  • la certificazione di prodotto relativa ai componenti del cavo in fibra ottica. A tale riguardo, precisa l'AGCom, è facoltà della stazione appaltante richiedere un'adeguata certificazione che garantisca una qualità ottimale e una durata di tutti i componenti del cavo in fibra ottica per almeno vent'anni.

Su un simile argomento può essere interessante l'articolo "I nuovi Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato per le reti a banda larga".

Autori: Massimo D'Andrea, Flaminia Perna, Arianna Porretti


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Noemi CanovaGabriele Cattaneo, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Nadia FeolaLaura Gastaldi, Vincenzo GiuffréNicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Marianna Riedo, Marianna Riedo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Federico Toscani, Federico ToscaniGiulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

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